CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Marsala; rilevato che la difesa ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato, attesa la conformità della dichiarazione alle risultanze dei certificati di anagrafe quanto alla convivenza con la figlia CAMPANELLA Chiara, nonché con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo alla ricorrente, dell'elemento soggettivo con riferimento al rilievo ostativo, all'accoglimento della domanda, della non rispondenza alla realtà di quanto dichiarato in ordine alla figlia; ritenuto che il primo ordine di censure, ripreso e sviluppato nella memoria depositata, sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ricostruito i fatti e la loro rilevanza penale in termini immuni da censure qui deducibili, risultando decisivo il fatto che la figlia della [OSCURATO:PERSONA] si trovava in struttura protetta sin da epoca precedente alla presentazione delle dichiarazioni, a seguito di provvedimento del Tribunale di Firenze di allontanamento dalla casa familiare; ritenuto che tale situazione, evidentemente diversa dalle risultanze anagrafiche e ben nota alla [OSCURATO:PERSONA], aveva consentito a quest'ultima di accedere illegittimamente al beneficio, e che le doglianze in punto di elemento psicologico devono essere disattese, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M