Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06022/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 19 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 12 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, oltre ad essere del tutto generico, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata in cui si osserva che dalla documentazione acquisita risulta che la manomissione del contachilometri è stata operata dall'imputato subito dopo l'acquisto della vettura intervenuto il 13/1/2015 e prima di rivenderla alle persone offese solo quindici giorni dopo.

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta, ripropone pedissequamente il motivo di appello già dichiarato inammissibile, risultando dunque a sua volta del tutto generica, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, né censura l'affermazione di genericità del gravame.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 19 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 12 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, oltre ad essere del tutto generico, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata in cui si osserva che dalla documentazione acquisita risulta che la manomissione del contachilometri è stata operata dall'imputato subito dopo l'acquisto della vettura intervenuto il 13/1/2015 e prima di rivenderla alle persone offese solo quindici giorni dopo. Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta, ripropone pedissequamente il motivo di appello già dichiarato inammissibile, risultando dunque a sua volta del tutto generica, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, né censura l'affermazione di genericità del gravame. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06022/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris