CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 40988/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Rimini, in data 2.10.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 494, c.p., in rubrica a lei ascritto 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha fornito adeguata risposta alle censure sollevate dalla ricorrente con i motivi di appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata, oggetto di specifica doglianza, cui non è stata fornita risposta alcuna. 24. Con requisitoria scritta del 11.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio limitatamente al punto relativo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata. Con conclusioni scritte del 22.6.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputata, insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di impugnazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare, come nel caso in esame, l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle richieste articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, tenuto conto che è stata ritenuta sussistente a carico dell'imputata la recidiva specifica, con riferimento a un precedente penale relativo sempre al reato di cui all'art. 494, c.p., punti con la pena detentiva della reclusione fino a un anno. Come affermato, infatti, dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali. Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, ultimo comma, c.p., che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati (cfr. Cass., Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Rv. 250583; Cass., Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, Rv. 268947). Appare del resto evidente che, nell'escludere l'applicazione in favore dell'imputata della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., alla luce di una ricaduta non occasionale nel reato e della significativa gravità del fatto, espressione di una specifica capacità criminale della Ebai, la corte territoriale ha implicitamente ritenuto di non poter formulare quella prognosi in ordine alla circostanza che la ricorrente per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, cui è subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (in tema di motivazione implicita, cfr. Cass., sez. V, 8.7.2014, n. 1666, rv. 261730). tf. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca