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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 23022/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdat:03.58Ura=1:13:gi, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo, con unico motivo comune ad entrambi, vi•lazion di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati edilizi loro contestati per intervenuta prescrizione.

I ricorrenti hanno depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto tardivi, essendo stati presentati il 03/11/2023, mentre il termine per impugnare scadeva il 31/10/2023, in quanto la sentenza di appello è stata emessa in data 24/05/2023, con termine per il deposito delle motivazioni di 90 giorni (il 22/08/2023).

La sentenza é stata depositata entro i termini (il 21/08/2023), entro il periodo di sospensione feriale; ragione per cui i! termine di 45 giorni decorre nal i settembre. mia data del 15/10/2023 vanno aggiunti 15 giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen., essendo l'imputato giudicato in assenza.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella deterrninazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dPil'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc, nen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdat:03.58Ura=1:13:gi, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo, con unico motivo comune ad entrambi, vi•lazion di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati edilizi loro contestati per intervenuta prescrizione. I ricorrenti hanno depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto tardivi, essendo stati presentati il 03/11/2023, mentre il termine per impugnare scadeva il 31/10/2023, in quanto la sentenza di appello è stata emessa in data 24/05/2023, con termine per il deposito delle motivazioni di 90 giorni (il 22/08/2023). La sentenza é stata depositata entro i termini (il 21/08/2023), entro il periodo di sospensione feriale; ragione per cui i! termine di 45 giorni decorre nal i settembre. mia data del 15/10/2023 vanno aggiunti 15 giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen., essendo l'imputato giudicato in assenza. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella deterrninazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dPil'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc, nen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23022/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris