CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26942/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione; lette le conclusioni scritte e la nota spese dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto confermarsi le statuizioni civili della sentenza; letta la memoria del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la condanna del Tribunale di Pisa del 18 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di falsa testimonianza commesso in Pisa il 27 novembre 2012, con risarcimento del danno subito dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo di ricorso. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, n. 1 lett. e), e 546, n. 1, lett. e) in relazione agli artt.125, n. 3 e 546, n. 1, lett. e), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità oltre che per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prescrizione del reato. Il ricorrente censura la sentenza per avere omesso di motivare sulla maturazione dei termini prescrizionali nonostante il reato sia stato commesso il 27 novembre 2012 e ritenendo erroneo il computo, ai fini della sospensione del calcolo, dello sciopero del comparto giustizia (avvenuta tra il 25 novembre 2016 e il 3 ottobre 2017) e della legislazione emergenziale per il Covid (art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 numero 18, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 numero 27) stante la celebrazione dell'udienza della Corte di appello il 25 giugno 2021, quindi fuori da detto periodo. 3. E' stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e va accolto. 2. Dalla sentenza del 25 giugno 2021 della Corte di appello, emessa all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 176/2020, risulta che la difesa dell'odierno ricorrente il 18 giugno 2021 aveva trasmesso le conclusioni scritte, insistendo nei motivi di appello e, in subordine, chiedendo dichiararsi la prescrizione. La motivazione della sentenza impugnata, nel confermare quella di primo grado, non si è pronunciata su detta seconda richiesta, pur fondata. Il reato di falsa testimonianza contestato a Cosentino, commesso il 17 novembre 2012, è estinto per prescrizione il 27 maggio del 2020 per essere maturato il termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei ex artt. 157 e 161 cod. pen., in assenza di cause di sospensione della prescrizione previste dall'art.159 cod. pen., tali non potendosi ritenere quelle indicate sulla copertina del fascicolo (per la redazione della motivazione della sentenza di primo grado e per l'astensione dei cancellieri e del personale amministrativo). Nella specie non può essere aggiunta neanche la sospensione dei 64 giorni per il periodo della c.d. "emergenza Covid 19" di cui all'ad, 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito con modifiche dalla I. n. 27 del 2020 e quella successiva di cui al comma 9 del medesimo articolo perché le udienze del presente processo non sono state fissate (e rinviate) nel periodo indicato dalle norme citate. Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti, in termini di "evidenza", elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali. 3. Vanno tenute ferme le statuizioni civili a favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], su cui nel ricorso mancano motivi di impugnazione, ragione per la quale Cosentino non viene condannato al pagamento delle spese da questa sostenute non avendo avuto la parte civile ragioni per interloquire nel presente processo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 giugno