CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31070/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 18 gennaio 2021 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per un solo motivo, con il quale lamenta contestualmente violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. In particolare, evidenzia che la richiesta di consegnare le scritture contabili, che gli era stata rivolta dal curatore fallimentare, non era mai stata da lui ricevuta in quanto spedita ad un indirizzo erroneo e che comunque il ragionamento addotto dalla Corte di appello risulta illogico, non potendo ritenersi dimostrato il dolo specifico. 3. Il ricorso è inammissibile. Con i motivi di impugnazione il ricorrente si limita a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello senza muovere alle ragioni della decisione una critica argomentata, omettendo di confrontarsi con le stesse. Ha infatti puntualizzato la Corte di appello come, dalle risultanze istruttorie, risulti che il ricorrente fosse stato a conoscenza della declaratoria di fallimento della società [OSCURATO:PERSONA]. S.a.a e del conseguente obbligo, discendente dalla legge, su di lui gravante di consegna delle scritture contabili obbligatorie entro tre giorni dalla dichiarazione di fallimento, Sotto il profilo psicologico la Corte ha sottolineato come a detto obbligo il ricorrente non ottemperò neppure una volta iniziato il procedimento penale, a dimostrazione della specifica volontà di non mettere a disposizione della curatela la documentazione in suo possesso. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahnnetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a