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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 28493/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6042/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.4978/2016 depositata i l 03/08/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 4978/2016, depositata in data 03/08/2016, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 11502/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro l’avviso di accertamento con il quale, con riferimento all’anno d’imposta 2009, era stata contestata l’indebita deduzione dell’IVA in merito a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti riconducibili a un meccanismo fraudolente incentrato sull’acquisto di merce da società cartiere.

2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.

2.1. La società contribuente ha resistito con controricorso Considerato che:

1. Il collegio ha appreso che, di recente, è deceduto l’avv. [OSCURATO:PERSONA], legale della parte controricorrente.

1.1. Questa Corte ha precisato che in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina(Cass., 08/04/2020, n. 7751).

2. Il collegio – riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale - ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla controricorrente l’individuazione un nuovo difensore.

3. Considerato, infine, che da altra causa trattata nell’ambito della medesima adunanza camerale risulta che la società controricorrente sia stata sottoposta alla procedura di fallimento, dispone che il presente provvedimento sia comunicato sia alla parte personalmente che alla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte controricorrente personalmente e alla curatela del fallimento Ph

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6042/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.4978/2016 depositata i l 03/08/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 4978/2016, depositata in data 03/08/2016, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 11502/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro l’avviso di accertamento con il quale, con riferimento all’anno d’imposta 2009, era stata contestata l’indebita deduzione dell’IVA in merito a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti riconducibili a un meccanismo fraudolente incentrato sull’acquisto di merce da società cartiere. 2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo. 2.1. La società contribuente ha resistito con controricorso Considerato che: 1. Il collegio ha appreso che, di recente, è deceduto l’avv. [OSCURATO:PERSONA], legale della parte controricorrente. 1.1. Questa Corte ha precisato che in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina(Cass., 08/04/2020, n. 7751). 2. Il collegio – riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale - ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla controricorrente l’individuazione un nuovo difensore. 3. Considerato, infine, che da altra causa trattata nell’ambito della medesima adunanza camerale risulta che la società controricorrente sia stata sottoposta alla procedura di fallimento, dispone che il presente provvedimento sia comunicato sia alla parte personalmente che alla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte controricorrente personalmente e alla curatela del fallimento Ph
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