CassazionedecretoSezione LDecisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 24094/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 379-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 15283/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/05/2024 R.G.N. 379/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] propone istanza di correzione dell’ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata con la quale è stato disposto come segue: “La Corte rigetta il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] di errore materiale R.G.N.379/2019 Cron. Rep. Ud.30/04/2025 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto”. 2. In particolare, l’istante chiede la correzione di detta ordinanza “nel senso di annullare la condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] Massimo ed emettere decreto di pagamento, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’ammissione al patrocinio spese dello Stato del sig. [OSCURATO:PERSONA] Massimo, nonché annullare la condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato. In ogni caso, si chiede di correggere il predetto dispositivo al fine di chiarire indicando i soggetti deputati”. 3. Nessuno ha svolto difese per l’intimato. Considerato che: 1. L’istanza di correzione è meritevole di accoglimento per la parte in cui si chiede di eliminare la statuizione, presente nel solo dispositivo dell’ordinanza sopra indicata, che reca la condanna dell’allora ricorrente al pagamento delle spese processuali, come liquidate. 1.1. E’ evidente, infatti, che quel punto del dispositivo riflette una mera svista redazionale perché sia nell’intestazione che nella motivazione dell’ordinanza n. 15283/2024 si specifica che il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione era rimasto mero “intimato”, non svolgendo, perciò, tale parte alcuna difesa che potesse giustificare la condanna del ricorrente, benché il suo ricorso per cassazione sia stato rigettato, al pagamento di spese relative al giudizio di legittimità. Del resto, sempre in motivazione non si dice alcunché circa tali spese. 2. Non può, invece, essere l’istanza accolta per la parte in cui vi si chiede di “annullare la condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato”. 2.2. In proposito, infatti, alla fine della motivazione dell’ordinanza: “Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto”, e nel già premesso dispositivo parimenti si dà atto della sussistenza degli stessi presupposti “per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto”, e non a quello versato, “per il ricorso”, specificandosi di nuovo “ove dovuto”. Pertanto, a prescindere dall’irrilevanza del dato evidenziato dall’istante che “nessun C.U. è stato versato dal [OSCURATO:PERSONA]”, in parte qua non v’è alcun errore materiale suscettibile di correzione, in quanto il ricorso per cassazione era stato respinto. 3. Parimenti esula dall’area degli errori materiali e delle omissioni correggibili la dedotta “totale omissione di statuizioni del decreto di pagamento circa le spese di cui al patrocinio a spese dello Stato in favore” del difensore del ricorrente. 3.1. Quest’ultimo, peraltro, si riferisce a provvedimento di liquidazione che, nella forma del decreto, è del tutto diverso dall’ordinanza che ha definito il ricorso per cassazione. 4. Conclusivamente, dev’essere disposta la correzione della suddetta ordinanza giusta l’art. 391-bis c.p.c. nei termini appresso specificati, mandandosi alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento sull’originale di detta ordinanza e per gli altri adempimenti di competenza. 5. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese per questo procedimento di correzione. P.Q.M La Corte, in parziale accoglimento dell’istanza, corregge l’ordinanza di questa Corte Suprema di Cassazione n. 15283/2024, depositata il 31/05/2024, nel procedimento n. R.G. 379/2019, nel senso di eliminare dal suo dispositivo il seguente passo: “Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secon