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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 25367/2026

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persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, che haconcluso per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 7 novembre 2025, la Corte di appello di Messinaconfermava la decisione emessa l’8 luglio 2024 dal Tribunale di Messina, con cuiGrazia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena,condizionalmente sospesa, di mesi 1 di arresto ed euro 12.500 di ammendaciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati ex art. 110 cod. pen., 44, lett. b),del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) e 93, 94, 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capoB).

Fatti commessi in Messina tra il 21 luglio 2018 e il 22 ottobre 2019.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello peloritana, la [OSCURATO:PERSONA] eCaccamo, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso percassazione, sollevando due motivi.Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 552, comma 2, 178,185 e 604 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nellaparte in cui non è stato accolto il primo motivo di appello, con cui era stataimpugnata l’ordinanza del primo giudice che aveva disatteso l’eccezione di nullitàdel decreto di citazione diretta, perché non preceduto dalla notifica dell’avviso diconclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod. proc. pen. nell’indirizzoindicato nei verbali di identificazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Si rileva alriguardo che in tali verbali il domicilio dichiarato era chiaramente indicato,mancando soltanto il numero civico perché inesistente, per cui la dicitura riportatanelle relate di notifica “non individuato all’indirizzo, specificare il civico” nongiustificava la successiva notifica, ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen.,al precedente difensore di fiducia degli odierni ricorrenti, avendo l’ufficialegiudiziario semplicemente chiesto lumi all’Ufficio richiedente sul numero civico.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il rigetto della richiesta diapplicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., nonavendo la Corte territoriale tenuto conto di una pluralità di elementi rilevanti insenso positivo, ovvero: la consistenza dell’opera controversa (un vano di appena7 mq.), che non ha determinato alcun aumento di volumetria e alcuna modificadella sagoma dell’edificio su cui insiste; la non incidenza del locale sull’assettourbanistico territoriale; l’assenza di finalità speculative, stante la realizzazionedell’opera sulla terrazza dell’immobile abitato dai ricorrenti; il pregresso rilascio,da parte del Genio civile, del certificato di idoneità sismica dell’intero stabile di viaSalita Petrazza e dell’autorizzazione riguardante la copertura del vano scalaall’interno del quale è stato realizzato il piccolo locale in questione; la scarsissimaincidenza strutturale del vano, determinata dall’architetto Vita nella percentualedell’1,33% sull’intera massa dell’edificio; la condizione di incensurato di Caccamoe la risalenza nel tempo dell’unico e non grave precedente a carico della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati.1.

Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che lo stesso consiste nellasostanziale riproposizione di un tema che nella sentenza impugnata (alle pagine 4e 5) ha già trovato adeguata risposta, avendo i giudici di appello sottolineato, inmaniera pertinente, che la notifica dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari e del decreto di citazione diretta è legittimamente avvenuta presso ildifensore degli imputati ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., posto chel’indirizzo corrispondente al domicilio eletto risultava incompleto, mancando ilnumero civico ed essendovi solo un generico richiamo alla contrada di riferimento.Né l’ufficiale giudiziario poteva avere a disposizione i dati della toponomasticaesterna che hanno consentito al personale della [OSCURATO:PERSONA], ai finidell’accertamento del reato, l’esatta individuazione dell’immobile in questione.Orbene, l’impostazione della Corte territoriale appare immune da censure, avendoi giudici di appello operato buon governo del principio elaborato dalle Sezioni Unitedi questa Corte (sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772), secondo cuil’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittimal’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato almomento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o, come nel caso di specie, dallanon agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagineche attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia statopossibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen.Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva.2.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo,dovendo rilevarsi anche il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. non presenta criticità.

Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare lacondivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai finidell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuitàdel fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesadeve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 comma primocod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazioneprevisti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti.Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello non ha riconosciuto lacausa di non punibilità invocata dalla difesa con argomenti razionali, rimarcando(pag. 6 della sentenza impugnata) l’entità dell’opera, consistita nella realizzazionedi un vano in muratura aggiuntivo che, per quanto di dimensioni contenute, haleso in maniera non trascurabile il bene giuridico protetto, e ciò anche inconsiderazione dell’elevato rischio sismico della zona geografica di riferimento.Non vi è dunque spazio anche in tal caso per l’accoglimento delle censuredifensive, che prospettano un differente apprezzamento di merito, che tuttavianon è consentito in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito laconsolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparatoargomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimitàla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione deifatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.3.

Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti nell’interesse diGrazia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati quindi inammissibili,con onere per i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 12.03.2026Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, che haconcluso per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 7 novembre 2025, la Corte di appello di Messinaconfermava la decisione emessa l’8 luglio 2024 dal Tribunale di Messina, con cuiGrazia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena,condizionalmente sospesa, di mesi 1 di arresto ed euro 12.500 di ammendaciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati ex art. 110 cod. pen., 44, lett. b),del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) e 93, 94, 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capoB). Fatti commessi in Messina tra il 21 luglio 2018 e il 22 ottobre 2019.2. Avverso la sentenza della Corte di appello peloritana, la [OSCURATO:PERSONA] eCaccamo, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso percassazione, sollevando due motivi.Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 552, comma 2, 178,185 e 604 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nellaparte in cui non è stato accolto il primo motivo di appello, con cui era stataimpugnata l’ordinanza del primo giudice che aveva disatteso l’eccezione di nullitàdel decreto di citazione diretta, perché non preceduto dalla notifica dell’avviso diconclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod. proc. pen. nell’indirizzoindicato nei verbali di identificazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Si rileva alriguardo che in tali verbali il domicilio dichiarato era chiaramente indicato,mancando soltanto il numero civico perché inesistente, per cui la dicitura riportatanelle relate di notifica “non individuato all’indirizzo, specificare il civico” nongiustificava la successiva notifica, ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen.,al precedente difensore di fiducia degli odierni ricorrenti, avendo l’ufficialegiudiziario semplicemente chiesto lumi all’Ufficio richiedente sul numero civico.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il rigetto della richiesta diapplicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., nonavendo la Corte territoriale tenuto conto di una pluralità di elementi rilevanti insenso positivo, ovvero: la consistenza dell’opera controversa (un vano di appena7 mq.), che non ha determinato alcun aumento di volumetria e alcuna modificadella sagoma dell’edificio su cui insiste; la non incidenza del locale sull’assettourbanistico territoriale; l’assenza di finalità speculative, stante la realizzazionedell’opera sulla terrazza dell’immobile abitato dai ricorrenti; il pregresso rilascio,da parte del Genio civile, del certificato di idoneità sismica dell’intero stabile di viaSalita Petrazza e dell’autorizzazione riguardante la copertura del vano scalaall’interno del quale è stato realizzato il piccolo locale in questione; la scarsissimaincidenza strutturale del vano, determinata dall’architetto Vita nella percentualedell’1,33% sull’intera massa dell’edificio; la condizione di incensurato di Caccamoe la risalenza nel tempo dell’unico e non grave precedente a carico della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati.1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che lo stesso consiste nellasostanziale riproposizione di un tema che nella sentenza impugnata (alle pagine 4e 5) ha già trovato adeguata risposta, avendo i giudici di appello sottolineato, inmaniera pertinente, che la notifica dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari e del decreto di citazione diretta è legittimamente avvenuta presso ildifensore degli imputati ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., posto chel’indirizzo corrispondente al domicilio eletto risultava incompleto, mancando ilnumero civico ed essendovi solo un generico richiamo alla contrada di riferimento.Né l’ufficiale giudiziario poteva avere a disposizione i dati della toponomasticaesterna che hanno consentito al personale della [OSCURATO:PERSONA], ai finidell’accertamento del reato, l’esatta individuazione dell’immobile in questione.Orbene, l’impostazione della Corte territoriale appare immune da censure, avendoi giudici di appello operato buon governo del principio elaborato dalle Sezioni Unitedi questa Corte (sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772), secondo cuil’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittimal’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato almomento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o, come nel caso di specie, dallanon agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagineche attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia statopossibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen.Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo,dovendo rilevarsi anche il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. non presenta criticità. Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare lacondivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai finidell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuitàdel fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesadeve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 comma primocod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazioneprevisti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti.Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello non ha riconosciuto lacausa di non punibilità invocata dalla difesa con argomenti razionali, rimarcando(pag. 6 della sentenza impugnata) l’entità dell’opera, consistita nella realizzazionedi un vano in muratura aggiuntivo che, per quanto di dimensioni contenute, haleso in maniera non trascurabile il bene giuridico protetto, e ciò anche inconsiderazione dell’elevato rischio sismico della zona geografica di riferimento.Non vi è dunque spazio anche in tal caso per l’accoglimento delle censuredifensive, che prospettano un differente apprezzamento di merito, che tuttavianon è consentito in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito laconsolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparatoargomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimitàla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione deifatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.3. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti nell’interesse diGrazia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati quindi inammissibili,con onere per i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 12.03.2026Il consigliere estensore Il Presidente
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