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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 25639/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 9 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti, in data 31 ottobre 2018, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di favoreggiamento personale, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per quello di rapina, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il delitto di calunnia a quest'ultima contestato al capo A dell'imputazione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse della Dalipaj, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in punto di responsabilità, oltre a contenere generiche censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dalla corte di appello alle pagine 6 e 7 al messaggio da questa inviato sul cellulare del complice costituisce elemento già di per sé idoneo a fondare la colpevolezza della prevenuta a titolo di concorso nella rapina; Considerato che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse della Falletta, con cui si censura la sussistenza del favoreggiamento personale e in subordine, si invoca la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come dalle conversazioni telefoniche intercettate emergessero tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen., a nulla rilevando le prospettazioni relative alla sussistenza della scusante, dedotte in questa sede in maniera del tutto generica e priva di riscontri (su quest'ultimo punto, Sez. 6, n. 1401 del 25/11/2014, dep. 2015, Vigneri, Rv. 262054); Osservato che la seconda doglianza avanzata nell'interesse della Falletta, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice, peraltro a fronte di un motivo di appello privo di specificità, a pagina 8 ha fatto proprio il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), laddove è invece la meritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 9 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti, in data 31 ottobre 2018, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di favoreggiamento personale, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per quello di rapina, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il delitto di calunnia a quest'ultima contestato al capo A dell'imputazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse della Dalipaj, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in punto di responsabilità, oltre a contenere generiche censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dalla corte di appello alle pagine 6 e 7 al messaggio da questa inviato sul cellulare del complice costituisce elemento già di per sé idoneo a fondare la colpevolezza della prevenuta a titolo di concorso nella rapina; Considerato che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse della Falletta, con cui si censura la sussistenza del favoreggiamento personale e in subordine, si invoca la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come dalle conversazioni telefoniche intercettate emergessero tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen., a nulla rilevando le prospettazioni relative alla sussistenza della scusante, dedotte in questa sede in maniera del tutto generica e priva di riscontri (su quest'ultimo punto, Sez. 6, n. 1401 del 25/11/2014, dep. 2015, Vigneri, Rv. 262054); Osservato che la seconda doglianza avanzata nell'interesse della Falletta, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice, peraltro a fronte di un motivo di appello privo di specificità, a pagina 8 ha fatto proprio il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), laddove è invece la meritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 25639/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris