CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34756/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to di sorveglianza di Bologna;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 02 dicembre 2024 il Magistrato disorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto daldetenuto [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 69-bis Ord. pen., avverso l'ordinanzaemessa dal medesimo magistrato, di rigetto della richiesta di applicazione dellaliberazione anticipata, perché proposto mediante posta elettronica certificata(PEC) inviata all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL],riferito al Tribunale di sorveglianza di Bologna e non all’Ufficio di sorveglianza cheha emesso il provvedimento, che costituisce un ufficio diverso, e avendo l’art.87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022 stabilito l'inammissibilità diun'impugnazione presentata tramite invio ad un indirizzo PEC non riferibileall’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e processuale,con riferimento all’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022.L’ordinanza afferma che l’atto è stato inviato ad un ufficio diverso soloperché inviato all’indirizzo PEC del Tribunale di sorveglianza, senza considerareche tale indirizzo rientra tra quelli riportati nell'elenco del DGSIA come destinatoal deposito di atti giudiziari, e che la Corte di cassazione ha affermato che lasanzione processuale della inammissibilità è prevista solo nel caso di utilizzo diun indirizzo non compreso nell’elenco fornito dal DGSIA, mentre nel caso dispecie tale indirizzo, oltre ad essere compreso in detto elenco, corrisponde almedesimo ufficio di sorveglianza.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge penale eprocessuale, con riferimento agli artt. 178, 179, 591 e 568, comma 5, cod. proc.pen. e 69-bis Ord. pen.La declaratoria di inammissibilità del reclamo è stata pronunciata dalmedesimo magistrato che ha emesso il primo provvedimento, il quale non avevail potere di valutare detto reclamo, essendo competente l'organo collegiale,quindi il Tribunale di sorveglianza, come previsto dall'art. 69-bis Ord. pen., a cuiegli avrebbe dovuto inviare l’atto ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.3. La Corte di cassazione, in data 01 luglio 2025, ha sollevato una questionedi legittimità costituzionale dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), e comma 8, d.lgs.n. 150 del 10/10/2022, introdotto dall'art. 5-quinquies del d.l. n. 162 del31/10/2022, conv. con legge n. 199 del 30/12/2022, se interpretato nel senso diuna assoluta inammissibilità di una impugnazione indirizzata ad un indirizzo PECdiverso da quello appartenente all'ufficio competente, anche se l'atto abbiaugualmente raggiunto detto ufficio, nel termine di legge, perché ivi trasmesso daquello a cui è stato erroneamente indirizzato, ritenendo che detta normasacrifichi irragionevolmente il diritto di difesa, così violando gli artt. 3, 24 e 117Cost., ovvero violando l'art. 6, par. 1, CEDU.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 23 marzo 2026, hadichiarato la questione non fondata affermando, in conformità conl'interpretazione della norma fornita, medio tempore, dalla sentenza Sez. U, n.6262 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2026, Messina, Rv. 289326-01, che il rigidoformalismo deve essere superato quando l'atto, erroneamente inoltrato in formatelematica ad un ufficio diverso da quello competente, sia pure al suo indirizzocompreso nell'elenco previsto dal DGSIA, venga trasmesso, su iniziativa delcancelliere, sempre via PEC e nel termine stabilito per la presentazionedell'impugnazione, all'indirizzo telematico dell'ufficio competente compresonell'elenco del DGSIA. In tal caso, secondo la Corte costituzionale, la sanzionedella inammissibilità sarebbe eccessiva ed irragionevole, avendo l'atto diimpugnazione raggiunto, nel termine di legge e con la modalità prevista dallanorma, l'ufficio competente a riceverlo, essendo irrilevante se la trasmissione siaavvenuta direttamente da parte dell'interessato ovvero tramite una diversacancelleria. La sentenza della Corte costituzionale, infatti, ha stabilito che «lequestioni sollevate non sono fondate, sempre che il combinato disposto delledisposizioni censurate venga interpretato nel senso che l'inammissibilità restaesclusa nell'ipotesi in cui l'atto di impugnazione sia stato inoltrato, su iniziativadella cancelleria cui è riferibile l'indirizzo PEC cui esso sia stato erroneamentepresentato, all'indirizzo PEC - anch'esso incluso nell'elenco del DGSIA - riferitoall'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, laddove l'inoltro siaeffettuato entro il termine perentorio stabilito per l'impugnazione medesima».Essa, peraltro, ha precisato che, come già ritenuto dalla sentenza della Cortedi cassazione a Sezioni Unite sopra citata, «non è esigibile, in quanto nonprevisto dalla legge, alcun obbligo, da parte della cancelleria non competente allaricezione del gravame, di trasmetterlo all'ufficio competente, sicché il rischioderivante dalla mancata tempestiva trasmissione a quest'ultimo incombeesclusivamente sull'interessato a impugnare».Sempre aderendo all'interpretazione costituzionalmente orientata fornitadalle Sezioni Unite, anche secondo la Corte costituzionale, invece, «non puòritenersi ammissibile l'impugnazione nel caso in cui l'atto, inviato inizialmente aindirizzo PEC errato (in quanto non incluso nel decreto del DGSIA), sia statoconsegnato in forma cartacea all'ufficio competente a riceverlo entro i termini dilegge. A ragionare diversamente - hanno evidenziato le Sezioni unite - siintrodurrebbe un'indebita commistione tra disciplina dell'impugnazionetelematica e disciplina dell'impugnazione cartacea, nonché una sovrapposizionedel domicilio fisico a quello digitale. Inoltre, una soluzione siffatta nonconsentirebbe il controllo delle caratteristiche tecniche dell'atto, che compete allacancelleria del giudice addetto alla ricezione e implica la verifica delle specifichetecniche previste dalla normativa secondaria».Nessuna incostituzionalità è stata, infine, ravvisata nella previsionedell'obbligo di inviare l'atto di impugnazione al giudice a quo, anziché al giudicead quem, trattandosi di una disposizione corrispondente a quella di cui all'art.582, comma 1, cod. proc. pen., la cui violazione è da sempre sanzionata con lainammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.4. Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto delricorso, essendo la trasmissione dell'atto avvenuta in forma cartacea e nontelematica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto deve essere dichiarato infondato, alla lucedell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 87-bis, commi 7, lett.c), e 8, d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, introdotto dall'art. 5-quinquies d.l. n. 162del 31/10/2022, conv. con legge n. 199 del 30/12/2022, fornita dalla Corte dicassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 6565/2026 sopra citata, e dallaCorte costituzionale, con la sentenza n. 77/2026, interpretazione a cui questocollegio intende aderire.2. Il reclamo proposto dal ricorrente avrebbe dovuto essere inviato alMagistrato di sorveglianza di Bologna, che aveva emesso il provvedimentoimpugnato, al quale il Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ha assegnatol'indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL],mentre il ricorrente ha ammesso di averlo inviato al diverso Ufficio costituito dalTribunale di sorveglianza, giudice ad quem, avente l'indirizzo [OSCURATO:EMAIL]. Non vi è dubbio, pertanto,che la norma di cui all'art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, nonsia stata rispettata, con conseguente verificarsi della causa di inammissibilitàprevista dal comma 7, lett. c), della medesima norma, e dall'art. 591, comma 1,lett. c), cod. proc. pen.È, infatti, del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata dal ricorrente, chegli uffici del Magistrato di sorveglianza di Bologna si trovino nel medesimoedificio di quelli del Tribunale di sorveglianza, trattandosi di due strutture deltutto diverse, aventi autonome e separate cancellerie e, appunto, indirizzitelematici distinti. È, pertanto, palesemente errata l'affermazione contenuta nelprimo motivo del ricorso secondo cui l'atto, benché inviato all'indirizzo telematicocorrispondente al Tribunale di sorveglianza, sarebbe stato «recepito dalmedesimo ufficio giudiziario sito in Bologna via Farini n. 1», essendo evidente ladiversità dell'ufficio ricevente, rispetto a quello a cui l'atto stesso avrebbe dovutoessere inviato.3. Nonostante l’errore in cui è incorso l’impugnante, l’impugnazione èpervenuta, entro il termine per la sua valida proposizione, al giudice che haemesso il provvedimento oggetto di doglianza, e cioè il Magistrato disorveglianza, perché gli è stata trasmessa, per competenza, dal Tribunale disorveglianza a cui era stata, appunto erroneamente, inviata.Dagli atti inviati dalla cancelleria del Tribunale del riesame di Bologna, però,risulta che l'atto di impugnazione presentato da [OSCURATO:PERSONA] è pervenuto adetto ufficio, mediante PEC, in data 11 novembre 2024, e successivamente èstato stampato in forma cartacea e consegnato alla cancelleria del magistrato disorveglianza di Bologna mediante trasmissione brevi manu, avendo tale ufficio lamedesima sede della cancelleria del Tribunale di sorveglianza, ed essendomedesimo anche il personale addetto ai due uffici.Secondo tale comunicazione, perciò, l'atto di impugnazione è pervenutotempestivamente al giudice a quo, ma in forma cartacea e non mediante la suatrasmissione via PEC all'indirizzo telematico dell'ufficio del magistrato disorveglianza. Tale forma di trasmissione, secondo l'interpretazione fornita dallesentenze della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione sopra citate, nonha un effetto sanante, permanendo l'inammissibilità «allorché l'impugnazione,una volta che sia stata ricevuta dalla cancelleria del giudice competente perl'impugnazione, sia stata da questa trasmessa brevi manu in forma cartacea allacancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato … nell'ipotesida ultimo considerata, il mantenimento della sanzione processualedell'inammissibilità non potrà considerarsi alla stregua di una restrizionesproporzionata del diritto di difesa dell'interessato, né di un inutile formalismo»(sentenza n. 77/2026 Corte cost., paragrafo 6.6.2.).La declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Magistrato di sorveglianzadi Bologna, pertanto, costituisce la corretta applicazione della norma di cuiall'art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, e il primomotivo del ricorso deve essere rigettato, perché infondato.4. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.4.1. La competenza del giudice a quo a dichiarare l'inammissibilità di unaimpugnazione per violazione dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. è stabilitadall'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, per cui la doglianza delricorrente per avere il giudice a quo provveduto in tal senso è manifestamenteerrata. Detta norma, infatti, ha superato quella di cui all'art. 69-bis Ord. pen.,che stabilisce la competenza del tribunale di sorveglianza a decidere ogniquestione sui reclami proposti avverso le ordinanze del magistrato disorveglianza, stante la sua natura speciale, che la rende applicabile al verificarsidell'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n.150/2022.4.2. L'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 586, comma 5, cod. proc.pen., poi, è stata da sempre affermata da questa Corte nei casi di mero errorenella trasmissione dell'atto di impugnazione, essendo tale norma relativa al casodella irregolarità sostanziale dell'impugnazione, o perché questa è stata propostaad un giudice non competente, o perché è stato utilizzato un mezzo diimpugnazione diverso da quello previsto dal codice di rito (tra le molte, Sez. 5,n. 42578 del 27/09/2024, Rv. 287234; Sez. 1, ord. n. 3063 del 15/09/2023,dep. 2024, Rv. 285720; Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, inmotivazione). Tale inapplicabilità è stata ribadita dalla sentenza n. 77/2026Corte cost., secondo cui «L'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non costituisce ...un tertium comparationis omogeneo, trattandosi di disposizione che sancisce la(sola) irrilevanza della qualificazione attribuita dal ricorrente alla propriaimpugnazione, la cui ammissibilità resta però subordinata al rispetto dei requisitiprevisti dagli artt. 581 e seguenti cod. proc. pen.: tra cui, per l'appunto, lastessa regola generale, sancita dall'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., secondocui l'atto di impugnazione deve essere presentato mediante deposito nellacancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Non a caso,la giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso che il meccanismo di sanatoriadi cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. possa essere utilizzato per eluderele cause di inammissibilità dell'atto di impugnazione previste dall'art. 591 cod.proc. pen., tra cui l'inosservanza della disposizione dell'art. 582, comma 1 (pertutte, Cass., n. 4706 del 1993, nonché prima sezione penale, sentenza 31marzo-19 maggio 1993, n. 1370)».5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Così deciso il 08 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]