CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 34731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inannmissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria già depositata in cancelleria in data 3.06.2022; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa in data 03.03.2020 dal Tribunale di Taranto con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento danni in favore della p.c. [OSCURATO:PERSONA] e alla provvisionale di euro 25.000,00, per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 co. 1 n. 2 c.p., di una macchina agricola (tg. A3906W) deputata alla raccolta dei pomodori, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - facente capo a [OSCURATO:PERSONA] - e condotta in locazione finanziaria dalla Natura! [OSCURATO:SOCIETA]. - formalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Secondo le sentenze di merito, in particolare, il Bello, recatosi presso [OSCURATO:PERSONA], che aveva temporaneamente la disponibilità del mezzo, al fine di ottenerne la consegna, riferiva in un primo momento di apprendere il bene al fine di recuperare una somma di denaro dovutagli dalla società (ammontante a circa euro 16.000 e relativa a precedenti forniture di attrezzatura per l'irrigazione) e, in un secondo momento, di essere stato incaricato della manutenzione del macchinario sulla base di un accordo verbale - dovendosi ritenere integrata la contestata aggravante, a ragione della mendace rappresentazione delle circostanze fattuali prospettata dal Bello all'Anthoi al momento dell'apprensione del mezzo. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando i vizi di violazione di legge e di motivazione, articolando plurimi motivi in relazione: 2.1 alla intervenuta costituzione di parte civile, non potendosi ritenere [OSCURATO:PERSONA] persona offesa dal reato, stante il contenuto del contratto di vendita con riserva di proprietà che sostanzialmente identificava in [OSCURATO:PERSONA] l'unico proprietario del bene nei giorni in cui accadevano i fatti per i quali si procede e quale unico legittimato, pertanto, ad esercitare diritti e ad avanzare richieste risarcitorie, atteso che, a fronte del mancato adempimento da parte dello Iaccarino delle clausole negoziali, nessun provvedimento giudiziale o accordo stragiudiziale era ancora intervenuto tra le parti per risolvere il contratto; 2.2 all'inosservanza dell'art. 507 c.p.p., per avere la Corte territoriale mancato di disporre la rinnovazione dell'istruttoria e l'escussione, in particolare, dei M.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo tale istanza volta a fare luce su circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggetto della prima audizione, potenzialmente decisive perché indispensabili per il corretto accertamento delle dinamiche fattuali; 2.3. alla erronea sussistenza in capo al ricorrente del dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato de quo, che non può invece ritenersi configurabile alla luce di una disamina dell'impianto probatorio scevra dalla valorizzazione di elementi indiziari non convergenti e meramente congetturali, dovendosi al più ricondurre il fatto per il quale si, procede alla meno grave ipotesi di cui all'art. 646 c.p., atteso che il Bello deteneva, come richiestogli esplicitamente, il mezzo agricolo per ragioni di manutenzione;2.4. alla valorizzazione contra reo di una ingente serie di elementi deponenti, invece, all'evidenza in senso nettamente contrario; invero lo Iaccarino ha affermato di aver preso a noleggio il mezzo agricolo, ma il Cestari ha depositato atto di vendita con riserva di proprietà; lo stesso Iaccarino ammetteva fossero state richieste operazioni di manutenzione e l'Anthoi affermava essere stato rassicurato sull'apprensione del mezzo dal Savarese e dal Ferrara (reali interlocutori del Bello perché amministratori di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), quest'ultimo non più esaminato, essendo deceduto nelle more; la denuncia era sporta a distanza di giorni rispetto a quando veniva asportato il mezzo, nonostante lo Iaccarino avesse avuto immediata contezza del fatto, sicchè appare, dunque, alla difesa evidente l'inganno ordito dallo Iaccarino, dal Savarese e dal Ferrara ai danni del ricorrente, inganno con il quale si è tentato, da parte della Natura! Basil s.r.I., di sottrarsi, allo stesso tempo, e alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di restituzione del mezzo agricolo e alla corresponsione di quanto dovuto per l'intervenuta opera di manutenzione; 2.5. alla valutazione delle prove, risultando evidente il vizio di motivazione della sentenza impugnata manchevole di un rigoroso controllo logico-giuridico; 2.6. al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per non avere i giudici di merito tenuto in adeguata considerazione, a tal fine, la correttezza del comportamento processuale del ricorrente, il quale ha sostanzialmente chiarito, con le proprie dichiarazioni, il reale accadimento dei fatti. 3. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato a mezzo PEC conclusioni nel senso del rigetto del ricorso e conferma delle statuizioni civili [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Con il primo motivo di ricorso, si chiede l'esclusione della parte civile, a ragione della mancanza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di persona offesa dal reato, stante il contenuto del contratto di vendita con riserva di proprietà dallo stesso sottoscritto, atto ad identificare lo Iaccarino quale unico proprietario del macchinario agricolo e quale unico legittimato, dunque, a costituirsi parte civile nel procedimento odierno, al fine di avanzare richieste risarcitorie. La censura sollevata è meramente reiterativa di doglianze già sollevate in sede di appello gravame e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, con motivazione immune da vizi. Infatti, correttamente la sentenza impugnata non ha mancato di rilevare, con argomentazione dirimente, che l'art. 1523 cod. civ. testualmente dispone che, in caso di compravendita con riserva di proprietà, il trasferimento del relativo diritto si realizza solamente al momento del pagamento dell'ultima rata del prezzo, pure a fronte del trasferimento del possesso del bene all'acquirente. Nel caso di specie è pacifico e non contestato dalle parti che, al momento in cui avvenivano i fatti per i quali si procede, la compagine sociale facente capo allo Iaccarino non avesse acquisito il diritto domenicale sul bene, stante il mancato adempimento delle obbligazioni assunte con lo stipulato contratto di vendita con riserva di proprietà. Il mancato trasferimento del diritto domenicale, dunque, non pone dubbi in ordine alla legittimazione del Cestari a costituirsi parte civile, in qualità di effettivo e formale proprietario del bene, non limitato nella possibilità di agire al fine di vedere tutelato il proprio diritto dalla mera disponibilità del bene in capo a terzi. 2. Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e alla mancata escussione dei M.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già chiesta dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen. e ritenuta superflua dal giudice di prime cure, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la propria statuizione, dando contezza della completezza della piattaforma istruttoria e della superfluità, ai fini del decidere, dell'acquisizione delle dichiarazioni dei testi richiesti dalla difesa. La doglianza sollevata è dunque inammissibile perché generica, mancando di confrontarsi con la decisione impugnata e con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha in plurime occasioni ribadito che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 co. 1 cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione, da parte del giudicante, di non poter decidere allo stato degli atti, dovendosi ritenere tale accertamento, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se - come nel caso di specie - correttamente motivato (Sez. 6, sent. n. 8936 del 13.01.2015 - dep. 27.02.2015, Rv. 262620). La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, in particolare, è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori (Sez. 21, 27/09/2013, n. 41808). 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la ritenuta sussistenza, in capo all'imputato, del dolo richiesto per l'integrazione del reato de quo, nonostante non emergano dalle risultanze processuali elementi in tal senso convergenti che non siano meramente congetturali, dovendosi al più ritenere integrata la meno grave fattispecie criminosa di cui all'art. 646 cod. pen., atteso che il Bello deteneva a fini manutentivi il mezzo agricolo. La censura sollevata con tale motivo di ricorso è inammissibile, siccome volta ad introdurre per la prima volta in questa sede una questione - la mancata riqualificazione del fatto per cui si procede quale ipotesi di appropriazione indebita - non prospettata di fronte al giudice di appello. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è infatti concorde nell'affermare che il ricorso per cassazione sia inammissibile se proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di prime cure non devolute al giudice di appello con specifica impugnazione, acquisendo la sentenza di primo grado su tali punti autorità di cosa giudicata (Sez. 4, sent. n. 2654 del 21.10.1983 - dep. 22.03.1984, Rv. 163291). In ogni caso, dalle sentenze di merito, non si evince in alcun modo che il Bello fosse legittimato ad attività di manutenzione sul mezzo da lui asportato siccome a ciò incaricato. 4. Parimenti inammissibili sono le censure mosse nei confronti della sentenza impugnata con il quarto e il quinto motivo dell'atto di ricorso, perché generiche e prive di specificità, in quanto meramente reiterative di identiche doglianze già proposte in sede di appello, disattese dalla Corte territoriale con corretta motivazione in diritto e congrua e completa motivazione in punto di fatto. Peraltro, le doglianze in questione tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794). 5. Quanto all'ultimo motivo proposto, in punto di trattamento sanzionatorio, volto a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di Appello in proposito ha reso adeguatamente contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto di non riformare la sentenza gravata in punto di quantificazione della pena e ritenuto congrua la pena comminata dal giudice di prime cure, in particolare ritenendo la modalità esecutiva della condotta e l'ammontare del danno prodotto elementi di gravità tale da escludere l'applicabilità del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen., pure a fronte dell'incensuratezza dell'imputato. Tale valutazione ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte secondo cui Invero, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. E' sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p. 6. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il ricorso va inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che vanno liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa soste