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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44552/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Lette le note e conclusioni scritte del difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Rovigo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, invadendo l'opposta corsia di marcia ed andando a collidere con un palo della pubblica illuminazione ed una centralina Enel (fatto commesso in Rovigo il 1.11.2017), e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, con revoca della patente di guida e concessione dei benefici di legge.

2. Secondo la ricostruzione operata dai Giudici del merito, il ricorrente aveva invaso autonomamente la corsia di marcia opposta, danneggiando l'impianto di pubblica illuminazione.

Gli agenti intervenuti, verificato personalmente la sussistenza di sintomi di ebbrezza dell'imputato, inviavano all'ospedale di Rovigo, a mezzo dalla sala operativa, richiesta di accertamenti ematici urgenti, allegando moduli per il consenso al prelievo dei campioni biologici e dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.

L'odierno ricorrente dichiarava di essere stato portato in ospedale in stato confusionale e disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce ai moduli di consenso ed al verbale di consenso ad essere sottoposto ai prelievi ed agli accertamenti ematici.

3. Avverso la prefata sentenza di appello l'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione con tre motivi di ricorso.

3.1. Con il primo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 348, comma 4, cod. proc. pen. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen., per inosservanza delle suddette norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, laddove la Corte di appello ha ritenuto delegabile ai sanitari, da parte della polizia giudiziaria, l'attività di raccolta del consenso dell'imputato alla sottoposizione ai prelievi e di formulare allo stesso l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, nonché la redazione dei relativi verbali attestanti la prestazione del consenso al prelievo.

3.2. Con il secondo ed il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e art.356 cod. proc. pen. per l'omesso avviso all'imputato di nominare un difensore, non ritenendo validi gli avvisi formulati dai sanitari, sia sotto il profilo della non delegabilità della suddetta attività, sia della totale assenza di delega, non potendo ritenersi espressiva di questa la mera richiesta di procedere agli accertamenti ematici urgenti.3.3.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria del 6 ottobre 2022 ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

3.4. La difesa del ricorrente ha depositato note e conclusioni scritte in data 21 ottobre 2022, ribadendo le ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per palese infondatezza dei motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, in quanto tra loro intimamente connessi.

2. La difesa dell'imputato ha dedotto l'invalidità dell'attività di raccolta del consenso dell'imputato alla sottoposizione ai prelievi ematici e dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, nonché del relativo verbale attestanti la prestazione del consenso dell'imputato ad essere sottoposto a visita medica ed al prelievo di campioni biologici, avendo provveduto a tali incombenti i sanitari intervenuti sul luogo del sinistro e in ospedale su delega della polizia giudiziaria.

Profila la illegittimità di tale delega trattandosi di attività di competenza esclusiva della polizia giudiziaria.

Deduce altresì l'illegittimità dell'accertamento alcolemico perché affetti da nullità gli avvisi di cui agli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen. rivolti al ricorrente all'atto della esecuzione dei prelievi.

3. Giova richiamare, sul tema, il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.), rivolto all'indagato dalla polizia giudiziaria per il compimento degli atti indicati dall'art. 356 cod. proc. pen., non necessita di formule sacramentali, purché sia idoneo al raggiungimento dello scopo, ovvero quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto (Sez. 3, n. 23697 del 01/03/2016, Rv. 266825 - 01; Sez. 3, n. 4945 del 17/01/2012, Rv. 252034 - 01).

4. Nel caso di specie, come risulta dal verbale della polizia stradale di accertamenti sanitari urgenti, redatto in data 1.11.2017, l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha sottoscritto l'atto ha formulato richiesta ai sanitari ("Si prega") di voler sottoporre la persona ad accertamenti per valutare le condizioni psico- fisiche e di procedere al prelievo di liquidi biologici.

Lo stesso verbale reca il consenso espresso dall'imputato all'accertamento sanitario con attestazione degli avvisi ex art. 356 cod. proc. pen. e delle conseguenze derivanti da un suo eventuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Si tratta di un unico verbale, che reca intestazione formale della polizia stradale che ha operato, dal quale non è evincibile alcuna formula di delega di funzioni ai sanitari, quanto piuttosto la partecipazione dei sanitari, per quanto di propria competenza specifica, agli adempimenti connessi agli accertamenti da eseguirsi.

La sottoscrizione dell'imputato, in calce alla dichiarazione di consenso all'accertamento urgente esprime una piena consapevolezza da parte dello stesso della corrispondenza del fatto e delle circostanze ivi rappresentati.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in Euro tremila/00, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Lette le note e conclusioni scritte del difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Rovigo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, invadendo l'opposta corsia di marcia ed andando a collidere con un palo della pubblica illuminazione ed una centralina Enel (fatto commesso in Rovigo il 1.11.2017), e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, con revoca della patente di guida e concessione dei benefici di legge. 2. Secondo la ricostruzione operata dai Giudici del merito, il ricorrente aveva invaso autonomamente la corsia di marcia opposta, danneggiando l'impianto di pubblica illuminazione. Gli agenti intervenuti, verificato personalmente la sussistenza di sintomi di ebbrezza dell'imputato, inviavano all'ospedale di Rovigo, a mezzo dalla sala operativa, richiesta di accertamenti ematici urgenti, allegando moduli per il consenso al prelievo dei campioni biologici e dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. L'odierno ricorrente dichiarava di essere stato portato in ospedale in stato confusionale e disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce ai moduli di consenso ed al verbale di consenso ad essere sottoposto ai prelievi ed agli accertamenti ematici. 3. Avverso la prefata sentenza di appello l'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione con tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 348, comma 4, cod. proc. pen. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen., per inosservanza delle suddette norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, laddove la Corte di appello ha ritenuto delegabile ai sanitari, da parte della polizia giudiziaria, l'attività di raccolta del consenso dell'imputato alla sottoposizione ai prelievi e di formulare allo stesso l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, nonché la redazione dei relativi verbali attestanti la prestazione del consenso al prelievo. 3.2. Con il secondo ed il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e art.356 cod. proc. pen. per l'omesso avviso all'imputato di nominare un difensore, non ritenendo validi gli avvisi formulati dai sanitari, sia sotto il profilo della non delegabilità della suddetta attività, sia della totale assenza di delega, non potendo ritenersi espressiva di questa la mera richiesta di procedere agli accertamenti ematici urgenti.3.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria del 6 ottobre 2022 ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3.4. La difesa del ricorrente ha depositato note e conclusioni scritte in data 21 ottobre 2022, ribadendo le ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per palese infondatezza dei motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, in quanto tra loro intimamente connessi. 2. La difesa dell'imputato ha dedotto l'invalidità dell'attività di raccolta del consenso dell'imputato alla sottoposizione ai prelievi ematici e dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, nonché del relativo verbale attestanti la prestazione del consenso dell'imputato ad essere sottoposto a visita medica ed al prelievo di campioni biologici, avendo provveduto a tali incombenti i sanitari intervenuti sul luogo del sinistro e in ospedale su delega della polizia giudiziaria. Profila la illegittimità di tale delega trattandosi di attività di competenza esclusiva della polizia giudiziaria. Deduce altresì l'illegittimità dell'accertamento alcolemico perché affetti da nullità gli avvisi di cui agli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen. rivolti al ricorrente all'atto della esecuzione dei prelievi. 3. Giova richiamare, sul tema, il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.), rivolto all'indagato dalla polizia giudiziaria per il compimento degli atti indicati dall'art. 356 cod. proc. pen., non necessita di formule sacramentali, purché sia idoneo al raggiungimento dello scopo, ovvero quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto (Sez. 3, n. 23697 del 01/03/2016, Rv. 266825 - 01; Sez. 3, n. 4945 del 17/01/2012, Rv. 252034 - 01). 4. Nel caso di specie, come risulta dal verbale della polizia stradale di accertamenti sanitari urgenti, redatto in data 1.11.2017, l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha sottoscritto l'atto ha formulato richiesta ai sanitari ("Si prega") di voler sottoporre la persona ad accertamenti per valutare le condizioni psico- fisiche e di procedere al prelievo di liquidi biologici. Lo stesso verbale reca il consenso espresso dall'imputato all'accertamento sanitario con attestazione degli avvisi ex art. 356 cod. proc. pen. e delle conseguenze derivanti da un suo eventuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Si tratta di un unico verbale, che reca intestazione formale della polizia stradale che ha operato, dal quale non è evincibile alcuna formula di delega di funzioni ai sanitari, quanto piuttosto la partecipazione dei sanitari, per quanto di propria competenza specifica, agli adempimenti connessi agli accertamenti da eseguirsi. La sottoscrizione dell'imputato, in calce alla dichiarazione di consenso all'accertamento urgente esprime una piena consapevolezza da parte dello stesso della corrispondenza del fatto e delle circostanze ivi rappresentati. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in Euro tremila/00, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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