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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 44170/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; lette le conclusioni formulate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro probatorio emesso in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 318 e 319 nei confronti di plurimi indagati.

Nello specifico, alla Picardi venivano sequestrati documenti e supporti informatici (pen drive, memoria esterna, computer e telefono cellulare), sul presupposto che si trattasse di cose pertinenti al reato e necessarie per ulteriori accertamenti.

Con successivo provvedimento, il pubblico ministero procedeva al dissequestro e restituzione dei soli supporti informatici, previa estrazione di copia forense integrale del loro contenuto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, la ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso, argomentando anche in relazione al perdurante interesse all'impugnazione (si veda il punto D del ricorso), derivante sia dalla circostanza che la restituzione non ha riguardato la documentazione cartacea rimasta in sequestro, sia dall'interesse alla esclusiva disponibilità dei dati informatici acquisiti.

Evidenzia la ricorrente, infatti, che è stata realizzata una copia integrale delle memorie dei supporti sequestrati, sicché risultano tuttora sottratte alla sua esclusiva disponibilità informazioni e documenti relativi ad aspetti della propria vita privata, senza che sia in alcun modo desumibile la loro rilevanza ai fini investigativi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge derivante dall'omessa descrizione della condotta ascrittale, difettando la sia pur minima indicazione dei reati per i quali si procede, anche in relazione alla delimitazione temporale, il che impedirebbe qualsivoglia valutazione sul profilo del fumus, sia pur nei limiti previsti in relazione alla fase investigativa ed all'emissione del sequestro probatorio.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., ritenendo che il Tribunale del riesame avrebbe colmato la lacuna concernente la descrizione delle condotte richiamando il contenuto di un'informativa della polizia giudiziaria cui il pubblico ministero non aveva fatto cenno alcuno.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge in merito alla mancanza di motivazione sul rapporto pertinenziale esistente tra i beni sequestrati ed i reati per cui si procede.

Si contesta, inoltre, l'avvenuto sequestro indiscriminato di beni individuati per la loro appartenenza e senza che sia stata compiuta alcuna cernita dei singoli beni sottoposti a vincolo.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre in primo luogo verificare la perdurante sussistenza dell'interesse al ricorso, a fronte dell'avvenuta parziale restituzione.La risposta non può che essere positiva, ove si consideri che la documentazione sequestrata non è stata restituita e, quindi, già solo con riguardo a tali beni l'interesse al ricorso non è certamente venuto meno.

Ad analoga conclusione, peraltro, deve giungersi anche in relazione al sequestro dei documenti informatici, posto che la restituzione dei supporti (computer, cellulare e memoria esterna) è avvenuta previa estrazione di copia integrale del loro contenuto.

La tematica in esame è stata oggetto di plurime pronunce, orientate nel senso di riconoscere il perdurante interesse al ricorso lì dove, nonostante la restituzione dei supporti, la parte deduca l'esistenza di un legittimo interesse ad avere la disponibilità esclusiva dei dati contenuti, quanto meno in relazione a quelli per i quali non sussiste alcuna reale esigenza investigativa.

Le Sezioni unite, infatti, hanno affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez.U, n.40963 del 20/7/2017, Andreucci, Rv. 270497).

Il principio è stato ulteriormente specificato, essendosi ribadito che permane l'interesse all'impugnazione nel caso di avvenuta restituzione dei supporti informatici, previo trattenimento di copia dei dati contenuti, non essendo consentito sequestrare indistintamente il bene per realizzare una copia identica all'originale, con funzione meramente esplorativa, impedendo il successivo controllo sulla legittimità del sequestro sul presupposto della mera restituzione del "contenitore" dei dati.

Si è ulteriormente precisato che la decisione di estrarre copia dei dati informatici è espressione di un'autonoma e discrezionale valutazione dell'autorità giudiziaria, che richiede l'indicazione della rilevanza probatoria di ciò che è stato acquisito e della pertinenza con gli ipotizzati reati (Sez.6, n.41974 del 14/2/2019, Guastalla, Rv.277372) Alla luce di tali condivisibili principi, pienamente calzanti alla fattispecie in esame, deve riconoscersi il perdurante interesse al ricorso.

2. Passando all'esame nel merito dei motivi di ricorso, si rileva come la prima doglianza, con la quale si contesta la mancata indicazione della condotta addebitata alla Picardi, è fondata ed assorbente rispetto ai restanti motivi.

La ricorrente ha dedotto che, al di là della mera indicazione delle norme incriminatrici asseritamente violate (artt. 416, 318 e 319 cod. pen.) il provvedimento di sequestro non conterrebbe la benché minima indicazione, sia pur per sommi capi e con la provvisorietà tipica della fase investigativa, della condotta e del ruolo che la Picardi avrebbe assunto nell'intera vicenda.

Sul punto, il Tribunale del riesame, richiamando la motivazione del sequestro, si è limitato ad evidenziare come l'acquisizione dei beni sarebbe stata giustificata sulla base di presunti "elementi di criticità in relazione alla gestione dell'Ufficio autorizzazioni ambientali e rifiuti di Napoli", nonché all'esistenza di "cointeressenze tra gli indagati in virtù anche della riconducibilità alle società interessate all'attività provvedimentale ai medesimi amministratori pubblici".

Il Tribunale del riesame desume che l'ipotesi accusatoria attenga ad un sistema di corruttele, favorito da legami diretti ed indiretti dei pubblici amministratori con alcune delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

Tale succinta descrizione, pur potendo essere sufficiente con riguardo ai restanti indagati, dei quali risulta quanto meno il pubblico ufficio ricoperto o la titolarità, sia pur indiretta, delle società interessate ad ottenere provvedimenti amministrativi, è del tutto insufficiente con riguardo alla Picardi.

Di quest'ultima non viene indicata l'attività svolta, si comprende che non appartiene alla pubblica amministrazione, ma non si specifica l'attività professionale svolta, il rapporto esistente con gli altri indagati, né l'oggetto della sua attività concorsuale, tanto meno è dato evincere quale sarebbe il suo collegamento con le società interessate a stipulare appalti con la pubblica amministrazione.

In buona sostanza, non è dato sapere alcunché della specifica condotta addebitata alla Picardi che, invero, non è desumibile neppure indirettamente dalla descrizione delle condotte riferite ai coindagati.

Nell'evidente carenza di descrizione, sia pur sommaria del fatto, il Tribunale del riesame ha integrato il decreto di sequestro, richiamando un'informativa di polizia giudiziaria dalla quale, tuttavia, emergono esclusivamente alcuni incontri della Picardi, essenzialmente con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], senza che vi sia alcuna circostanza utile a desumere la rilevanza astratta di tale fatto rispetto all'ipotesi accusatoria.

2.1. Sulla base di tali premesse, ritiene la Corte che il decreto di sequestro probatorio non contenga quella descrizione minima della condotta addebitata al destinatario del sequestro, che costituisce elemento indispensabile, soprattutto per cogliere la finalità della misura ablatoria.

La giurisprudenza ha recentemente ribadito come in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata.

La carenza della descrizione del fatto contestato non consente di apprezzare le esigenze probatorie e la ragione per cui i beni sequestrati sono cose pertinenti al reato (Sez. 6, n.37639 del 13/3/2019, Bufano, Rv. 277061).

2.2. La carente descrizione della condotta imputata alla Picardi e la conseguente impossibilità di apprezzare la rilevanza ai fini delle indagini dei beni sequestrati non può ritenersi neppure superata a seguito dell'integrazione della motivazione compiuta dal Tribunale del riesame, il quale ha autonomamente ritenuto di individuare nel contenuto di un'informativa della polizia giudiziaria elementi per dar corpo alla generica contestazione avanzata nei confronti della Pica rd i.

Invero, l'integrazione in oggetto non è di per sé dirimente, nella misura in cui si è limitata a dar conto di sporadici incontri tra la Picardi ed altri coindagati, senza che da ciò si possa desumere il tipo di attività in concreto addebitata alla Picardi.

A ciò si aggiunga che al Tribunale del riesame deve ritenersi preclusa un'integrazione motivazionale su un aspetto che è di esclusiva competenza della pubblica accusa, qual è l'indicazione della contestazione provvisoria.

Il Tribunale può dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, ma non può andare autonomamente ad individuare le condotte astrattamente riconducibili alle fattispecie di reato contestate, ove la pubblica accusa non abbia ritenuto di fornirne una sia pur minima descrizione.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, il Tribunale del riesame è chiamato unicamente a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati.

Tuttavia, il giudice del riesame trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare reale, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al P.M. il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame, alle modificazioni fattuaii della contestazione (in tal senso, sia pur con riguardo al sequestro preventivo, Sez.2, n. 10255 del 26/2/2019, Mezzini, Rv. 275776).

Analogo principio deve valere anche nel caso in cui il Tribunale del riesame, pur non modificando il titolo di reato contestato, vada ad individuare l'oggetto della condotta, non precisata nella imputazione provvisoria, in tal modo andandosi a sostituire alla pubblica accusa nell'esercizio di un potere spettante in via esclusiva a quest'ultima.

3. Alla luce delle osservazioni che precedono, i restanti motivi di ricorso possono ritenersi assorbiti, posto che in mancanza della specificazione della condotta viene meno la possibilità stessa di valutare sia l'astratta sussistenza del fumus, sia il nesso di pertinenzialità esistente tra i beni acquisiti e gli illeciti ipotizzati.

4. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché del decreto di sequestro probatorio, con la conseguente restituzione dei beni acquisiti, ivi compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici.

PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro ed ordina il dissequestro e la restituzione dei beni all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria di comunicare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per l'ese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; lette le conclusioni formulate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro probatorio emesso in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 318 e 319 nei confronti di plurimi indagati. Nello specifico, alla Picardi venivano sequestrati documenti e supporti informatici (pen drive, memoria esterna, computer e telefono cellulare), sul presupposto che si trattasse di cose pertinenti al reato e necessarie per ulteriori accertamenti. Con successivo provvedimento, il pubblico ministero procedeva al dissequestro e restituzione dei soli supporti informatici, previa estrazione di copia forense integrale del loro contenuto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, la ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso, argomentando anche in relazione al perdurante interesse all'impugnazione (si veda il punto D del ricorso), derivante sia dalla circostanza che la restituzione non ha riguardato la documentazione cartacea rimasta in sequestro, sia dall'interesse alla esclusiva disponibilità dei dati informatici acquisiti. Evidenzia la ricorrente, infatti, che è stata realizzata una copia integrale delle memorie dei supporti sequestrati, sicché risultano tuttora sottratte alla sua esclusiva disponibilità informazioni e documenti relativi ad aspetti della propria vita privata, senza che sia in alcun modo desumibile la loro rilevanza ai fini investigativi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge derivante dall'omessa descrizione della condotta ascrittale, difettando la sia pur minima indicazione dei reati per i quali si procede, anche in relazione alla delimitazione temporale, il che impedirebbe qualsivoglia valutazione sul profilo del fumus, sia pur nei limiti previsti in relazione alla fase investigativa ed all'emissione del sequestro probatorio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., ritenendo che il Tribunale del riesame avrebbe colmato la lacuna concernente la descrizione delle condotte richiamando il contenuto di un'informativa della polizia giudiziaria cui il pubblico ministero non aveva fatto cenno alcuno. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge in merito alla mancanza di motivazione sul rapporto pertinenziale esistente tra i beni sequestrati ed i reati per cui si procede. Si contesta, inoltre, l'avvenuto sequestro indiscriminato di beni individuati per la loro appartenenza e senza che sia stata compiuta alcuna cernita dei singoli beni sottoposti a vincolo. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre in primo luogo verificare la perdurante sussistenza dell'interesse al ricorso, a fronte dell'avvenuta parziale restituzione.La risposta non può che essere positiva, ove si consideri che la documentazione sequestrata non è stata restituita e, quindi, già solo con riguardo a tali beni l'interesse al ricorso non è certamente venuto meno. Ad analoga conclusione, peraltro, deve giungersi anche in relazione al sequestro dei documenti informatici, posto che la restituzione dei supporti (computer, cellulare e memoria esterna) è avvenuta previa estrazione di copia integrale del loro contenuto. La tematica in esame è stata oggetto di plurime pronunce, orientate nel senso di riconoscere il perdurante interesse al ricorso lì dove, nonostante la restituzione dei supporti, la parte deduca l'esistenza di un legittimo interesse ad avere la disponibilità esclusiva dei dati contenuti, quanto meno in relazione a quelli per i quali non sussiste alcuna reale esigenza investigativa. Le Sezioni unite, infatti, hanno affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez.U, n.40963 del 20/7/2017, Andreucci, Rv. 270497). Il principio è stato ulteriormente specificato, essendosi ribadito che permane l'interesse all'impugnazione nel caso di avvenuta restituzione dei supporti informatici, previo trattenimento di copia dei dati contenuti, non essendo consentito sequestrare indistintamente il bene per realizzare una copia identica all'originale, con funzione meramente esplorativa, impedendo il successivo controllo sulla legittimità del sequestro sul presupposto della mera restituzione del "contenitore" dei dati. Si è ulteriormente precisato che la decisione di estrarre copia dei dati informatici è espressione di un'autonoma e discrezionale valutazione dell'autorità giudiziaria, che richiede l'indicazione della rilevanza probatoria di ciò che è stato acquisito e della pertinenza con gli ipotizzati reati (Sez.6, n.41974 del 14/2/2019, Guastalla, Rv.277372) Alla luce di tali condivisibili principi, pienamente calzanti alla fattispecie in esame, deve riconoscersi il perdurante interesse al ricorso. 2. Passando all'esame nel merito dei motivi di ricorso, si rileva come la prima doglianza, con la quale si contesta la mancata indicazione della condotta addebitata alla Picardi, è fondata ed assorbente rispetto ai restanti motivi. La ricorrente ha dedotto che, al di là della mera indicazione delle norme incriminatrici asseritamente violate (artt. 416, 318 e 319 cod. pen.) il provvedimento di sequestro non conterrebbe la benché minima indicazione, sia pur per sommi capi e con la provvisorietà tipica della fase investigativa, della condotta e del ruolo che la Picardi avrebbe assunto nell'intera vicenda. Sul punto, il Tribunale del riesame, richiamando la motivazione del sequestro, si è limitato ad evidenziare come l'acquisizione dei beni sarebbe stata giustificata sulla base di presunti "elementi di criticità in relazione alla gestione dell'Ufficio autorizzazioni ambientali e rifiuti di Napoli", nonché all'esistenza di "cointeressenze tra gli indagati in virtù anche della riconducibilità alle società interessate all'attività provvedimentale ai medesimi amministratori pubblici". Il Tribunale del riesame desume che l'ipotesi accusatoria attenga ad un sistema di corruttele, favorito da legami diretti ed indiretti dei pubblici amministratori con alcune delle imprese aggiudicatrici degli appalti. Tale succinta descrizione, pur potendo essere sufficiente con riguardo ai restanti indagati, dei quali risulta quanto meno il pubblico ufficio ricoperto o la titolarità, sia pur indiretta, delle società interessate ad ottenere provvedimenti amministrativi, è del tutto insufficiente con riguardo alla Picardi. Di quest'ultima non viene indicata l'attività svolta, si comprende che non appartiene alla pubblica amministrazione, ma non si specifica l'attività professionale svolta, il rapporto esistente con gli altri indagati, né l'oggetto della sua attività concorsuale, tanto meno è dato evincere quale sarebbe il suo collegamento con le società interessate a stipulare appalti con la pubblica amministrazione. In buona sostanza, non è dato sapere alcunché della specifica condotta addebitata alla Picardi che, invero, non è desumibile neppure indirettamente dalla descrizione delle condotte riferite ai coindagati. Nell'evidente carenza di descrizione, sia pur sommaria del fatto, il Tribunale del riesame ha integrato il decreto di sequestro, richiamando un'informativa di polizia giudiziaria dalla quale, tuttavia, emergono esclusivamente alcuni incontri della Picardi, essenzialmente con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], senza che vi sia alcuna circostanza utile a desumere la rilevanza astratta di tale fatto rispetto all'ipotesi accusatoria. 2.1. Sulla base di tali premesse, ritiene la Corte che il decreto di sequestro probatorio non contenga quella descrizione minima della condotta addebitata al destinatario del sequestro, che costituisce elemento indispensabile, soprattutto per cogliere la finalità della misura ablatoria. La giurisprudenza ha recentemente ribadito come in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata. La carenza della descrizione del fatto contestato non consente di apprezzare le esigenze probatorie e la ragione per cui i beni sequestrati sono cose pertinenti al reato (Sez. 6, n.37639 del 13/3/2019, Bufano, Rv. 277061). 2.2. La carente descrizione della condotta imputata alla Picardi e la conseguente impossibilità di apprezzare la rilevanza ai fini delle indagini dei beni sequestrati non può ritenersi neppure superata a seguito dell'integrazione della motivazione compiuta dal Tribunale del riesame, il quale ha autonomamente ritenuto di individuare nel contenuto di un'informativa della polizia giudiziaria elementi per dar corpo alla generica contestazione avanzata nei confronti della Pica rd i. Invero, l'integrazione in oggetto non è di per sé dirimente, nella misura in cui si è limitata a dar conto di sporadici incontri tra la Picardi ed altri coindagati, senza che da ciò si possa desumere il tipo di attività in concreto addebitata alla Picardi. A ciò si aggiunga che al Tribunale del riesame deve ritenersi preclusa un'integrazione motivazionale su un aspetto che è di esclusiva competenza della pubblica accusa, qual è l'indicazione della contestazione provvisoria. Il Tribunale può dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, ma non può andare autonomamente ad individuare le condotte astrattamente riconducibili alle fattispecie di reato contestate, ove la pubblica accusa non abbia ritenuto di fornirne una sia pur minima descrizione. Per consolidata giurisprudenza, infatti, il Tribunale del riesame è chiamato unicamente a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati. Tuttavia, il giudice del riesame trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare reale, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al P.M. il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame, alle modificazioni fattuaii della contestazione (in tal senso, sia pur con riguardo al sequestro preventivo, Sez.2, n. 10255 del 26/2/2019, Mezzini, Rv. 275776). Analogo principio deve valere anche nel caso in cui il Tribunale del riesame, pur non modificando il titolo di reato contestato, vada ad individuare l'oggetto della condotta, non precisata nella imputazione provvisoria, in tal modo andandosi a sostituire alla pubblica accusa nell'esercizio di un potere spettante in via esclusiva a quest'ultima. 3. Alla luce delle osservazioni che precedono, i restanti motivi di ricorso possono ritenersi assorbiti, posto che in mancanza della specificazione della condotta viene meno la possibilità stessa di valutare sia l'astratta sussistenza del fumus, sia il nesso di pertinenzialità esistente tra i beni acquisiti e gli illeciti ipotizzati. 4. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché del decreto di sequestro probatorio, con la conseguente restituzione dei beni acquisiti, ivi compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro ed ordina il dissequestro e la restituzione dei beni all'avente diritto. Manda alla Cancelleria di comunicare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per l'ese
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