CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2026
Cassazione n. 26002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,2026rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE3434DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 48/2024 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 14/08/2024 R.G.N. 89/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23462/2024Numero di raccolta generale 26002/2026Data pubblicazione 30/09/20261. La Corte di Appello di Campobasso, con la sentenzaimpugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, harespinto il ricorso in opposizione ad ordinanze ingiunzioneproposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti dell’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia, con cui siintimava il pagamento della somma di euro 50.000,00 persanzioni amministrative comminate in relazione alla contestatagenuinità del contratto di appalto stipulato tra l’opponente e laLogistica Uno [OSCURATO:SOCIETA]2. La Corte, in sintesi, sulla base del materiale probatorioacquisito al giudizio, ha valutato che correttamente gli ispettoriverbalizzanti avessero ritenuto non genuino l’appalto, essendoemersa l’utilizzazione di fatto di taluni lavoratori da partedell’appaltante e la mancanza di autonomia produttiva eorganizzativa da parte dell’appaltatrice.3. La Corte territoriale, poi, in ordine al contrasto tra ledichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori rispetto a quellerese nel giudizio di primo grado, ha valorizzato queste ultimesulla scorta di principi già affermati in controversia pendente trale stesse parti e con lo stesso oggetto; ha argomentato che,mentre nel corso del giudizio i lavoratori escussi si erano per lopiù limitati a confermare circostanze articolate nel ricorsointroduttivo, dinanzi agli ispettori avevano reso affermazioniprecise e dettagliate; che dette dichiarazioni risultavano «traloro sovrapponibili e in linea con quanto direttamente osservatodagli ispettori i quali hanno trovato i due lavoratori dellaLogistica Uno al lavoro presso la sede della società appaltanteunitamente ai dipendenti della stessa, non rinvenendo, invece,Numero registro generale 23462/2024alcun referente organizzativo dell’appaltatrice»; che le stesseN umero sezionale 3434/2026Numero di raccolta generale 26002/2026circostanze erano state, altresì, confermate dalle dichiarazionDait a pubblicazione 30/09/2026rese dall’amministratore della società opponente agli ispettori.4. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso isoccombenti con due motivi; ha resistito con controricorsol’intimato [OSCURATO:PERSONA].5. La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per inammissibilità.6. I ricorrenti hanno depositato nei termini istanza per chiederela decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi,instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.Parte ricorrente ha comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, secondo la sintesi offerta dalla stessa partericorrente, denuncia: «Violazione e falsa applicazione dell’art.10, quinto comma, del D. lgs. 124/2004, nonché dell’art. 2697c.c., e dell’art. 2700 c.c. per avere la Corte di Appello attribuitoun’efficacia probatoria privilegiata alle dichiarazioni rese innanziagli ispettori del lavoro, sebbene le stesse non siano coperte dafede privilegiata ex art. 2700 c.c. e per avere violato l’art. 2697c.c. in quanto, in un quadro probatorio complesso, compostodalle testimonianze raccolte nel processo, dalle dichiarazionirese in sede ispettiva e da ampia documentazione, avrebbedovuto accollare alla [OSCURATO:PERSONA] il rischio di nonavere provato i fatti costitutivi delle proprie pretese».La doglianza è inammissibile.Numero registro generale 23462/2024La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile ai sensi dell’artN. umero sezionale 3434/2026Numero di raccolta generale 26002/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c. soltanto quando il giudice abbDiaat a pubblicazione 30/09/2026quale esso avrebbe dovuto gravare secondo la distinzione trafatti costitutivi ed eccezioni. Non è invece configurabile quandola doglianza investa la valutazione delle prove offerte dalle partio l’esito dell’accertamento probatorio (Cass. n. 15107/2013;Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018; Cass. n.26739/2024).Pertanto, la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile quando,in situazione di mancata prova, il giudice applichi la relativaregola di giudizio ponendo l’onere a carico di una parte diversada quella individuata dalla disciplina sostanziale dellafattispecie; mentre, nella specie, la Corte territoriale ha fondatoil suo convincimento sulla base della valutazione delle proveacquisite, sebbene in difformità rispetto alle attese di chi ricorre.La Corte, poi, non ha affatto attribuito fede privilegiata ex art.2700 c.c. alle dichiarazioni rese agli ispettori, operandopiuttosto in consapevole coerenza con la giurisprudenza diquesta Corte – richiamata pure dalla proposta di definizione delgiudizio della consigliera delegata - secondo cui la valutazionecomplessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice diinteressati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttostoche alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione ingiudizio (cfr. Cass. n. 10634/2025; Cass. n. 24208/2020; Cass.n. 17555/2002).Occorre, dunque, ribadire il condiviso orientamento dellagiurisprudenza di legittimità che giudica inammissibili motivi diricorso per cassazione con cui vengano criticate decisioni digiudici di merito per il solo fatto che abbiano attribuito maggioreNumero sezionale 3434/2026ispettiva piuttosto che alle testimonianze assunte durNaumnetroe d i iral ccolta generale 26002/2026processo (cfr. Cass. n. 29339/2025; Cass. n. 13054/2014D;at a pubblicazione 30/09/2026Cass. n. 13910/2001).Inoltre, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti noncoperti da efficacia probatoria privilegiata), costituisconoelemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso congli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivataintrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementiacquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965/2012; Cass. n.23252/2024).I ricorrenti, infine, neanche prospettano vizi radicali dimotivazione da ricondurre al parametro di cui al n. 4 dell’art.360 c.p.c.2. Il secondo motivo, secondo la sintesi contenuta in ricorso,denuncia: «violazione e falsa applicazione artt. 29 e 84 D. Lgs.276/2003 in tema di somministrazione di manodopera, peravere la Corte di Appello omesso l’esame di fatti decisivi per ilgiudizio, quali la documentazione allegata in atti, comprovantel’autonomia organizzativa della [OSCURATO:PERSONA] (art. 360 c.p.c. c.5)».Il motivo è inammissibile.Esso evoca il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. al difuori dei limiti consentiti dal testo novellato della disposizione,come rigorosamente interpretato da Cass., Sez. Un., nn. 8053e 8054 del 2014. Il ricorrente non individua un fatto storico,principale o secondario, realmente omesso, risultante dal testodella sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione trale parti e dotato di decisività, nel senso che, ove esaminato,avrebbe determinato con certezza un diverso esito dellaNumero registro generale 23462/2024controversia (tra le più recenti, Cass. n. 6525/2025; inN umero sezionale 3434/2026Numero di raccolta generale 26002/2026precedenza, Cass., Sez. Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015).D ata pubblicazione 30/09/2026Piuttosto viene fatto riferimento a una pluralità di fattiasseritamente trascurati che, proprio per la loro molteplicità,esclude che ciascuno di essi assuma caratura decisiva e questaCorte ha già sancito l'inammissibilità di censure che evochinouna moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancatoesame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtàsollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte dellaCassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppurechiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato, il varioinsieme dei materiali di causa (in termini: Cass. n.21439/2015).Lo stesso riferimento a violazioni di norme di legge è meramenteformale perché, nella sostanza, viene a criticarsi la ricostruzionedei fatti operata dalla Corte del merito.È noto come sia inammissibile la censura che, pur formalmenteprospettata come violazione o falsa applicazione di legge,investa in realtà la ricostruzione della vicenda storica ol’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuti dal giudicedi merito, sollecitando una diversa valutazione dei fatti. Il viziodi cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. presuppone infattil’assunzione da parte del ricorrente, quale premessa delsindacato richiesto, che la fattispecie concreta sia quellaaccertata nella sentenza impugnata (Cass. n. 26307/2014;Cass. n. 8053/2014; Cass. n. 8054/2014; Cass. n. 34476/2019;Cass. n. 33373/2019; Cass. n. 25950/2020).3. Conclusivamente, il ricorso deve essere complessivamentedichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenzaliquidate come da dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta aiN sumeenros rie gistro generale 23462/2024Numero sezionale 3434/2026dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di defiNnumizeiroo ndi era ccolta generale 26002/2026anticipata e che il giudizio viene definito in conformità allDaat a pubblicazione 30/09/2026proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., comeprevisto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr.Cass., Sez. Un., n. 10955/2024), nelle misure indicate indispositivo, non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsinella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass., Sez.Un., n. 36069/2023; Cass., Sez. Un., n. 21579/2026).Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrential pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre allespese prenotate a debito; condanna altresì i ricorrenti ai sensidell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di euro2.500,00 in favore di parte controricorrente e, ai sensi dell'art.96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di euro2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 23462/2024Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembreN umero sezionale 3434/2026Numero di raccolta generale 26002/20262026. Data pubblicazione 30/09/2026La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 23462/2024Numero sezionale 3434/2026Numero di raccolta generale 26002/2026Data pubblicazione 30/09/2026