CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 30101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’appello di Ancona rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva respinto il ricorso dalla medesima proposto per ottenere la condanna del Comune di Ancona, presso il quale aveva rivestito le cariche di [OSCURATO:PERSONA] e di Direttore Generale, acorrisponderle la retribuzione di risultato per l’anno 2013. 2. La Corte territoriale richiamaval’art. 42 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per i [OSCURATO:PERSONA] e Provinciali, nonché gli orientamenti dell’ARAN e la giurisprudenza di questa Corte,rilevando che la retribuzione di risultato richiede l’assegnazione degli obiettivi e la previa verifica del raggiungimento degli stessi. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 4. Il Comune di Anconaha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e4 del d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 24, comma primo, del d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’assegnazione degli obiettivi costituisca un atto discrezionale. Argomenta che in caso di mancata assegnazione degli obiettivi il lavoratore non può maturare la retribuzione di risultato;sostiene che l’assegnazione degli obiettivi è obbligatoria, e che il dirigente ha un diritto soggettivo a che l’amministrazione provvedain tal senso. 2. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell’art. 42 , comma primo,del CCNL del 16.5.2001 per i S egretari C omunali e P rovinciali , tornandoa sostenere il carattere doveroso del l’attività omessa dal C omune di Ancona. 3. Con il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] denunciaviolazione dell’art. 112 c.p.c. ed il vizio di infrapetizione. Lamenta la mancata liquidazione, da parte della Corte territoriale, di un importo risarcitorio equivalente alla retribuzione di risultato, ovvero di un importo minore a titolo di danno da perdita di chance,costituendo la richiesta di risarcimento parziale una domanda subordinata implicita. 4. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logica, sono inammissibili , in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, né si confrontano con la medesima. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territorialenon ha infatti ritenuto che l’assegnazione degli obiettivi costituisca un atto meramente discrezionale, ma si è limitata ad esclu dere nella fattispecie la sussistenza dei presupposti necessari per applicare l’art. 42 (e per riconoscere il diritto alla retribuzione di risultato). Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisumè assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007). 5. Il terzo motivo è inammissibile,in quanto privo d ei requisiti di specificità richiestidall’art. 366, comma 1, cod. proc. civ. Nel censurare la sentenza impugnata, da cui risulta che la domanda di condanna al pagamento della retribuzione di risultato per l’anno 2013 è stata proposta a titolo retributivo, il ricorrente non ha infatti fornito alla Corte gli elementi necessari per valutare l’effettiva proposizione, sia pure per implicito,di una domanda risarcitoria. L’onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito dell’affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021 (Cass. SU n. 8950/2022). 6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudiziodi cassazione, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Co