CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05325/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, teso a confutare la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, specie quanto a ricostruzione degli eventi, è riproduttivo di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la parte della decisione che ha giudicato essere di pura fantasia la versione, reiterata in questa sede, resa dal ricorrente essendo quella ritenuta attendibile del verbalizzante confermata da plurimi dati quali, tra l'altro, la circostanza secondo cui il ricorrente era a bordo dell'auto priva di copertura assicurativa, elemento che, secondo quanto affermato dal teste di polizia giudiziaria, ha giustificato l'intervento effettuato, così confermando la genuinità della versione resa dal medesimo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i