CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12464/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 22382 / 20 1 6 R.G. propost o da : Tjasa (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Ugo (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Dornik,rappresentati e difes i , in virtù di procura speciale a margine de l ricorso, da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA]” in Roma alla via Sicilia n. 66; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] IRPEF2007 r.g. n. 22382/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – Avverso lasentenza della C OMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , n.79/2016, depositata in data 29 / 2 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 aprile 2024 ; Rilevato che: Il 1° dicembre 2009 la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate del [OSCURATO:PERSONA] sottopose a verifica la società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche “la società”) in relazione ai periodi d’imposta 2006 e 2007, stilando il 25 gennaio 2010 e consegnando un processo verbale di constatazione. In particolare, i verificatori accertarono a carico della società l’omessa effettuazione e l’omesso versamento di ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 95, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986. Nell’attivo di bilancio della società era stato appostato un finanziamento a favore dei soci amministratori per la complessiva somma di euro 176.000, ma in base ad alcuni indici l’Ufficio ritenne che quella somma fosse stata erogata a titolo di compensi agli amministratori, soggetti alla ritenuta alla fonte secondo la disciplina dei sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, in cui rientrano anche i redditi percepiti da amministratori, soci e fondatori. r.g. n. 22382/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] data 17 gennaio 2011, l’Ufficio, per quel che ancora qui interessa, notificò un avviso di accertamento per Ires, Irap e addizionale alla società per il periodo d’imposta 2007, con il qualecontestò l’omesso versamento delle ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex artt. 24, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e 95, comma 5, Tuir. La società impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Gorizia, che respinse il ricorso. Il 21 dicembre 2011 l’ufficio notificò a Tjasa e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “i ricorrenti” o “i contribuenti” ) , soci e amministratori della società, due avvisi di accertamento per Irpef in relazione al periodo d’imposta 2007. Con tali avvisi di accertamento, di contenuto coincidente, l’Ufficio rinviò al contenuto del processo verbale di constatazione redatto dall’Agenzia delle Entrate a carico della società e recuperò a tassazione nei confronti dei socii compensi da essi (in tesi) percepiti. Esperito invano il tentativo di accertamento con adesione, i contribuenti impugnarono gli avvisi di accertamento , a loro rispettivamente notificati con separati ricorsi, dinanzi alla C.T.P. di Gorizia, deducendo che le somme percepite dalla società non erano compensi, ma dei prestiti ad essi erogati ed utilizzati per risanare la situazione debitoria di un’altra società, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], i contribuenti dedussero che quei finanziamenti furono successivamente sostituiti. La C.T.P., riuniti i ricorsi, li accolse. Su appello dell’Ufficio, nel contraddittorio con i contribuenti, la C.T.R., in riforma della sentenza di primo grado, rigettò l’impugnazione degli avvisi di accertamento. Avverso la sentenza d’appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. r.g. n. 22382/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, depositando solo un atto di costituzione. I contribuenti hanno depositato una memoria difensiva, corredata di documentazione,in cui si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa della definizione agevolata di cui alla legge n. 130 del 2022, pagando i relativi importi. [OSCURATO:PERSONA], invece, insiste per la decisione del ricorso. Considerato che: Occorre innanzitutto dare atto che [OSCURATO:PERSONA] ha definito la controversia con l’Agenzia delle Entrate, come risulta dalla documentazione allegata alla memoria difensiva depositata in vista dell’adunanza camerale. Ne consegue che il presente giudizio, per quanto riguarda il rapportoprocessuale tra lei e l’Agenzia delle Entrate, deve dichiararsi estinto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992”, il contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che nel presente giudizio la sentenza resa nei confronti della società, passata in giudicato, spieghi una efficacia riflessa. La C.T.R. si sarebbe pronunciata su una fattispecie diversa da quella sottoposta al suo esame, in cui la tesi dell’Agenzia delle Entrate, consacrata nell’avviso di accertamento, è che il contribuente avrebbe percepito dalla società compensi equiparati a quelli da lavoro dipendente. La C.T.R. si sarebbe pronunciata invece, stando alla motivazione della sentenza impugnata, su una fattispecie (totalmente astratta dal caso di specie) di distribuzione di utili extrabilancio in una società a ristretta r.g. n. 22382/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] base partecipativa, ritenendo che il contribuente soggiaccia agli effetti riflessi del giudicato sfavorevole alla società. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, sarebbe meramente apparente. 2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione, degli artt. 1306, comma 1, 2700 e 2909 c.c., degli artt. 23, 24, 27 e 64 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 44, 47, 50 e 52 del Tuir (D.P.R. n. 917 del 1986) in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992”, il contribuente censura la sentenza impugnata per aver attribuito erroneamente l’efficacia di giudicato esterno ad una sentenza (resa nei confronti della società) alla quale sono rimaste estranee le parti del presente giudizio. Tenuto conto che con la sentenza passata in giudicato, resa nei confronti della società, è stato accertato che quest’ultima aveva corrisposto dei compensi ai soci amministratori (i Dornik) senza effettuare e versare le relative ritenute, la sentenza qui impugnata avrebbe violato l’art. 1306c.c., oltre che l’art. 2909 c.c., in quanto in tema di obbligazioni solidali avrebbe esteso adei condebitori in solido (i Dornik) il giudicato sfavorevole formatosi nei confronti di un altro debitore in solido (la società da loro partecipata e da essi amministrata). 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 101, 116 e 324 c.p.c. in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 4 e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992”, il contribuente censura la sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, in quanto, sul falso presupposto dell’estensibilità alla presente causa del giudicato formatosi nei confronti della società,ha di fatto deciso sull’appello dell’Ufficio senza r.g. n. 22382/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consentire al contribuente di dedurre e provare di non aver ricevuto somme a titolo di compensi da parte della società. 4. Con il quarto motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 3 62 del d.lgs. n. 546 del 1992”, il contribuente censura la sentenza impugnata per avere completamente omesso di esaminare le prove fornite circa il fatto che le somme erogate dalla società non configuravano redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente, bensì prestiti di cui è stata effettuata la restituzione. 5. I quattro motivi, per la loro stretta connessione, possono esaminarsi e decidersi congiuntamente. Essi sono fondati. 5.1. La sentenza della C.T.P. di Gorizia, pronunciata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e passata in giudicato, ha avallato la ripresa dell’erario a carico della citata società di ritenute non versate sui maggiori compensi corrisposti ai Dornik, assimilabili a redditi da lavoro dipendente. A loro volta, gli avvisi di accertamento notificati ai Dornik, impugnati dinanzi alla C.T.P. di Gorizia, hanno avuto ad oggetto redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, a loro corrisposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], emerge dalla lettura della sentenza impugnata che questa si è pronunciata su una fattispecie del tutto avulsa da quella concreta, sottoposta al giudizio della C.T.R. Il giudice di appello, infatti, si è pronunciato su una fattispecie di (presunzione di) distribuzione ai soci di utili extracontabili in una società a ristretta base partecipativa, ritenendo che il giudicato formatosi nei confronti della società (che peraltro riguardava la ripresa di ritenute su compensi assimilabili a redditi da lavoro dipendente non r.g. n. 22382/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] versate) spiegasse effetti riflessi nei confronti degli odierni contribuenti. Invece, ilfatto su l qual e la C.T.R. avrebbe dovuto giudicare è se fosse fondata la pretesa dell’Ufficio di qualificare le somme ricevute dal Dornik come compensi assimilabili a quelli da lavoro dipendente , e conseguentemente di tassarli come tali, oppure fosse fondata la prospettazione del contribuente (l’unico ad avere interesse al prosieguo del giudizio, dopo la definizione della controversia da parte di [OSCURATO:PERSONA]) secondo la quale le somme ricevute dalla società erano dei finanziamenti ottenuti per risanare la situazione economica di un’altra società, finanziamentisuccessivamente restituiti. La C.T.R., peraltro, ha errato a ritenere che il Dornik fosse soggetto agli effetti riflessi del giudicato formatosi nei confronti della società: per giurisprudenza consolidata di questa Corte tra il sostituto e il sostituito d’imposta esiste un rapporto di solidarietà passiva nei confronti dell’erario, con la conseguente applicazione dell’art. 1306 c.c. (Cass., n. 10613/2000; Cass., n. 19034/2014; Cass., n. 14033/2006). Nessun vincolo per il Dornik, dunque, può derivare dalla sentenza (passata in giudicato) sfavorevole alla società: egli, di conseguenza,ha tutto il diritto di sostenere e di provare che le somme da lui ricevute dalla società erano finanziamenti che successivamente erano stati restituiti. 6. In conclusione, il giudizio deve dichiararsi estinto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, con riferimento al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate, con compensazione integrale delle spese tra di loro. Con riferimento al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla C.G.T. di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame valutando le prove r.g. n. 22382/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prodotte dal Dornik in primo grado e in appello a sostegno della sua tesi difensiva. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio in relazione al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio con riferimento al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate. Compensa integralmente tra di loro le speseprocessuali. Accoglie il ricorso con riferimento al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate. Cassa la sentenza impugnatae rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Gi