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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28123/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Rovigo del 10 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'omesso rilievo da parte della Corte territoriale dell'estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che: il reato è stato commesso in data 13 ottobre 2013 ed all'epoca dei fatti l'art. 624-bis cod. pen. prevedeva un massimo edittale pari ad anni sei, sicché il tempo necessario a prescrivere il reato ex artt. 157 e 161 ultimo comma cod. pen. era pari ad anni sette e mesi sei; si registrano due cause di sospensione della prescrizione, entrambe riconducibili all'adesione, da parte del difensore dell'imputato, all'astensione proclamata dalle Camere penali: una prima è maturata all'udienza del 24 maggio 2016 (rinvio all'udienza del 19 ottobre 2016, 148 giorni di sospensione); una seconda invece all'udienza del 23 novembre 2018 (rinvio all'udienza del 11 ottobre 2019, 322 giorni di sospensione); il termine prescrizionale è quindi scaduto in data 27 luglio 2022, ossia dopo la sentenza di appello, che risale al 28 aprile 2022; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Rovigo del 10 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'omesso rilievo da parte della Corte territoriale dell'estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che: il reato è stato commesso in data 13 ottobre 2013 ed all'epoca dei fatti l'art. 624-bis cod. pen. prevedeva un massimo edittale pari ad anni sei, sicché il tempo necessario a prescrivere il reato ex artt. 157 e 161 ultimo comma cod. pen. era pari ad anni sette e mesi sei; si registrano due cause di sospensione della prescrizione, entrambe riconducibili all'adesione, da parte del difensore dell'imputato, all'astensione proclamata dalle Camere penali: una prima è maturata all'udienza del 24 maggio 2016 (rinvio all'udienza del 19 ottobre 2016, 148 giorni di sospensione); una seconda invece all'udienza del 23 novembre 2018 (rinvio all'udienza del 11 ottobre 2019, 322 giorni di sospensione); il termine prescrizionale è quindi scaduto in data 27 luglio 2022, ossia dopo la sentenza di appello, che risale al 28 aprile 2022; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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