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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19194/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per concorso nel delitto di estorsione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, prospettando doglianze già compiutamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con congrua motivazione immune da vizi logici (si vedano pagg. da 4 a 8 della impugnata sentenza), esso è volto a contestare la valutazione delle risultanze probatorie (in particolare, del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal collaboratore di giustizia), prospettandone una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità sulla base di criteri di giudizio diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito; che, dunque, le suddette doglianze, avulse dall'individuazione di specifici travisamenti dei dati processuali valorizzati dai giudici del merito, risultano estranee al sindacato di questa Corte, alla quale, in tema di controllo sulla motivazione, è normativamente preclusa la possibilità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle fonti di prova a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01: Sez.

U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale (si veda pag. 11 della sentenza impugnata), in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità e aderendo alla valutazione effettuata dal primo giudice, ha confermato la sussistenza dei presupposti applicativi della suddetta aggravante, alla luce del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, indice di una maggiore inclinazione a delinquere che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; 1osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in questa sede ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché sfugge al sindacato di legittimità la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nel caso in esame, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 12 della sentenza impugnata, ove si è indicato come lo scostamento della pena base dal minimo edittale sia giustificato dall'evidente intensità del dolo); che, nonostante il titolo del motivo, non vengono svolte specifiche argomentazioni in ordine alle circostanze attenuanti generiche, che risultano già concesse dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] il Presidente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per concorso nel delitto di estorsione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, prospettando doglianze già compiutamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con congrua motivazione immune da vizi logici (si vedano pagg. da 4 a 8 della impugnata sentenza), esso è volto a contestare la valutazione delle risultanze probatorie (in particolare, del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal collaboratore di giustizia), prospettandone una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità sulla base di criteri di giudizio diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito; che, dunque, le suddette doglianze, avulse dall'individuazione di specifici travisamenti dei dati processuali valorizzati dai giudici del merito, risultano estranee al sindacato di questa Corte, alla quale, in tema di controllo sulla motivazione, è normativamente preclusa la possibilità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle fonti di prova a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01: Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale (si veda pag. 11 della sentenza impugnata), in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità e aderendo alla valutazione effettuata dal primo giudice, ha confermato la sussistenza dei presupposti applicativi della suddetta aggravante, alla luce del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, indice di una maggiore inclinazione a delinquere che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; 1osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in questa sede ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché sfugge al sindacato di legittimità la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nel caso in esame, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 12 della sentenza impugnata, ove si è indicato come lo scostamento della pena base dal minimo edittale sia giustificato dall'evidente intensità del dolo); che, nonostante il titolo del motivo, non vengono svolte specifiche argomentazioni in ordine alle circostanze attenuanti generiche, che risultano già concesse dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] il Presidente 2
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