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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 22777/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 13 giugno 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. 3.

La doglianza proposta nella presente sede non era stata avanzata nel giudizio di appello: orbene, è pacifico che possono essere dedotte con il ricorso per cassazione per cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello - ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza ( ex multis, Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940 01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 13 giugno 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. 3. La doglianza proposta nella presente sede non era stata avanzata nel giudizio di appello: orbene, è pacifico che possono essere dedotte con il ricorso per cassazione per cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello - ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza ( ex multis, Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940 01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 22777/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris