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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 27315/2026

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pello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;lette la memoria e le conclusioni rassegnata dalla parte civile, comune diMessina, per il ministero del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dalTribunale di Messina e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Messina haassolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto,confermando, nel resto, la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 44,comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), e 93, 94, 95 del medesimod.P.R. (capo 2).2.

Avverso l’indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il ministero del difensore difiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.2.1.

Con un primo motivo, denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157, 161, 162, 163, 164, 171, 178lett. c), 179 e 180 cod. proc. pen. per essere, il decreto di citazione per ilgiudizio di appello stato notificato all’imputata al precedente domicilio eletto (inMessina, via [OSCURATO:PERSONA] pal.

A, sc.

D, int. 2), e non presso quello indicatonella dichiarazione di nomina del difensore di fiducia e nell’atto di appello (inMessina, via G, Pilli n. 132 Vill. [OSCURATO:PERSONA]); ad avviso del difensore, sisarebbe perciò verificata una nullità assoluta ed insanabile, che travolge lasentenza impugnata.2.2.

Con un secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. incombinato disposto con l’art. 533 cod. proc. pen.

Dopo aver riportato sia il primomotivo di appello, con cui si contestava l’affermazione della penaleresponsabilità, sia la motivazione della sentenza impugnata, rappresenta ildifensore che la Corte di appello non avrebbe considerato la documentazionedepositata nel giudizio di primo grado e nuovamente allegata all’appello, da cuirisulta che: 1) il Genio civile di Messina ha rilasciato in data 16 giugno 2020 allaricorrente l’autorizzazione ad eseguire i lavori indicati nei capi di imputazione; 2)in accoglimento del ricorso straordinario presentato dalla ricorrente, il Presidentedella Regione siciliana ha annullato il provvedimento del comune di Messina n.02/2912 del 5 ottobre 2021 di diniego del permesso di costruire, comeconcretamente attuato dal preposto dirigente del Comune di Messina con atto del7 giugno 2024.

Ad avviso del difensore, peraltro, risulta manifesta la illogicitàdella sentenza, essendo in contrasto con la documentazione in atti, attestante lalegittimità dell’intervento edilizio in esame.2.3.

Con un terzo motivo, censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen., in quanto, adifferenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, l’immobile in esame si trovain una zona periferica e non in zona residenziale del centro cittadino, i lavoriindicati nei capi di imputazione sono stati autorizzati dal Genio civile, il [OSCURATO:PERSONA] ha annullato il provvedimento di rigetto diniego n. 02/21 del 5 ottobre2021.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel complesso, infondato.2.

Il primo motivo è infondato.3.

In primo luogo, occorre da conto dei fatti processuali:- con la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, recante la data del 2aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] elesse domicilio presso la propria residenza in Messina,via G. Pilli n. 132, [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA];- il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato all’imputatapresso il precedente domicilio eletto, ossia in Messina, via [OSCURATO:PERSONA] pal.

A,sc.

D, int. 2, e l’atto fu ritirato dalla madre, capace ma non convivente.Orbene, non vi è dubbio che il decreto di citazione avrebbe dovuto esserenotificato presso il nuovo domicilio eletto, e ciò in quanto la dichiarazione didomicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur nonespressamente revocata (Sez.

U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905 -01), come nel caso di specie.4.

Ciò posto, occorre interrogarsi, in primo luogo, sulla natura della nullità:se essa sia, come ritiene il difensore, assoluta e insanabile ovvero a regimeintermedio.4.1.

Ritiene il Collegio di aderire all’orientamento secondo cui, essendoconseguente alla violazione delle norme disciplinanti i modelli di notificazionedella citazione, la natura di una tale nullità è di carattere intermedio, perché essanon dà luogo a una citazione "omessa", ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod.proc. pen., bensì a una citazione viziata che non impedisce - sempre einequivocabilmente - la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.4.2.

Deve sottolinearsi che il regime delle nullità riguardanti le notificazioniall'imputato è differenziato a seconda della gravità del vizio e delle conseguenzeche da esso derivano.Questa Corte, con riguardo alla citazione in giudizio, ha ripetutamentechiarito, in precedenti arresti, che solo la mancanza della notificazione integrauna nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado delprocedimento; in tutti gli altri casi, il vizio che inficia la notificazione dà luogo aduna nullità intermedia, che è priva di effetti se non dedotta o eccepitatempestivamente.E' ben vero che si ritiene "mancante" non solo la notificazione totalmenteomessa, ma anche quella che, oltre a discostarsi dal modello legale, nonraggiunga comunque il suo scopo, perché alla nullità della notificazione siaccompagna la mancata conoscenza della citazione da parte dell'imputato; ma èstato altresì precisato che, quando, nonostante la sua idoneità in astratto, lanotificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non haconseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato,questi, se intende far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179, comma 1,cod. proc. pen. non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della normaprocessuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avutoconoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione conelementi che la rendano credibile (Sez. 5, n. 2818 del 24/11/2014, dep. 2015,Demetrio, Rv. 262590 - 01).E ciò perché in un processo basato sull'iniziativa delle parti e governato dalprincipio della concentrazione e della buona fede processuale, è normale cheanche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice sia mediato dall'attività delle parti,o perché dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di queipoteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice e di procurarnel'acquisizione, o perché la parte può non avere interesse a far risultare l'anomaliadella notificazione.4.3.

In applicazione di tali principi è stata, quindi, ritenuta a regimeintermedio e priva di effetti, se non dedotta tempestivamente, la nullitàconseguente alla notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato oeletto altrove domicilio per le notificazioni (Sez.

U, n. 19602 del 27/03/2008,Micciullo, Rv. 239396 - 01); la notificazione eseguita presso lo studio deldifensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. invece chepresso il domicilio eletto (Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Zemzami, Rv.260434 - 01); la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita pressoil domicilio reale, invece che presso il difensore domiciliatario (Sez.

U, n. 119 del27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01); la notifica del decreto dicitazione a giudizio erroneamente effettuata presso il domicilio precedentementeeletto a mani di persona convivente (Sez. 2, n. 19290 del 15/01/2015, Hosu, Rv.263829 - 01).Si tratta, in quelli esaminati, di casi in cui non era stato rispettato il modellodi notificazione imposto dalla scelta dell'imputato o dalla legge, e pur tuttavia laconseguente nullità non è stata ritenuta assoluta, in quanto non aveva impedito,in radice, la conoscibilità dell'atto da parte dell'imputato, sicché era onere diquest'ultimo far valere il vizio nei modi e nei tempi stabiliti dagli artt.180 e 182 cod. proc. pen. e, ove non avesse avuto contezza dell'atto,quantomeno "rappresentare la mancata conoscenza" dello stesso in seded'impugnazione, per consentire una verifica postuma degli effetti delloscostamento dal modello imposto dalla legge o dalla volontà di parte.4.4.

Nel solco di questa linea interpretativa, si è recentemente affermatoche, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputatoin luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determinauna nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i terminidecadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notificarisulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da partedel destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessanotificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023,Brancolini, Rv. 284810 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida lanotificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato -lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domiciliosuccessivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovidifensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici diappello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una taleassoluta inidoneità della notifica).5.

Affermata la natura a regime intermedio della nullità qui al vaglio, occorreora verificare se a siffatta nullità sia o meno applicabile, in ragione del rito“cartolare”, la disciplina prevista dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., atenore del quale «Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essereeccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile,immediatamente dopo».5.1.

Ad avviso del Collegio, in assenza di precedenti in termini, non apparepersuasiva l’argomentazione del Procuratore generale, secondo cui la nullità èstata eccepita nei termini di cui all’art. 182 cod. proc. pen. perché l'onere dellatempestiva rilevazione della nullità è applicabile nei momenti processualicaratterizzati dalla presenza e dall'intervento delle parti, allo scopo di prevenire ilvizio, con la conseguenza che l’art. 182 cod. proc. pen. non può applicarsi in unprocedimento che si è svolto in un'udienza meramente cartolare e nonpartecipata, sicché l'eccezione può essere formulata con il ricorso per cassazione,come avvenuto nel caso di specie.5.2.

Si osserva che, in relazione alla previgente disciplina dell’appello, cheprevedeva la trattazione “in presenza” dell’impugnazione, era pacifico che nelcaso di vizio attinente alla modalità della notifica per essere difforme dal modellolegale (come quanto la notificazione era eseguita a norma dell'art. 157, commaottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, e non presso domicilioeletto dall’imputato per le notificazioni), si era in presenza di nullità di ordinegenerale a regime intermedio, che deve ritenersi sanata quando risulti provatoche non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitareil diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedottatempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184,comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilitàdi cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc.pen. (per tutti, Sez.

U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 - 01).Ad avviso del Collegio, non vi sono ostacoli per cui, nel vigente ritodisciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen., nel quale il contraddittorio non ècertamente obliterato ma avviene in forma esclusivamente scritta, la parte, cheabbia intenzione di eccepire una nullità verificasi negli atti preliminari, non abbiaparimenti l’onere di eccepirla nelle conclusioni scritte.5.2.

Né si potrebbe obiettare che la parte non ha assisto alla nullità, perché,anche in relazione alla previgente contesto normativo, il vizio della notificazionenon veniva realizzato alla presenza della parte, la quale, nondimeno, aveval’onere di eccepirlo tempestivamente.Del resto, questa Corte ha affermato, in una fattispecie similare a quella quial vaglio, che nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplinaemergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la notificaall'imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché pressol'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, integra una nullità a regimeintermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio - da ritenersiinstaurato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblicoministero - deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello,con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta,con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, dep. 2024,Charkoui, Rv. 285795 - 01).6.

Deve perciò affermarsi che, con riferimento ai giudizio cartolare in appellodisciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen., la notifica all’imputato del decreto dicitazione per il giudizio di appello al precedente domicilio eletto, in luogo diquello indicato nella dichiarazione di nomina del difensore di fiducia per il giudiziodi appello, integra nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta alleregole di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., la quale, pertanto, deveessere eccepita dal difensore con le conclusioni scritte ex art. 598-bis, comma 1,cod. proc. pen.7.

Nel caso di specie, poiché la nullità non è stata eccepita dal difensore insede di conclusioni scritte, essa è stata conseguentemente sanata.8.

Il secondo motivo è inammissibile, essendo volto a censurare laricostruzione dei fatti contestati sulla base di una diversa lettura delle risultanzeistruttorie, da contrapporre a quella del giudice del merito, che è pervenuto allaaffermazione di responsabilità della ricorrente sulla base di una valutazione delleprove non manifestamente illogica, e, quindi, non suscettibile di rivisitazioni oriletture nel giudizio di legittimità.8.1.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti sia la pregressaautorizzazione del Genio civile datata 16 febbraio 2020 inerente le opereprogettualmente presentate di cui al prog. n. 63287, prot. n. 20200025556, sial’annullamento, da parte della Regione Siciliana, del provvedimento del comunedi Messina n. 02/2912 del 5 ottobre 2021 di diniego del permesso di costruire,logicamente rilevando, per un verso, che il primo provvedimento si riferisce auna situazione progettuale antecedente all’intervento edilizio effettivamenterealizzato, che, come accertato dagli operanti, presentava notevoli difformitàrispetto a quanto previamente assentito dal Genio civile; per altro verso, chel’indicato annullamento non rappresenta un formale atto di assenso all’interventoedificatorio concretamente accertato - considerando che, nella parte dispositiva,si afferma che sono “fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza delComune di Messina” -, ma ha solo chiarito la possibilità che, a norma dellostrumento urbanistico vigente nella zona di interesse – peraltro da temposcaduto e non ripristinato – possono essere ammessi anche interventi diristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001,laddove, invece, l’intervento edilizio qui al vaglio risulta essere (non unaristrutturazione, ma) una sostanziale riconformazione del corpo di fabbrica, conampliamento dell’immobile, demolizione parziale dello stesso ed approntamentodi una copertura in false non progettualmente prevista.8.2.

A fronte di tale motivazione, il ricorrente reitera censure fattuali,confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata, censure che,quindi, non superano il vaglio di ammissibilità.9.

Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.9.1 Si rammenta che, nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, ai fini delladi valutazione dell’offesa in termini di “particolare tenuità” ex art. 131-bis cod.pen., il giudice deve considerare una serie di elementi, quali: la consistenzadell'intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive), ladestinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventualecontrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria,l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totaleassenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o menodi provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente e lemodalità di esecuzione dell'intervento (cfr. Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016,Mancuso, Rv. 266586; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265448).9.2.

Orbene, nel caso in esame, la Corte di appello, facendo correttaapplicazione del principio ora evocato, ha escluso la tenuità dell’offesa inconsiderazione dell’incidenza della difformità delle opere, delle violazioni dinorme antisismiche particolarmente pregnanti nel territorio comunale inquestione, e della la zona in cui insiste l’immobile.Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che superail vaglio di legittimità.10.

Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.L’imputata, inoltre, deve essere condannata alla refusione delle spesesostenute nel gradodalla parte civile, che si liquidano in complessivi 3.686 euro,oltre accessori di legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di Messina che liquidain complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;lette la memoria e le conclusioni rassegnata dalla parte civile, comune diMessina, per il ministero del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dalTribunale di Messina e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Messina haassolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto,confermando, nel resto, la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 44,comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), e 93, 94, 95 del medesimod.P.R. (capo 2).2. Avverso l’indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il ministero del difensore difiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.2.1. Con un primo motivo, denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157, 161, 162, 163, 164, 171, 178lett. c), 179 e 180 cod. proc. pen. per essere, il decreto di citazione per ilgiudizio di appello stato notificato all’imputata al precedente domicilio eletto (inMessina, via [OSCURATO:PERSONA] pal. A, sc. D, int. 2), e non presso quello indicatonella dichiarazione di nomina del difensore di fiducia e nell’atto di appello (inMessina, via G, Pilli n. 132 Vill. [OSCURATO:PERSONA]); ad avviso del difensore, sisarebbe perciò verificata una nullità assoluta ed insanabile, che travolge lasentenza impugnata.2.2. Con un secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. incombinato disposto con l’art. 533 cod. proc. pen. Dopo aver riportato sia il primomotivo di appello, con cui si contestava l’affermazione della penaleresponsabilità, sia la motivazione della sentenza impugnata, rappresenta ildifensore che la Corte di appello non avrebbe considerato la documentazionedepositata nel giudizio di primo grado e nuovamente allegata all’appello, da cuirisulta che: 1) il Genio civile di Messina ha rilasciato in data 16 giugno 2020 allaricorrente l’autorizzazione ad eseguire i lavori indicati nei capi di imputazione; 2)in accoglimento del ricorso straordinario presentato dalla ricorrente, il Presidentedella Regione siciliana ha annullato il provvedimento del comune di Messina n.02/2912 del 5 ottobre 2021 di diniego del permesso di costruire, comeconcretamente attuato dal preposto dirigente del Comune di Messina con atto del7 giugno 2024. Ad avviso del difensore, peraltro, risulta manifesta la illogicitàdella sentenza, essendo in contrasto con la documentazione in atti, attestante lalegittimità dell’intervento edilizio in esame.2.3. Con un terzo motivo, censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen., in quanto, adifferenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, l’immobile in esame si trovain una zona periferica e non in zona residenziale del centro cittadino, i lavoriindicati nei capi di imputazione sono stati autorizzati dal Genio civile, il [OSCURATO:PERSONA] ha annullato il provvedimento di rigetto diniego n. 02/21 del 5 ottobre2021.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato.2. Il primo motivo è infondato.3. In primo luogo, occorre da conto dei fatti processuali:- con la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, recante la data del 2aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] elesse domicilio presso la propria residenza in Messina,via G. Pilli n. 132, [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA];- il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato all’imputatapresso il precedente domicilio eletto, ossia in Messina, via [OSCURATO:PERSONA] pal. A,sc. D, int. 2, e l’atto fu ritirato dalla madre, capace ma non convivente.Orbene, non vi è dubbio che il decreto di citazione avrebbe dovuto esserenotificato presso il nuovo domicilio eletto, e ciò in quanto la dichiarazione didomicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur nonespressamente revocata (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905 -01), come nel caso di specie.4. Ciò posto, occorre interrogarsi, in primo luogo, sulla natura della nullità:se essa sia, come ritiene il difensore, assoluta e insanabile ovvero a regimeintermedio.4.1. Ritiene il Collegio di aderire all’orientamento secondo cui, essendoconseguente alla violazione delle norme disciplinanti i modelli di notificazionedella citazione, la natura di una tale nullità è di carattere intermedio, perché essanon dà luogo a una citazione "omessa", ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod.proc. pen., bensì a una citazione viziata che non impedisce - sempre einequivocabilmente - la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.4.2. Deve sottolinearsi che il regime delle nullità riguardanti le notificazioniall'imputato è differenziato a seconda della gravità del vizio e delle conseguenzeche da esso derivano.Questa Corte, con riguardo alla citazione in giudizio, ha ripetutamentechiarito, in precedenti arresti, che solo la mancanza della notificazione integrauna nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado delprocedimento; in tutti gli altri casi, il vizio che inficia la notificazione dà luogo aduna nullità intermedia, che è priva di effetti se non dedotta o eccepitatempestivamente.E' ben vero che si ritiene "mancante" non solo la notificazione totalmenteomessa, ma anche quella che, oltre a discostarsi dal modello legale, nonraggiunga comunque il suo scopo, perché alla nullità della notificazione siaccompagna la mancata conoscenza della citazione da parte dell'imputato; ma èstato altresì precisato che, quando, nonostante la sua idoneità in astratto, lanotificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non haconseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato,questi, se intende far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179, comma 1,cod. proc. pen. non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della normaprocessuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avutoconoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione conelementi che la rendano credibile (Sez. 5, n. 2818 del 24/11/2014, dep. 2015,Demetrio, Rv. 262590 - 01).E ciò perché in un processo basato sull'iniziativa delle parti e governato dalprincipio della concentrazione e della buona fede processuale, è normale cheanche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice sia mediato dall'attività delle parti,o perché dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di queipoteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice e di procurarnel'acquisizione, o perché la parte può non avere interesse a far risultare l'anomaliadella notificazione.4.3. In applicazione di tali principi è stata, quindi, ritenuta a regimeintermedio e priva di effetti, se non dedotta tempestivamente, la nullitàconseguente alla notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato oeletto altrove domicilio per le notificazioni (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008,Micciullo, Rv. 239396 - 01); la notificazione eseguita presso lo studio deldifensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. invece chepresso il domicilio eletto (Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Zemzami, Rv.260434 - 01); la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita pressoil domicilio reale, invece che presso il difensore domiciliatario (Sez. U, n. 119 del27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01); la notifica del decreto dicitazione a giudizio erroneamente effettuata presso il domicilio precedentementeeletto a mani di persona convivente (Sez. 2, n. 19290 del 15/01/2015, Hosu, Rv.263829 - 01).Si tratta, in quelli esaminati, di casi in cui non era stato rispettato il modellodi notificazione imposto dalla scelta dell'imputato o dalla legge, e pur tuttavia laconseguente nullità non è stata ritenuta assoluta, in quanto non aveva impedito,in radice, la conoscibilità dell'atto da parte dell'imputato, sicché era onere diquest'ultimo far valere il vizio nei modi e nei tempi stabiliti dagli artt.180 e 182 cod. proc. pen. e, ove non avesse avuto contezza dell'atto,quantomeno "rappresentare la mancata conoscenza" dello stesso in seded'impugnazione, per consentire una verifica postuma degli effetti delloscostamento dal modello imposto dalla legge o dalla volontà di parte.4.4. Nel solco di questa linea interpretativa, si è recentemente affermatoche, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputatoin luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determinauna nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i terminidecadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notificarisulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da partedel destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessanotificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023,Brancolini, Rv. 284810 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida lanotificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato -lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domiciliosuccessivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovidifensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici diappello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una taleassoluta inidoneità della notifica).5. Affermata la natura a regime intermedio della nullità qui al vaglio, occorreora verificare se a siffatta nullità sia o meno applicabile, in ragione del rito“cartolare”, la disciplina prevista dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., atenore del quale «Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essereeccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile,immediatamente dopo».5.1. Ad avviso del Collegio, in assenza di precedenti in termini, non apparepersuasiva l’argomentazione del Procuratore generale, secondo cui la nullità èstata eccepita nei termini di cui all’art. 182 cod. proc. pen. perché l'onere dellatempestiva rilevazione della nullità è applicabile nei momenti processualicaratterizzati dalla presenza e dall'intervento delle parti, allo scopo di prevenire ilvizio, con la conseguenza che l’art. 182 cod. proc. pen. non può applicarsi in unprocedimento che si è svolto in un'udienza meramente cartolare e nonpartecipata, sicché l'eccezione può essere formulata con il ricorso per cassazione,come avvenuto nel caso di specie.5.2. Si osserva che, in relazione alla previgente disciplina dell’appello, cheprevedeva la trattazione “in presenza” dell’impugnazione, era pacifico che nelcaso di vizio attinente alla modalità della notifica per essere difforme dal modellolegale (come quanto la notificazione era eseguita a norma dell'art. 157, commaottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, e non presso domicilioeletto dall’imputato per le notificazioni), si era in presenza di nullità di ordinegenerale a regime intermedio, che deve ritenersi sanata quando risulti provatoche non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitareil diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedottatempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184,comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilitàdi cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc.pen. (per tutti, Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 - 01).Ad avviso del Collegio, non vi sono ostacoli per cui, nel vigente ritodisciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen., nel quale il contraddittorio non ècertamente obliterato ma avviene in forma esclusivamente scritta, la parte, cheabbia intenzione di eccepire una nullità verificasi negli atti preliminari, non abbiaparimenti l’onere di eccepirla nelle conclusioni scritte.5.2. Né si potrebbe obiettare che la parte non ha assisto alla nullità, perché,anche in relazione alla previgente contesto normativo, il vizio della notificazionenon veniva realizzato alla presenza della parte, la quale, nondimeno, aveval’onere di eccepirlo tempestivamente.Del resto, questa Corte ha affermato, in una fattispecie similare a quella quial vaglio, che nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplinaemergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la notificaall'imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché pressol'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, integra una nullità a regimeintermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio - da ritenersiinstaurato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblicoministero - deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello,con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta,con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, dep. 2024,Charkoui, Rv. 285795 - 01).6. Deve perciò affermarsi che, con riferimento ai giudizio cartolare in appellodisciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen., la notifica all’imputato del decreto dicitazione per il giudizio di appello al precedente domicilio eletto, in luogo diquello indicato nella dichiarazione di nomina del difensore di fiducia per il giudiziodi appello, integra nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta alleregole di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., la quale, pertanto, deveessere eccepita dal difensore con le conclusioni scritte ex art. 598-bis, comma 1,cod. proc. pen.7. Nel caso di specie, poiché la nullità non è stata eccepita dal difensore insede di conclusioni scritte, essa è stata conseguentemente sanata.8. Il secondo motivo è inammissibile, essendo volto a censurare laricostruzione dei fatti contestati sulla base di una diversa lettura delle risultanzeistruttorie, da contrapporre a quella del giudice del merito, che è pervenuto allaaffermazione di responsabilità della ricorrente sulla base di una valutazione delleprove non manifestamente illogica, e, quindi, non suscettibile di rivisitazioni oriletture nel giudizio di legittimità.8.1. Invero, la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti sia la pregressaautorizzazione del Genio civile datata 16 febbraio 2020 inerente le opereprogettualmente presentate di cui al prog. n. 63287, prot. n. 20200025556, sial’annullamento, da parte della Regione Siciliana, del provvedimento del comunedi Messina n. 02/2912 del 5 ottobre 2021 di diniego del permesso di costruire,logicamente rilevando, per un verso, che il primo provvedimento si riferisce auna situazione progettuale antecedente all’intervento edilizio effettivamenterealizzato, che, come accertato dagli operanti, presentava notevoli difformitàrispetto a quanto previamente assentito dal Genio civile; per altro verso, chel’indicato annullamento non rappresenta un formale atto di assenso all’interventoedificatorio concretamente accertato - considerando che, nella parte dispositiva,si afferma che sono “fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza delComune di Messina” -, ma ha solo chiarito la possibilità che, a norma dellostrumento urbanistico vigente nella zona di interesse – peraltro da temposcaduto e non ripristinato – possono essere ammessi anche interventi diristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001,laddove, invece, l’intervento edilizio qui al vaglio risulta essere (non unaristrutturazione, ma) una sostanziale riconformazione del corpo di fabbrica, conampliamento dell’immobile, demolizione parziale dello stesso ed approntamentodi una copertura in false non progettualmente prevista.8.2. A fronte di tale motivazione, il ricorrente reitera censure fattuali,confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata, censure che,quindi, non superano il vaglio di ammissibilità.9. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.9.1 Si rammenta che, nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, ai fini delladi valutazione dell’offesa in termini di “particolare tenuità” ex art. 131-bis cod.pen., il giudice deve considerare una serie di elementi, quali: la consistenzadell'intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive), ladestinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventualecontrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria,l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totaleassenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o menodi provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente e lemodalità di esecuzione dell'intervento (cfr. Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016,Mancuso, Rv. 266586; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265448).9.2. Orbene, nel caso in esame, la Corte di appello, facendo correttaapplicazione del principio ora evocato, ha escluso la tenuità dell’offesa inconsiderazione dell’incidenza della difformità delle opere, delle violazioni dinorme antisismiche particolarmente pregnanti nel territorio comunale inquestione, e della la zona in cui insiste l’immobile.Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che superail vaglio di legittimità.10. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.L’imputata, inoltre, deve essere condannata alla refusione delle spesesostenute nel gradodalla parte civile, che si liquidano in complessivi 3.686 euro,oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di Messina che liquidain complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 27315/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris