CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29220/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrentein via principale e controricorrente in viaincidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] C – [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrentein via principale e ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ.DIST. di SALERNO n. 4301/2015 depositata i l 08/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 21 febbraio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno dell'Agenzia delle entrate notificava a TRE C – [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avviso di accertamento con cui, per l'anno di imposta 2007, recuperava a tassazione maggiori ricavi non dichiarati per euro 291.000, liquidando le corrispondenti maggiori imposte dirette ed indirette ed irrogando le previste sanzioni. Il recupero fondava su un pvc della Guardia di finanza [OSCURATO:PERSONA] de’ Tirreni del 3 novembre 2011, a termini del quale la ridetta somma corrispondeva a finanziamenti infruttiferi fatti in corso d’anno dai due soci al 50%, ANACLERIO Rosa ed ANACLERIO Alfonso, oltreché da ANACLERI O Luigi , all’epoca legale rappresentante della società ma non socio, finanziamenti di cui ANACLERIO [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società al momento della verifica, non era stata in grado di giustificare la provenienza. 2. Impugnato l’avviso dalla contribuente, la CTP respingeva il ricorso. 3. Proposto appello dalla contribuente, la CTR accoglieva il ricorso. 4. Avverso la sentenza della CTR, propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi. Resiste la contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Controdeduce rispetto a detto ricorsol’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per extra-petizione. 1.1. La sentenza impugnata, nell'accogliere l'appello sul duplice presupposto che ogni presunzione addotta dall'Ufficio nell’avviso di accertamento è posta a base di altra presunzione e che la contribuente ha fornito la dimostrazione dell’avere i soci sufficiente disponibilità economica a seguito di rimborsi di precedenti finanziamenti e di vendite immobiliari, assume a fondamento della decisione questioni mai dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio, riprodotto per autosufficienza. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e 53, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché violazione dell’art. 2730 cod. civ. 2.1. La documentazione in base alla quale è stata ritenuta approvata la capacità economica dei soci avrebbe dovuto -del tutto indipendentemente da qualsiasi contestazione dell'Ufficio - ritenersi inutilizzabile in quanto non prodotta nella verifica a richiesta dei verbalizzanti, come attestato dal relativo processo verbale, riprodotto in stralcio per autosufficienza. 3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, violazione dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 ed omessa considerazione di fatti decisivi e controversi. 3.1. L'accertamento appare fondato, non solo su presunzioni, ma anche su dati già altrimenti in possesso dell'Amministrazione finanziaria, quali le dichiarazioni dei soci: infatti, il riferimento alla modesta situazione reddituale dei soci – lungi da costituire ampliamento della motivazione dell'accertamento – era già presente nell'avviso attraverso il richiamo a Sez. 5, n. 24531 del 2007, legittimante la presunzione che i soci di una società a base azionaria ristretta e familiare, che abbiano proceduto ad un considerevole aumento del capitale sociale senza disporre di propri rilevanti redditi, si siano serviti di utili occulti in precedenza percepiti dalla società stessa. Pertanto, l'insufficiente capacità economica dichiarata dai soci era senz'altro un presupposto riconosciuto dell'accertamento. Sotto ulteriori profili, a prescindere dalla già censurata extra- petizione, - non è ravvisabile la serie di presunzioni affermata nella sentenza impugnata; - le presunzioni dell'esistenza di utili societari e di loro distribuzione non potevano essere confortate da dati contabili, visto che gli utili erano “in nero”; - l'assenza di rilie vi della GdF, ritenuta dalla CTR, non tiene conto che il processo verbale attesta come la legale rappresentante non abbia giustificato provenienza e provvista delle somme versate dai soci, con conseguente emersione di indizi gravi precisi e concordanti di evasione. 4. A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto in data 20 settembre 2022, depositato telematicamente in pari data ed accettato dal sistema il giorno successivo, la contribuente rappresenta di aver “optato per la definizione della presente lite, ai sensi del dl n. 119 del 2018” e di aver “ provveduto all’invio della relativa domanda” (allegata in uno alla ricevuta di presentazione), precisando che “all’atto della presentazione della domanda non è stato eseguito nessun pagamento, atteso che in pendenza di giudizio la società aveva già versato il ‘ quantum’ necessario e sufficiente per aderire alla definizione di cui al d.l. n. 119 del 2018 (circostanza comunque specificata nella relativa domanda)”. 4.1. Avuto dunque riguardo alla suddetta domanda di definizione agevolata, avanzata ai sensi dell’art. 6 del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni da lla legge 17 dicembre 2018, n. 136; considerato che, effettivamente, nella stessa, determinato l’”importo lordo dovuto” in euro 25.426,20, lo stesso è indicato come “versato in pendenza di giudizio”, con conseguente determinazione dell’“importo netto dovuto” pari a “0,00”; constatato , infine, esser decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione; tutto ciò premesso, deve dichiararsi l’estinzione del processo. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018