CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 20459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 marzo 2021, il Magistrato di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice, 1'8 giugno 2020, aveva disatteso, in ragione della non regolare condotta carceraria del condannato, l'istanza di remissione del debito da lui presentata. 2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza ingiustificatamente ritenuto l'insussistenza del requisito della buona condotta in ragione di un episodio scarsamente significativo, del quale egli ha, peraltro, da subito fornito una più che plausibile spiegazione. Con il secondo ed ultimo motivo, deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di tener conto del complessivo comportamento da lui tenuto in costanza di detenzione e, specificamente, della positiva evoluzione della sua personalità, che gli è valsa l'ammissione alla semilibertà, il riconoscimento della liberazione anticipata e la fruizione di licenze, anche straordinarie. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato, il 12 gennaio 2022, memoria difensiva cui ha allegato copia del provvedimento con cui egli, il 22 dicembre 2021, è stato ammesso alla liberazione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'istituto della remissione del debito per le spese del processo e di mantenimento in carcere nei confronti dei soggetti detenuti è disciplinato dall'art. 6, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, in proposito, che l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche ed abbia tenuto, in istituto, regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero abbia manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nella eventuali attività lavorative o culturali. La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, precisato che, a tal fine, «non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, dovendosi accertare che, durante la detenzione inframuraria, egli abbia mantenuto una condotta regolare la cui valutazione positiva può essere esclusa anche a seguito della commissione di un solo illecito disciplinare, previa necessaria comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dello stesso con la condotta complessiva del condannato» (Sez. 1, n. 28257 del 26/03/2021,Lucariello,Rv. 281753;Sez. 1, n. 593 del 25/1 1/2015, dep. 2016, Formisano, Rv. 265721; Sez. 1, n. 18686 del 23/04/2009, Branca, Rv. 243781). 3. Nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza — esclusa l'autonoma significatività, nell'ottica considerata, di condotte risalenti ad epoca ormai remota — ha ritenuto che la regolarità della condotta serbata da D'[OSCURATO:PERSONA] in costanza di restrizione carceraria debba essere esclusa in ragione del contegno da lui tenuto nel 2017, allorquando, rientrando dalla semilibertà, introdusse in carcere un telefono cellulare, episodio la cui rilevanza, al tempo solo disciplinare, è indirettamente attestata dalla successiva introduzione di specifico illecito penale. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha sottolineato la pericolosità del comportamento, tale da mettere a repentaglio l'ordine pubblico in quanto potenzialmente strumentale ad evasioni o ad ulteriori attività criminose, e l'inattendibilità delle giustificazioni offerte da D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha addotto di essere incorso in una mera dimenticanza. 4. Al cospetto di un apparato argomentativo scevro da tangibili fratture razionali o profili di contraddittorietà, il ricorrente si pone, con il primo motivo, in una prospettiva di mera confutazione, volta, in buona sostanza, ad accreditare la sua professione di buona fede ed a circoscrivere l'offensività di una condotta che, invece, è stata coerentemente ritenuta, alla luce dei canoni ermeneutici sopra richiamati, idonea ad escludere il prescritto requisito di «regolarità». L'introduzione in carcere, in tempi relativamente recenti, di un telefono cellulare è, per le modalità che lo hanno caratterizzato, comportamento che, in forza di ragionamento non manifestamente illogico né contradditorio, ben può essere stimato, come nella fattispecie accaduto, alla stregua di episodio attestante — avuto ulteriormente riguardo al fatto che D'[OSCURATO:PERSONA], nel 2008, si era reso latitante per alcuni mesi e, nel 2015, era stato denunziato dalla ex- compagna perché indicato quale autore di comportamenti molesti — l'assenza di «costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale». Né, va aggiunto in replica al residuo motivo di ricorso, la legittimità del provvedimento impugnato può essere revocata in dubbio in considerazione dei positivi esiti del trattamento, il cui compimento ha consentito a D'[OSCURATO:PERSONA], secondo quanto comprovato dalla più recente produzione, di accedere alla liberazione condizionale. La recente decisione esibita dal ricorrente costituisce, a ben vedere, plastica conferma della reciproca autonomia dei presupposti applicativi degli istituti, ancorati, l'uno, all'assenza di significative deviazioni dai canoni comportamentali che devono costantemente accompagnare la restrizione carceraria, l'altro, all'apprezzamento di comportamenti tali da far ritenere il sicuro ravvedimento del condannato. Tangibile si palesa, invero, la distinzione tra la prospettiva in cui si muove l'accertamento finalizzato alla liberazione condizionale, che è incentrato sull'evoluzione della personalità del condannato e sugli esiti dell'azione rieducativa spiegata nei suoi confronti, e quella che connota, invece, la remissione del debito, condizionata dal vaglio diacronico e complessivo del contegno mantenuto dal detenuto nel corso del periodo in cui è stato sottoposto alla privazione della libertà personale. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/02/2022. Il Consigliere estensore I