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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05873/2023

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ricorso n. 25498- 201 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.p.a. – p.i.v.a. /c.f. 00 3 4 7320277 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.3 SERENISSIMA – p.i.v.a./[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – (già “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana”) , in persona del legale rappresentante e direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1434/2018della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 dicembre2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. adiva il Tribunale di Venezia.

Premetteva che fungeva d a presidio ospedaliero dell’[OSCURATO:PERSONA] veneziana in forza del provvedimento n. 860/1987 della Regione Veneto e che a talefine aveva concluso apposita convenzione con l’ “ U .

L .

S .

S . 12 Veneziana” , sicché era in totoequiparato ad un ospedale pubblico.

Indi esponeva che in relazione al servizio di pronto soccorso prestato nei mesi di novembre e dicembre 2004 la fattura n. 1435 del 9.12.2004 e la fattura n. 1533 del 31.12.2004, all’uopo emesse, ciascuna dell’importo di euro 107.595,19, erano rimaste insolute.

Chiedeva ingiungersene il pagamento con interessi e spese. 2.Con decreto n. 1422/2007 il tribunale pronunciava l’ingiu nzione. 3.L’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana ” pro poneva opposizione.

Deduceva, tra l’altro, che il “[OSCURATO:PERSONA]”, così come si era riscontrato in occasione delsopralluogo eseguito in data 1.4.2003, non aveva garantito il servizio di pronto soccorso nel rispetto dei requisiti minimi, organizzativi e funzionali; che di seguito la Regione Veneto a decorrere dal 2004 non aveva più previsto il finanziamento del servizio di pronto soccorso svolto dal “[OSCURATO:PERSONA]”, tant’è che il policlinico, nel corso del 2005, lo aveva dapprima sospeso e poi definitivamente interrotto in virtù di un accordo siglato con essa “U.L.S.S.12”.

Instava per la revoca dell’ingiunzione.4.Si costituiva il “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] il rigetto dell’opposizione.

In subordine domandava ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. la condanna dell’ “[OSCURATO:PERSONA] U .

L .

S .

S . 12 Veneziana ” al pagamento delle somme di cui all’ingiunzione ovvero al pagamento della somma ritenuta di giustizia. 5.Con sentenza n. 47/2010 il Tribunale di Venezia accoglieva l’opposizione e revocava l’ingiunzione; dichiarava altresì inammissibile la domanda exart. 2041 cod. civ. 6.Il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. proponeva a pp ell o .

Si costituiva l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.12 Veneziana”.

Instava per il rigetto dell’avverso appello, segnatamente, con riferimento alla domanda exart. 2041 cod. civ., “perché dedotta nella comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del primo grado di giudizio, per violazione degli art. 166-167 c.p.c.” (così sentenza d’appello, pag. 5). 7.Con sentenza n. 1434/2018 la Corte di Venezia rigettava l’ appell o .

Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo d’appello, che dalla delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004 risultava espressamente che il “[OSCURATO:PERSONA]” era stato, a modifica delle schede di dotazione ospedaliera già predisposte con delibera n. 3223 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], privato della funzione di pronto soccorso, tant’è che per tale funzione non era stato per l’esercizio 2004 previsto alcun stanziamento con le deliber e della Giunta regionale veneta n. 1724/2004e n. 751/2005.

Evidenziava altresìche il diritto all’accreditamento provvisorio presupponeva comunque l’emanazione di un provvedimento amministrativo di competenza regionale atto a formalizzarne il riconoscimento e tanto a prescindere dalla convenzione che le parti avevano siglato nel luglio del 1991, convenzione revocata per effetto del d.lgs. n. 502/1992 (e successive modificazioni), che aveva comportato la caducazione dei rapporti contrattuali in essere alla data del 30.6.1996.

Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo d’appello, ad ulteriore riscontro dell’inammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. siccome ancorata ad una causa petendi diversa da quella fondante la domanda monitoria, che l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana” nell’atto di citazione in opposizione non aveva prospettato temi d’indagine esulanti dalle questioni di fattoe di diritto che il “[OSCURATO:PERSONA]” aveva svolto nell’iniziale ricorso monitorio e si era limitata a contestare l’avversa pretesa e a chiederne il rigetto.

Evidenziava altresì che la comparsa di costituzione e risposta dell’opposta, recante la domanda ex art. 2041 cod. civ., era stata depositata alla prima udienzadel giudizio di prime cure, in violazione degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., con susseguente decadenza. 8.Avverso tale decreto ha proposto ricorso il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ; ne ha chiesto sulla scorta di due motiv i la cassazione con ogni susseguente statuizione.

L’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana ” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 9.Il ricorrente ha depositato memoria .

Del pari ha depositato memoria lacontroricorrente. 10.Con il primo motivo il ricorrent e de nuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 quater , 1° co., ed 8 sexies, 2° co. e 3° co., del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, dell’art. 6, 6° co., della legge 26.12.1994, n. 724, dell’art. 22, 6° co., della legge Regione Veneto 16.8.2002, n. 22, dell’art. 6, 1° co., della legge Regione Veneto 30.8.1993, n. 39 e dell’art. 12 delle preleggi.

Deduce che la Corte di Venezia non ha tenuto conto che la delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004 prevedeva espressamente, ai fini dell’efficacia delle modifiche apportate alla precedente delibera della Giunta regionale veneta n. 3223 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che il testo del deliberato fosse trasmesso alla competente commissione del consiglio regionale ai fini dell’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante previsto dall’art. 6, 1° co., della legge della Regione Veneto n. 39/1993.

Deduce che a seguito del parere della competente commissione consiliare la Giunta regionale veneta provvedeva ad assumere la delibera n. 751 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che confermava il pre-accreditamento del “[OSCURATO:PERSONA]” al servizio di pronto soccorso, stabilendo, così semplicemente “rimodulando” il servizioe non già definitivamente revocandolo, che si sarebbe trattato di pronto soccorso diurno sotto la direzione dell’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana”.

Deduce dunque che la Corte di Venezia ha attribuito valenza unicamente all’inciso “tolta la funzione [OSCURATO:PERSONA] al Policlinico” figurante nel corpo della delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004 e, omettendone l’integrale lettura,non ha considerato che l’efficacia della delibera era del tutto provvisoria, siccome le relative statuizioni erano soggette al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio regionale.

Deduce quindi che aveva senz’altro diritto al pagamento delle fatture per il servizio di pronto soccorso prestato relativamente ai mesi di novembre e di dicembre 2004. 11.Il primo motivo di ricorso è da respingere.12.Va condiviso, nei termini che seguono, il rilievo di novità del mezzo in disamina formulato dalla controricorrente (cfr. controricorso, pag. 8).

Più esattamente, il profilo concernente il carattere provvisorio della delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004,in dipendenza della necessità della sua trasmissione alla competente commissione del consiglio regionale ai fini dell’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante,non rinviene puntuale riflesso nénella comparsa di costituzione di primo grado (cfr. ricorso, pagg. 8 – 9)né nell’atto di appello (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13 ) .

Cosicché sovvienel’insegnamento di questa Corte secondo cui nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164). 13.In ogni caso il primo mezzo veicola essenzialmente, con riferimento all a delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004, una quaestio ermeneutica.

Cosicché sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosinell’accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata – recte, al cospetto del novello n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., non inficiata da “omesso esame circa fatto decisivo” - e immune dalla violazione di quelle norme - in particolare, gli articoli 1362, 2° co., 1363 e 1366 cod. civ. - che, d ettate per l’interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell’esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367, ove si soggiunge che l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte; Cass. sez. lav. 2.4.2013, n. 7982). 14.Su tale scorta vanno senz’altro formulati i rilievi che seguono.

In primo luogo,l’interpretazione patrocinata dalla Corte di Venezia va esente, in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” destinata ad acquisir rilievoalla luce della statuizione n. 8053del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte .

Segnatamente,la corte d’appello - lo si è anticipato - ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo.

Di certo, poi, la corte di merito non ha omesso la disamina del fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua, la res litigiosa, ovvero ha atteso all’esegesi della delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004.

Si badi che questo Giudice del diritto ha puntualizzato che l’omesso esame di questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. 8.3.2017, n. 5795; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718).

In secondo luogo, nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate,l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ovvero non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale.15.

D el resto, questa Corte spiega che, n ell ’ ambito del servizio sanitario nazionale, l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell’art. 8 quinquiesdel citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire,a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2020, n. 7019; Cass. 6.8.2014, n. 17711; Cass. (ord.) 15.3.2022, n. 8383).

E spiega ancora che l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex legen. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente,sussiste anche durante il regime diaccreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare letariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per altroverso, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alletariffe previste per le prestazioni effettivamenteerogate agli utenti del S .

S .

R . , vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmentestabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (cfr. Cass. (ord.) 5.7.2018, n. 17588). 16.Con il second o motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia sulla domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.; la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 36, 183, 5° co., 633 e 645, 2° co., cod. proc. civ.

Deduce cheha errato la Corte di Venezia ad opinare, a conferma del primo dictum, per l’inammissibilità della domanda exart. 2041 cod. civ.

Deduce –nel solco dell’insegnamento n. 26128 del 27.12.2010 delle sezioni unite di questa Corte– che nessun limite si prefigurava all’ammissibilità della domanda di arricchimento senza giusta causa spiegata con la comparsa di costituzione e risposta di prime cure, siccome l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.12 Veneziana” con l’atto di citazionein opposizione non si era limitata a negare la sussistenza dei presupposti della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ma aveva “ben più ampiamente negato che le pretese del Policlinico, riguardando prestazioni (asseritamente) non rese o non riconoscibili, potessero trovare a qualsiasi titolo riconoscimentoe tutela” (così ricorso, pag. 39).

Deduce che l’ammissibilità della spiegata domanda ex art. 2041 cod. civ. si giustifica pur nel quadrodell’insegnamento n. 12310 del 15.6.2015 delle sezioni unite. 17.Il secondo m otivo del ricorso del pari è da respingere.

18. Va premesso che la denuncia di pretese violazioni di norme processuali non si giustifica a tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, bensì unicamente onde porre rimedio alla menomazione che al proprio diritto di difesa la parte ha subito in conseguenza della denunciata violazione; cosicché è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa ovvero –e tal ultimo rilievo riveste valenza nel caso di specie -altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26831; Cass. (ord.) 20.11.2020, n. 26419). 19.Ebbene, questa Corte spiega che l’ azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 cod.civ., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito; b) l’unicità del fatto causativo dell’impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l’uno dall’altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cosiddetto “indiretto”, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito(cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29672 (Rv. 662731 - 01); Cass. sez. un. 8.10.2008, n. 24772; Cass. 26.7.2002, n. 1 1051 , secondo cui l’azione diarricchimento non può essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto, in quanto in questo caso l’eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita; Cass. 10.2.1993, n. 1686; Cass. 29.7.1983, n. 5236, secondo cui l’esperibilitàdell’azione di arricchimento senza giusta causa postula che l’arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro soggetto siano legati tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e siano,quindi, riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo) .Altresì, questa Corte spiega che, in ipotesi di arricchimento cosiddetto “indiretto”, l’azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l’indebita locupletazione nei confronti dell’istante in forza di rapporto gratuito (ovvero di fatto) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest’ultimo (cfr. Cass.22.10.2021, n. 29672 (Rv.662731 - 02) .

Si prescin de dall’ulteriore ipotesi di arricchimento “indiretto” che fa eccezione alla regola generale dell’unicità del fatto causativo dell’impoverimento e dell’arricchimento, riguardante il caso in cui l’arricchimento sia stato realizzato da una pubblica amministr azione in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito in favore di altro ente pubblico). 20.Nei termini suindicati non può non porsi in risalto che le circostanze di fatto concorrenti a dar titolo pur all’esperimento in via subordinata dell’actio ex art. 2041 cod. civ., quali esplicitate nella comparsa con cui il “[OSCURATO:PERSONA]” ebbe a costituirsi in prime cure - comparsa a sua volta riprodotta in ricorso, in nota, alle pagine 9, 10 e 11 – non forniscono puntuale e specifica rappresentazione, in un quadro segnato dallo svolgimento del servizio sanitario propriamente a vantaggio dei privati cittadini, delpresupposto dell’unicità del fatto causativo dell’impoverimento e dell’arricchimento dell’impoverimento. 21.D’altro canto, questa Corte spiega, sì, che i l riconoscimento dell ’ utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicché la [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti l’azione ex art. 2041 cod. civ. è esperita, non può opporre il mancato riconoscimento dell’arricchimento stesso (cfr. Cass. sez. un. 26.5.2015, n. 10798).E tuttavia il depauperato ha comunque l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento(cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15937; Cass. sez. un. 26.5.2015, n. 10798).

In pari tempo questa Corte puntualizza che le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell’articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cosiddetto “arricchimento imposto”, potendo l’Amministrazione eccepire e provare che l’indennizzo non è dovuto laddove l’arricchito ha rifiutato l’arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell’ “eventum utilitatis”(cfr. Cass. (ord.) 24.4.2019, n 11209 ). 22.Or dunque, in dipendenza del rigetto del primo motivo del ricorso , risulta oramai incontrovertibile il riscontro, che si ebbe ad operare nel corso del sopralluogo eseguito in data 1.4.2003,delle carenze strutturali ed organizzative del “[OSCURATO:PERSONA]” (circostanza, quest ’ultim a, che l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana” ha addottoab origine, con l’iniziale opposizione: cfr. ricorso, pag. 6, in nota).

Di conseguenza, e pur al di là del rilievo della controricorrente circail difetto, nonostante le sue contestazioni, di prova della prestazione del servizio (c fr. controricorso, pag. 19), è da ritenersi, nel segno del l’invalicabile limite dell’ “arricchimento imposto”, che l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana” sia stata inconsapevole delpresunto “ eventum utilitatis ” viepiù a motivo del difetto di assegnazione di stanziamenti regionali afavore del “[OSCURATO:PERSONA]”.

23. I l rigetto del ricorso importa che il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo.24.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.

P .

R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.

P .

R . cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 3 Serenissima” (già “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana”),le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.

P .

R . n. 115 /2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente,di un ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 25498- 201 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.p.a. – p.i.v.a. /c.f. 00 3 4 7320277 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.3 SERENISSIMA – p.i.v.a./[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – (già “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana”) , in persona del legale rappresentante e direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1434/2018della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 dicembre2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. adiva il Tribunale di Venezia. Premetteva che fungeva d a presidio ospedaliero dell’[OSCURATO:PERSONA] veneziana in forza del provvedimento n. 860/1987 della Regione Veneto e che a talefine aveva concluso apposita convenzione con l’ “ U . L . S . S . 12 Veneziana” , sicché era in totoequiparato ad un ospedale pubblico. Indi esponeva che in relazione al servizio di pronto soccorso prestato nei mesi di novembre e dicembre 2004 la fattura n. 1435 del 9.12.2004 e la fattura n. 1533 del 31.12.2004, all’uopo emesse, ciascuna dell’importo di euro 107.595,19, erano rimaste insolute. Chiedeva ingiungersene il pagamento con interessi e spese. 2.Con decreto n. 1422/2007 il tribunale pronunciava l’ingiu nzione. 3.L’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana ” pro poneva opposizione. Deduceva, tra l’altro, che il “[OSCURATO:PERSONA]”, così come si era riscontrato in occasione delsopralluogo eseguito in data 1.4.2003, non aveva garantito il servizio di pronto soccorso nel rispetto dei requisiti minimi, organizzativi e funzionali; che di seguito la Regione Veneto a decorrere dal 2004 non aveva più previsto il finanziamento del servizio di pronto soccorso svolto dal “[OSCURATO:PERSONA]”, tant’è che il policlinico, nel corso del 2005, lo aveva dapprima sospeso e poi definitivamente interrotto in virtù di un accordo siglato con essa “U.L.S.S.12”. Instava per la revoca dell’ingiunzione.4.Si costituiva il “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] il rigetto dell’opposizione. In subordine domandava ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. la condanna dell’ “[OSCURATO:PERSONA] U . L . S . S . 12 Veneziana ” al pagamento delle somme di cui all’ingiunzione ovvero al pagamento della somma ritenuta di giustizia. 5.Con sentenza n. 47/2010 il Tribunale di Venezia accoglieva l’opposizione e revocava l’ingiunzione; dichiarava altresì inammissibile la domanda exart. 2041 cod. civ. 6.Il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. proponeva a pp ell o . Si costituiva l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.12 Veneziana”. Instava per il rigetto dell’avverso appello, segnatamente, con riferimento alla domanda exart. 2041 cod. civ., “perché dedotta nella comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del primo grado di giudizio, per violazione degli art. 166-167 c.p.c.” (così sentenza d’appello, pag. 5). 7.Con sentenza n. 1434/2018 la Corte di Venezia rigettava l’ appell o . Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo d’appello, che dalla delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004 risultava espressamente che il “[OSCURATO:PERSONA]” era stato, a modifica delle schede di dotazione ospedaliera già predisposte con delibera n. 3223 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], privato della funzione di pronto soccorso, tant’è che per tale funzione non era stato per l’esercizio 2004 previsto alcun stanziamento con le deliber e della Giunta regionale veneta n. 1724/2004e n. 751/2005. Evidenziava altresìche il diritto all’accreditamento provvisorio presupponeva comunque l’emanazione di un provvedimento amministrativo di competenza regionale atto a formalizzarne il riconoscimento e tanto a prescindere dalla convenzione che le parti avevano siglato nel luglio del 1991, convenzione revocata per effetto del d.lgs. n. 502/1992 (e successive modificazioni), che aveva comportato la caducazione dei rapporti contrattuali in essere alla data del 30.6.1996. Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo d’appello, ad ulteriore riscontro dell’inammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. siccome ancorata ad una causa petendi diversa da quella fondante la domanda monitoria, che l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana” nell’atto di citazione in opposizione non aveva prospettato temi d’indagine esulanti dalle questioni di fattoe di diritto che il “[OSCURATO:PERSONA]” aveva svolto nell’iniziale ricorso monitorio e si era limitata a contestare l’avversa pretesa e a chiederne il rigetto. Evidenziava altresì che la comparsa di costituzione e risposta dell’opposta, recante la domanda ex art. 2041 cod. civ., era stata depositata alla prima udienzadel giudizio di prime cure, in violazione degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., con susseguente decadenza. 8.Avverso tale decreto ha proposto ricorso il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ; ne ha chiesto sulla scorta di due motiv i la cassazione con ogni susseguente statuizione. L’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana ” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 9.Il ricorrente ha depositato memoria . Del pari ha depositato memoria lacontroricorrente. 10.Con il primo motivo il ricorrent e de nuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 quater , 1° co., ed 8 sexies, 2° co. e 3° co., del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, dell’art. 6, 6° co., della legge 26.12.1994, n. 724, dell’art. 22, 6° co., della legge Regione Veneto 16.8.2002, n. 22, dell’art. 6, 1° co., della legge Regione Veneto 30.8.1993, n. 39 e dell’art. 12 delle preleggi. Deduce che la Corte di Venezia non ha tenuto conto che la delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004 prevedeva espressamente, ai fini dell’efficacia delle modifiche apportate alla precedente delibera della Giunta regionale veneta n. 3223 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che il testo del deliberato fosse trasmesso alla competente commissione del consiglio regionale ai fini dell’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante previsto dall’art. 6, 1° co., della legge della Regione Veneto n. 39/1993. Deduce che a seguito del parere della competente commissione consiliare la Giunta regionale veneta provvedeva ad assumere la delibera n. 751 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che confermava il pre-accreditamento del “[OSCURATO:PERSONA]” al servizio di pronto soccorso, stabilendo, così semplicemente “rimodulando” il servizioe non già definitivamente revocandolo, che si sarebbe trattato di pronto soccorso diurno sotto la direzione dell’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana”. Deduce dunque che la Corte di Venezia ha attribuito valenza unicamente all’inciso “tolta la funzione [OSCURATO:PERSONA] al Policlinico” figurante nel corpo della delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004 e, omettendone l’integrale lettura,non ha considerato che l’efficacia della delibera era del tutto provvisoria, siccome le relative statuizioni erano soggette al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio regionale. Deduce quindi che aveva senz’altro diritto al pagamento delle fatture per il servizio di pronto soccorso prestato relativamente ai mesi di novembre e di dicembre 2004. 11.Il primo motivo di ricorso è da respingere.12.Va condiviso, nei termini che seguono, il rilievo di novità del mezzo in disamina formulato dalla controricorrente (cfr. controricorso, pag. 8). Più esattamente, il profilo concernente il carattere provvisorio della delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004,in dipendenza della necessità della sua trasmissione alla competente commissione del consiglio regionale ai fini dell’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante,non rinviene puntuale riflesso nénella comparsa di costituzione di primo grado (cfr. ricorso, pagg. 8 – 9)né nell’atto di appello (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13 ) . Cosicché sovvienel’insegnamento di questa Corte secondo cui nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164). 13.In ogni caso il primo mezzo veicola essenzialmente, con riferimento all a delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004, una quaestio ermeneutica. Cosicché sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosinell’accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata – recte, al cospetto del novello n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., non inficiata da “omesso esame circa fatto decisivo” - e immune dalla violazione di quelle norme - in particolare, gli articoli 1362, 2° co., 1363 e 1366 cod. civ. - che, d ettate per l’interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell’esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367, ove si soggiunge che l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte; Cass. sez. lav. 2.4.2013, n. 7982). 14.Su tale scorta vanno senz’altro formulati i rilievi che seguono. In primo luogo,l’interpretazione patrocinata dalla Corte di Venezia va esente, in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” destinata ad acquisir rilievoalla luce della statuizione n. 8053del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte . Segnatamente,la corte d’appello - lo si è anticipato - ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. Di certo, poi, la corte di merito non ha omesso la disamina del fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua, la res litigiosa, ovvero ha atteso all’esegesi della delibera della Giunta regionale veneta n. 96 del 23.7.2004. Si badi che questo Giudice del diritto ha puntualizzato che l’omesso esame di questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. 8.3.2017, n. 5795; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718). In secondo luogo, nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate,l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ovvero non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale.15. D el resto, questa Corte spiega che, n ell ’ ambito del servizio sanitario nazionale, l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell’art. 8 quinquiesdel citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire,a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2020, n. 7019; Cass. 6.8.2014, n. 17711; Cass. (ord.) 15.3.2022, n. 8383). E spiega ancora che l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex legen. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente,sussiste anche durante il regime diaccreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare letariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per altroverso, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alletariffe previste per le prestazioni effettivamenteerogate agli utenti del S . S . R . , vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmentestabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (cfr. Cass. (ord.) 5.7.2018, n. 17588). 16.Con il second o motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia sulla domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.; la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 36, 183, 5° co., 633 e 645, 2° co., cod. proc. civ. Deduce cheha errato la Corte di Venezia ad opinare, a conferma del primo dictum, per l’inammissibilità della domanda exart. 2041 cod. civ. Deduce –nel solco dell’insegnamento n. 26128 del 27.12.2010 delle sezioni unite di questa Corte– che nessun limite si prefigurava all’ammissibilità della domanda di arricchimento senza giusta causa spiegata con la comparsa di costituzione e risposta di prime cure, siccome l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.12 Veneziana” con l’atto di citazionein opposizione non si era limitata a negare la sussistenza dei presupposti della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ma aveva “ben più ampiamente negato che le pretese del Policlinico, riguardando prestazioni (asseritamente) non rese o non riconoscibili, potessero trovare a qualsiasi titolo riconoscimentoe tutela” (così ricorso, pag. 39). Deduce che l’ammissibilità della spiegata domanda ex art. 2041 cod. civ. si giustifica pur nel quadrodell’insegnamento n. 12310 del 15.6.2015 delle sezioni unite. 17.Il secondo m otivo del ricorso del pari è da respingere. 18. Va premesso che la denuncia di pretese violazioni di norme processuali non si giustifica a tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, bensì unicamente onde porre rimedio alla menomazione che al proprio diritto di difesa la parte ha subito in conseguenza della denunciata violazione; cosicché è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa ovvero –e tal ultimo rilievo riveste valenza nel caso di specie -altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26831; Cass. (ord.) 20.11.2020, n. 26419). 19.Ebbene, questa Corte spiega che l’ azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 cod.civ., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito; b) l’unicità del fatto causativo dell’impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l’uno dall’altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cosiddetto “indiretto”, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito(cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29672 (Rv. 662731 - 01); Cass. sez. un. 8.10.2008, n. 24772; Cass. 26.7.2002, n. 1 1051 , secondo cui l’azione diarricchimento non può essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto, in quanto in questo caso l’eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita; Cass. 10.2.1993, n. 1686; Cass. 29.7.1983, n. 5236, secondo cui l’esperibilitàdell’azione di arricchimento senza giusta causa postula che l’arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro soggetto siano legati tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e siano,quindi, riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo) .Altresì, questa Corte spiega che, in ipotesi di arricchimento cosiddetto “indiretto”, l’azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l’indebita locupletazione nei confronti dell’istante in forza di rapporto gratuito (ovvero di fatto) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest’ultimo (cfr. Cass.22.10.2021, n. 29672 (Rv.662731 - 02) . Si prescin de dall’ulteriore ipotesi di arricchimento “indiretto” che fa eccezione alla regola generale dell’unicità del fatto causativo dell’impoverimento e dell’arricchimento, riguardante il caso in cui l’arricchimento sia stato realizzato da una pubblica amministr azione in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito in favore di altro ente pubblico). 20.Nei termini suindicati non può non porsi in risalto che le circostanze di fatto concorrenti a dar titolo pur all’esperimento in via subordinata dell’actio ex art. 2041 cod. civ., quali esplicitate nella comparsa con cui il “[OSCURATO:PERSONA]” ebbe a costituirsi in prime cure - comparsa a sua volta riprodotta in ricorso, in nota, alle pagine 9, 10 e 11 – non forniscono puntuale e specifica rappresentazione, in un quadro segnato dallo svolgimento del servizio sanitario propriamente a vantaggio dei privati cittadini, delpresupposto dell’unicità del fatto causativo dell’impoverimento e dell’arricchimento dell’impoverimento. 21.D’altro canto, questa Corte spiega, sì, che i l riconoscimento dell ’ utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicché la [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti l’azione ex art. 2041 cod. civ. è esperita, non può opporre il mancato riconoscimento dell’arricchimento stesso (cfr. Cass. sez. un. 26.5.2015, n. 10798).E tuttavia il depauperato ha comunque l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento(cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15937; Cass. sez. un. 26.5.2015, n. 10798). In pari tempo questa Corte puntualizza che le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell’articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cosiddetto “arricchimento imposto”, potendo l’Amministrazione eccepire e provare che l’indennizzo non è dovuto laddove l’arricchito ha rifiutato l’arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell’ “eventum utilitatis”(cfr. Cass. (ord.) 24.4.2019, n 11209 ). 22.Or dunque, in dipendenza del rigetto del primo motivo del ricorso , risulta oramai incontrovertibile il riscontro, che si ebbe ad operare nel corso del sopralluogo eseguito in data 1.4.2003,delle carenze strutturali ed organizzative del “[OSCURATO:PERSONA]” (circostanza, quest ’ultim a, che l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana” ha addottoab origine, con l’iniziale opposizione: cfr. ricorso, pag. 6, in nota). Di conseguenza, e pur al di là del rilievo della controricorrente circail difetto, nonostante le sue contestazioni, di prova della prestazione del servizio (c fr. controricorso, pag. 19), è da ritenersi, nel segno del l’invalicabile limite dell’ “arricchimento imposto”, che l’ “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana” sia stata inconsapevole delpresunto “ eventum utilitatis ” viepiù a motivo del difetto di assegnazione di stanziamenti regionali afavore del “[OSCURATO:PERSONA]”. 23. I l rigetto del ricorso importa che il “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo.24.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P . R . cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 3 Serenissima” (già “[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. 12 Veneziana”),le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d. P . R . n. 115 /2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente,di un ulteriore
Sentenza Cassazione n. 05873/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris