CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 33513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 15/06/2026; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto in termini di furto, anziché di rapina impropria aggravata dall'avere commesso il fatto in più persone riunite, è manifestamente infondato; che, alla luce della ricostruzione fattuale operata in sentenza (pag. 3) e non censurabile in questa sede in mancanza di dedotti travisamenti, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che l'odierna ricorrente si era rappresentata, quale sviluppo logicamente prevedibile del programmato furto, la condotta di violenza messa in atto dalla complice immediatamente dopo la sottrazione di merce in concomitanza della quale ella si era data alla fuga , con conseguente integrazione di concorso nel delitto di rapina impropria aggravata ; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è formulato in maniera palesemente impropria poiché con esso si deduce la violazione di legge con riferimento al "mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 131 bis cod. pen., giusta sentenza Corte Costituzionale n. 86/24", non comprendendosi pertanto quale sia la censura effettivamente dedotta; che, in ogni caso, la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen. (con il quale è stata introdotta una causa di non punibilità e non già una circostanza attenuante) evidenziando la non esiguità dell'offesa (sottrazione di dolciumi del valore di euro 364,79), tutt'altro che occasionale poiché lo stesso giorno l'imputata si era resa responsabile di furto, così formulando un giudizio discrezionale non manifestamente illogico e quindi non censurabile in questa sede; che, quanto alla circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta per il reato di rapina con la sentenza additiva n. 86/2024 della Corte Costituzionale, la stessa non è stata oggetto di deduzione, seppure utilmente proponibile, con l'atto di appello che è successivo alla pronuncia della Consulta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M