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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35732/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Perugia, che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000, per aver, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale "Centro revisioni [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]", emesso fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA] S.r.I.S, l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto per l'anno d'imposta 2015.

Il ricorrente formula tre motivi di ricorso.

Con il primo, deduce manifesta insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per travisamento della prova in violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., nonché per omessa valutazione di risultanze probatorie rilevanti ai fini del decidere.

Lamenta, inoltre, la mancata o erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, primo comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, primo comma, lett. c) ed e) cod.proc.pen.

Con il secondo la violazione di legge per carenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico.

Con il terzo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

In ordine alla prima doglianza, si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n.29541 del 16/07/2020, Rv. 280027).

Ne segue che la censura che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. è del tutto priva di pregio in quanto è pacifico che la mancata osservanza della suddetta norma, anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria, non è assistita da alcuna specifica sanzione processuale e, dunque, non rileva in quanto tale, ma refluisce nell'eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo della sentenza.

Inoltre, le doglianze relative all'affermazione della responsabilità e alla carenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto il ricorrente assume che non vi è prova della finalità evasiva, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, il giudice a quo ha richiamato quanto riferito dal teste Abronzino, operante della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che non è stata rinvenuta alcuna prova del pagamento delle sei fatture e che la ditta [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto correttamente la contabilità.

Le fatture in contestazione, al contrario, risultavano essere state registrate nella contabilità della società [OSCURATO:SOCIETA], dalla quale emergeva che i pagamenti erano avvenuti in contanti e con importi al di sotto della soglia di euro

1.000. Peraltro, il giudice ha evidenziato che i testi della Guardia di finanza avevano evidenziato che le sei fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] riportavano tutte la medesima causale, che il ricorrente specifica concernere il compenso per la cessione del cosiddetto pacchetto clienti, tuttavia differenziandosi negli importi senza alcuna logica ragione.

Inoltre, dalle risultanze probatorie tmerso che la ditta [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato l'attività che era stata costituita una società, appunto la [OSCURATO:SOCIETA], costituita dalla moglie dello stesso imputato ed altre persone imputate nel procedimento, per svolgere nella stessa sede della ditta [OSCURATO:PERSONA] la medesima attività di revisione di autoveicoli, attività per la quale è obbligatoria la presenza di un soggetto dotato dei requisiti tecnico professionali necessari, quale era il [OSCURATO:PERSONA].

La ditta [OSCURATO:PERSONA] all'epoca/dunque, non era attiva, anche se aveva ancora la partita IVA aperta e aveva emesso le sei fatture in contestazione, con causale "rimborso spese per l'attività di revisione di auto e moto", attività effettivamente eseguita dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Il giudice a quo ha quindi evidenziato come non fosse stato affatto chiarito, se non con affermazioni contraddittorie e sfornite da elementi probatori, la ragione economica della dismissione della ditta [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia aveva eseguito ben oltre 4000 revisioni nell'ultimo anno e che assume di aver ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] i propri clienti.

Né si comprende la ragione economica per la quale una ditta, che era in grado di disporre effettivamente di un pacchetto clienti così cospicuo - e che quindi non era in crisi- debba trasferire i suddetti clienti ad un'altra ditta che eseguiva le revisioni presso la medesima sede della ditta [OSCURATO:PERSONA], e così emettere fatture per la cessione dei suddetti clienti.

Aggiunge il giudice, inoltre che i clienti "ceduti" sarebbero stati liberi di avvalersi di alta azienda per il servizio di revisione.

Peraltro, manca alcun contratto, regolarmente registrato avente, ad oggetto tale operazione di cessione dei clienti, che sarebbe intercorso fra la ditta [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], sicché il giudice a quo ha ritenuto la suddetta tesi difensiva non verosimile.

In ordine alla terza doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il I ricorrente e all'assenza di elementi positivd idonei alla concessione delle attenuanti.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.• P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Perugia, che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000, per aver, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale "Centro revisioni [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]", emesso fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA] S.r.I.S, l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto per l'anno d'imposta 2015. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo, deduce manifesta insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per travisamento della prova in violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., nonché per omessa valutazione di risultanze probatorie rilevanti ai fini del decidere. Lamenta, inoltre, la mancata o erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, primo comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, primo comma, lett. c) ed e) cod.proc.pen. Con il secondo la violazione di legge per carenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico. Con il terzo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In ordine alla prima doglianza, si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). Ne segue che la censura che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. è del tutto priva di pregio in quanto è pacifico che la mancata osservanza della suddetta norma, anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria, non è assistita da alcuna specifica sanzione processuale e, dunque, non rileva in quanto tale, ma refluisce nell'eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo della sentenza. Inoltre, le doglianze relative all'affermazione della responsabilità e alla carenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto il ricorrente assume che non vi è prova della finalità evasiva, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo ha richiamato quanto riferito dal teste Abronzino, operante della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che non è stata rinvenuta alcuna prova del pagamento delle sei fatture e che la ditta [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto correttamente la contabilità. Le fatture in contestazione, al contrario, risultavano essere state registrate nella contabilità della società [OSCURATO:SOCIETA], dalla quale emergeva che i pagamenti erano avvenuti in contanti e con importi al di sotto della soglia di euro 1.000. Peraltro, il giudice ha evidenziato che i testi della Guardia di finanza avevano evidenziato che le sei fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] riportavano tutte la medesima causale, che il ricorrente specifica concernere il compenso per la cessione del cosiddetto pacchetto clienti, tuttavia differenziandosi negli importi senza alcuna logica ragione. Inoltre, dalle risultanze probatorie tmerso che la ditta [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato l'attività che era stata costituita una società, appunto la [OSCURATO:SOCIETA], costituita dalla moglie dello stesso imputato ed altre persone imputate nel procedimento, per svolgere nella stessa sede della ditta [OSCURATO:PERSONA] la medesima attività di revisione di autoveicoli, attività per la quale è obbligatoria la presenza di un soggetto dotato dei requisiti tecnico professionali necessari, quale era il [OSCURATO:PERSONA]. La ditta [OSCURATO:PERSONA] all'epoca/dunque, non era attiva, anche se aveva ancora la partita IVA aperta e aveva emesso le sei fatture in contestazione, con causale "rimborso spese per l'attività di revisione di auto e moto", attività effettivamente eseguita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice a quo ha quindi evidenziato come non fosse stato affatto chiarito, se non con affermazioni contraddittorie e sfornite da elementi probatori, la ragione economica della dismissione della ditta [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia aveva eseguito ben oltre 4000 revisioni nell'ultimo anno e che assume di aver ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] i propri clienti. Né si comprende la ragione economica per la quale una ditta, che era in grado di disporre effettivamente di un pacchetto clienti così cospicuo - e che quindi non era in crisi- debba trasferire i suddetti clienti ad un'altra ditta che eseguiva le revisioni presso la medesima sede della ditta [OSCURATO:PERSONA], e così emettere fatture per la cessione dei suddetti clienti. Aggiunge il giudice, inoltre che i clienti "ceduti" sarebbero stati liberi di avvalersi di alta azienda per il servizio di revisione. Peraltro, manca alcun contratto, regolarmente registrato avente, ad oggetto tale operazione di cessione dei clienti, che sarebbe intercorso fra la ditta [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], sicché il giudice a quo ha ritenuto la suddetta tesi difensiva non verosimile. In ordine alla terza doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il I ricorrente e all'assenza di elementi positivd idonei alla concessione delle attenuanti. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.• P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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