CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dagli avv.ti GuglielmoRICORRENTECONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1931/23 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pubblicata indata 12 giugno 2023.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.giugno 2026.Numero registro generale 2362/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 20840/2026Data pubblicazione 19/06/2026Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona delSostituto Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso per il rigetto del ricorso.Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’AvvocaturaGenerale dello Stato per la controricorrente.1. Con sentenza n. 1931/23, pubblicata in data 12 giugno2023, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza n. 1341/22 della [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato rigettato il ricorso della societàcontribuente avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta diregistro dovuta in relazione alla sentenza n. 9564/18 delTribunale di Milano, emessa nell’ambito di un giudizio propostoai sensi dell’art. 645 c.p.c., con la quale era stata accertatal’esistenza di un credito in suo favore, pari ad euro34.869.518,48, ma era stato revocato il provvedimentomonitorio, in ragione dell’integrale pagamento che la societàopponente aveva effettuato in corso di causa.2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento aquattro motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente lesue difese con memoria.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.Numero registro generale 2362/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 20840/2026Data pubblicazione 19/06/20262. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 8, comma1, lett. c), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del1986, nonché per violazione dell’art. 8, comma 1, lett. d), dellaTariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto igiudici di secondo grado avevano erroneamente ritenuto cheuna pronuncia ricognitiva dell’avvenuta estinzione di un creditodovesse qualificarsi come sentenza accertativa di dirittipatrimoniali a contenuto positivo, con la conseguenteapplicazione dell’imposta in misura proporzionale, invece che inmisura fissa.3. Il motivo è infondato.3.1. Ed, invero, come è stato evidenziato da questa Corte inrelazione alla medesima sentenza del Tribunale di Milano (n.9564/18) a definizione del contenzioso tributario instaurato suimpulso della società opponente nel giudizio proposto ai sensidell’art. 645 c.p.c., non è possibile, per quanto il pagamentodel debito in corso di causa comporti normalmente la revocadel provvedimento monitorio, declassare, con un’operazione dipura e semplice ermeneutica, la dichiarazione di accertamentodel credito (che, nel caso di specie, è riportata apertis verbisnel dispositivo della succitata sentenza del Tribunale di Milano)ad una statuizione -e ciò anche nell’ipotesi in cui il giudicedell’opposizione a decreto ingiuntivo si sia pronunciato incarenza di una specifica ed autonoma domanda- di caratteremeramente processuale, anche in considerazionedell’eterogeneità funzionale delle varie tipologieprovvedimentali (cfr. Cass. n. 1339/26).Numero registro generale 2362/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 20840/2026Data pubblicazione 19/06/20263.2. Al cospetto, infatti, di una sentenza con la quale è statosì revocato il decreto ingiuntivo opposto, ma sul presupposto diun intervenuto pagamento in corso di causa edell’accertamento della sussistenza del credito (del quale, nelcaso di specie, è fatta esplicita menzione, come si è detto, neldispositivo), è applicabile l’art. 8, comma 1, lett. c), dellaTariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, chepresuppone -e ciò costituisce il sottile discrimine tra questaipotesi e quella disciplinata dall’art. 8, comma 1, lett. d), dellatariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986-l’accertamento dell’esistenza di un credito, poi estinto, e nondell’insussistenza, tout court, di un credito, rientrando tra glicontenuto patrimoniale”, assoggettati all’imposta di registronella misura proporzionale dell’1% e non all’imposta in misurafissa (cfr. Cass. n. 3459/21, Cass. n. 11478/22, Cass. n.11846/25 e Cass. n. 11848/25).La norma, del resto, si riferisce non soltanto all’accertamentocostitutivo, ma anche a quei provvedimenti privi di contenutotraslativo o ablatorio, che si risolvono in un mero accertamentodell’esistenza di ricchezza (cfr. Cass. n. 15159/09, Cass.n. 38045/22 e Cass. n. 21720/24), vieppiù considerando checostituisce indice della capacità contributiva, ai fini dell’impostaindiretta de qua, l’accertamento dell’esistenza di un credito diun determinato ammontare “valutata nella sua potenzialità enon nella sua effettività adempitiva” (cfr. Cass. n. 10588/07).4. Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., inquanto la corte regionale lombarda aveva omesso diNumero registro generale 2362/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 20840/2026Data pubblicazione 19/06/2026pronunciarsi sul secondo motivo di appello, con il quale erastata denunciata l’illegittimità dell’atto impugnato per esserestata inopinatamente tassata una sentenza “non recantecondanna”.Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata, per violazione dell’art. 8, comma 1, lett. d), dellaTariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nonché perfalsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa,Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto,nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria adita in secondo grado sifosse pronunciata, rigettando il secondo motivo di appello,avrebbe violato o falsamente applicato l’art. 8, comma 1, lett.c) e lett. d), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del1986.Con il quarto motivo la ricorrente ha assunto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata, per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, nell’ipotesi in cui la corte dimerito si fosse pronunciata, rigettando il secondo motivo diappello, non avrebbe motivato -o avrebbe apparentementemotivato- le ragioni delle sue determinazioni.5. I motivi -esaminabili congiuntamente per l’intimacorrelazione delle questioni sulle quali poggiano- sonoinfondati.5.1. La sentenza impugnata, innanzi tutto, è congruamentemotivata, perché permette di arguire agevolmente le ragioni invirtù delle quali la [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia -a fronte di una pronuncia con la quale è stataaccertata l’esistenza di un credito e revocato il provvedimentoNumero registro generale 2362/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 20840/2026Data pubblicazione 19/06/2026monitorio in seguito all’integrale pagamento, intervenuto incorso di causa, dell’ammontare dovuto alla società opposta- haritenuto applicabile l’art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa,Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, apertis verbisancorate -le suddette ragioni- alla sussistenza di una pronunciadi mero accertamento, suscettibile di essere tassata nellamisura indicata nell’atto impugnato, e non di condanna.5.2. E’ denunciabile in cassazione, d’altro canto, solamentel’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass., sez.un., n. 8053/14). Secondo questi canoni assiologici, quindi,non sono più configurabili le censure di contraddittorietà edinsufficienza della motivazione, in quanto il sindacato dilegittimità su di essa non può che essere circoscritto alla meraverifica della violazione -non ravvisabile nella vicenda inesame- del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111,sesto comma, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).5.3. Le osservazioni che precedono, invero, permettonoanche di escludere che sia configurabile un’ipotesi di omessapronuncia, ancor più tenendo a mente che il vizio in parola,censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.,per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre quando l’autoritàgiudiziaria adita ometta completamente di adottare qualsivogliaNumero registro generale 2362/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 20840/2026Data pubblicazione 19/06/2026provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o dirigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del casoconcreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suoesame (cfr. Cass. n. 27551/24), diversamente da quanto èavvenuto nel caso di specie, in cui i giudici di secondo gradohanno deciso la controversia riconducendo la fattispecie -e,segnatamente, la sentenza oggetto di tassazione- ad unapronuncia avente natura di accertamento di un credito e non dicondanna al pagamento di somme di denaro.5.4. Non sono condivisibili, infine, le argomentazioni dellaricorrente secondo le quali tale sentenza sarebbe attrattanell’ambito di quelle aventi -almeno astrattamente- uncontenuto condannatorio, in concreto non ravvisabile, nonrecando alcuna statuizione di condanna, né di rigetto delladomanda proposta dalla società creditrice con il ricorso perdecreto ingiuntivo, in quanto con essa è stata accertata -e, sulpunto, si richiamano le considerazioni precedentemente svolte,anche in merito alla correttezza delle determinazioni della corteregionale lombarda circa l’applicazione dell’art. 8, comma 1,lett. c), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986-l’esistenza del credito azionato dalla società opposta,determinandone l’ammontare e dando atto, giusta revoca delprovvedimento monitorio, dell’avvenuta estinzionedell’obbligazione in corso di giudizio.6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, tenendo a mente che, relativamenteall’Agenzia delle Entrate, le spese sono prenotate a debito,Numero registro generale 2362/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 20840/2026Data pubblicazione 19/06/2026trattandosi di amministrazione pubblica che fruisce di talebeneficio.8. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto dellasussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariall’ammontare già dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 9.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini delversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per laproposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno2026.Il Consigliere relatoredott. Francesco BrunoIl Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA]