CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi (aventi ad oggetto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. peri, e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. peri.) sono inammissibili per geriencità e, comunque, manifesta infondatezza. Gli stessi sono reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che l'imputato è stato visto spintonare i poliziotti al chiaro t fine di impedire l'identificazione dei due soggetti attenzionati dagli operanti. Quanto alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 339 coi pen., la Corte d'appello puntualmente chiarisce che è indubbio che l'imputato si sia avvantaggiato dell'azione degli altri, numerosi manifestanti, in quanto l'obiettivo era proprio quello di consentire ai due soggetti di confondersi nella folla. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarate inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci