CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 14548/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24018-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 33/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 15/02/2018 R.G.N. 368/2017; Oggetto R.G.N.24018/2018 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24018/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 15.02.2018n. 33, la Corte d’appello di Genovarespingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Genovache aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultima nei confronti dell’Inps, volta a chiedere che in ossequio a quanto disposto dall’art. 33 del d.lgs. n. 80/98 venisse dichiarato il suo diritto ad essere iscritta al FPLD e che, pertanto, venisse disposta la riliquidazione della pensione secondo i parametri del regime pensionistico del FPLD, maggiorata degli arretrati, nonché degli interessi e della rivalutazione monetaria dal momento dell’insorgenza del diritto e fino al saldo e che si provvedesse all’eventuale conguaglio a debito derivante dalla differenza dell’aliquota contributiva prevista nei due diversi regimi, trattenendo sui ratei di pensione quanto eventualmente dovuto dallastessa. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, prescindendo dalla questione d’improponibilità dell’azione sollevata dall’Inps, per difformità rispetto alla previa domanda amministrativa, ha ritenuto, nel merito della domanda, che l’opzione effettuata al momento del pensionamento, ex artt.6 della legge n. 554/88 e 5 del DPR n. 104/93 era stata legittimamente esercitata nel senso di chiedere il mantenimento della posizione assicurativa nella Cassa previdenziale dell’Amministrazione di provenienza essendo la ricorrente, con decorrenza 31.12.12, divenutatitolare di pensione di anzianità ex Inpdap-CTPS. Tale opzione, non abrogata né implicitamente né espressamente da nessuna norma vigente al momento del suo esercizio, non poteva, ad avviso della Corte di appello, essere più revocata, dopo che la ricorrente aveva acquisito il trattamento di quiescenza, nel senso richiesto di essere iscritta al FPLD secondo i parametri propri di tale regime pensionistico. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motiv i , mentre l’Inps ha resist ito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrentededuce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 6 comma 1 della legge n. 544/88 nonché degli artt. 5 e 7 del DPR n. 104/93, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva consideratonon avvenuta l’abrogazione, da parte della normativa sopravvenuta, del diritto di opzione a favore del regime pensionistico scelto dalla ricorrente, sia il travisamento dei fatti, in ordine alla ritenuta vigenza, al momento del passaggio della ricorrente nei ruoli dell’Inps, della normativa che consentiva la predetta opzione. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 204 e 205 del DPR n. 1092/73, perché erronea era la considerazione che l’opzione da lei esercitata sarebbe stata irrevocabile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 204 del DPR n. 1092/73 ed essendo inutilmente decorsi i termini perentori previsti dall’art. 205 del medesimo DPR, con conseguente irretrattabilità dei provvedimenti pensionistici già adottati e ciò perché, invece, non era decorso il termine triennale di cui all’art. 205 del DPR n. 192 cit., per la presentazione dell’istanza di modifica del provvedimento pensionistico. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati. In via preliminare, va rilevato come la Corte d’appello ha accertato chela ricorrente, in data 26.2.1999 (entro i sei mesi dal transito dal Miur ai ruoli dell’Inps) aveva esercitato il diritto di opzione a conservare il trattamento pensionistico dell’Inpad che era l’Amministrazione di originaria appartenenza, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 554/88 (e art. 5 del DPR n. 104/93, attuativo della legge n. 554 cit.), e in data 31.12.2012 aveva maturato i requisiti della pensione di anzianità, di cui era divenuta titolare dal successivo 1.1.13, con liquidazione degli emolumenti secondo il regime pensionistico prescelto.Ai sensi dell’art. 7 comma 2 del predetto DPR n. 104/93, “la domanda di opzione può essere presentata dal dipendente una sola volta ed irrevocabilmente” e la Corte del merito ha verificato che l’esercizio di tale facoltà era stata legittimamente esercitatadalla ricorrente, in quanto il d.lgs. n. 80/98 non aveva abrogato il diritto ad esercitare taleopzione, né espressamente né implicitamente, come opinato dalla stessa. A questo proposito, è risultata ininfluente sulla posizione della ricorrente, la comunicazione dell’Inps dell’8.9.14, perché priva di rilevanza esterna, con cui si comunicava ai lavoratori ancora in servizio transitati presso l’Inps, a seguito di processi di mobilità volontaria, che sarebbe stati iscritti a decorrere dalla data del passaggio, al regime pensionistico dell’ente di destinazione (cioè, dell’Inps, con ricalcolo delle differenze contributive presso la Cassa previdenziale Inps, quale Ente di destinazione, a partire dall’1.1.98, con un conseguente trattamento complessivo più favorevole rispetto a quello che era stato riservato alla ricorrente, che però aveva esercitato l’opzione più di dieci anni prima), perché- si sosteneva in tale comunicazione - tale facoltà di opzione era venuta meno dal 23.4.1998,con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 80/98. Inoltre, la Corte d’appello ha anche accertato che in data 18.11.14 la ricorrente inoltrava all’Inps la domanda amministrativa con cui chiedeva la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’Inps, ai sensi dell’art. 322/58 e la ricongiunzione della contribuzione INPDAP presso l’Inps, per i periodi lavorativi riscattati presso il MIUR, ma tale richiesta come correttamente evidenziato dalla predetta Corte del merito, non poteva conciliarsi con l’esercizio (irrevocabile) del diritto di opzione (esercitato più di dieci anni prima) per il mantenimento della precedente posizione assicurativa e con il fatto che era cessata dal servizio già da tempo(cfr. Cass. n. 7609/91). Stante così le cose, il ricorso va rigettato ma la novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corris