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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 26439/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 ottobre 2021, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ulteriori aggravanti ed alla recidiva, rideterminava nella misura indicata in dispositivo la pena inflitta a Francesca Sesta per il delitto ascrittole ai sensi degli artt. 624 bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., per avere sottratto i beni indicati in imputazione (denaro in contanti, preziosi, assegni e documenti personali) dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in cui era penetrata, insieme agli indicati coimputati, adducendo di dovere effettuare un controllo sul pagamento delle imposte comunali, fingendosi una dipendente del locale Municipio.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di gravame, la Corte osservava quanto appresso.

L'aggravante dell'utilizzo dell'avere adoperato un mezzo fraudolento non era concretata dalla simulazione delle funzioni ma da quanto poi accaduto: la prevenuta si era fatta mostrare una banconota, aveva chiesto, prima, di visionare i gioielli e, poi, di poter usufruire del servizio igienico, così da operare sulla cassaforte mentre il complice distraeva la persona offesa.

Non poteva concedersi l'attenuante del danno risarcito posto che questo era avvenuto dopo che il Gip aveva già ammesso il rito abbreviato a seguito della richiesta dell'imputato (Cass. nn. 30200/11, 15750/20 e 2213/20).

Il risarcimento poi era anche parziale, consistendo nel versamento di soli 8.000 euro a fronte di un danno, solo patrimoniale, indicato dalla persona offesa in euro 10.000.

2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 62 n.6 cod. pen., ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tardività del risarcimento del danno.

Proprio alla luce delle pronunce nn. 30200/11 e 15750/20, il cui portato era stato equivocato dalla Corte di merito, il risarcimento non poteva considerarsi tardivo perché era intervenuto il 9 novembre 2020 quando il Gip, il precedente 4 novembre, si era limitato a valutare l'ammissibilità formale del richiesto rito abbreviato, rito che era stato definitivamente ammesso dal Gup alla successiva udienza del 9 febbraio 2021.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt,,,2- n. 6 cod pen. e 597 cod proc pen., ed il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante in parola configurandosi un risarcimento solo parziale del danno.

Non si era adeguatamente valutato l'accordo fra le parti e l'affermazione della persona offesa che, in denuncia, aveva quantificato i danni in una somma indicata in via di approssimazione.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 625 n. 2 cod. pen., per avere ritenuto che la condotta della prevenuta configurasse l'utilizzo di un mezzo fraudolento.

Il comportamento che la Corte distrettuale aveva descritto aveva costituito solo il mezzo che aveva consentito all'imputata di penetrare nell'appartamento, per consumare il reato, non potendole, pertanto, esserle contestato come una circostanza aggravante del medesimo.

Al più, poi, tale condotta doveva considerarsi assorbita nell'altra aggravante, la simulazione della qualità di incaricata di pubblico servizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata è inammissibile.

1. Il primo ed il secondo motivo, spesi entrambi sul manc:ato riconoscimento della circostanza attenuante dell'avvenuto, integrale, risarcimento del danno sono inammissibili perché, come si vedrà più avanti, difettano di specificità nel confutare l'argomento, speso dalla Corte territoriale, relativo alla non integralità del medesimo.

1.1. Quanto, invero, argomentato dalla Corte di merito in ordine alla tardività dell'avvenuto risarcimento, non è condivisibile.

Si è, infatti, anche di recente ricordato (Sez. 2, n. 23573 del 08/07/2020, Festante, Rv. 279481) che le stesse Sezioni unite - con la pronuncia 28 aprile 2011, n. 30200, Ohonba - avevano precisato che, nell'ipotesi in cui la richiesta di rito abbreviato si innesti su una richiesta di giudizio immediato, si richiede un preliminare vaglio di ammissibilità, ad opera del giudice investito della richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, concernente i requisiti formali della stessa e solo in caso di esito positivo, all'udienza fissata con decreto "de plano" si procederà, da parte di un diverso giudice, in contraddittorio, al vaglio della fondatezza della richiesta, con l'adozione dell'ordinanza annmissiva del rito abbreviato.

Se ne deve pertanto dedurre che, con il decreto di fissazione dell'udienza per il rito abbreviato (emesso senza instaurare il contraddittorio), il giudice si limita a delibare la regolarità formale dell'istanza (anche nel caso in cui non sia chiesta alcuna integrazione probatoria), mentre l'ammissione del giudizio abbreviato coincide con l'emissione in udienza della relativa ordinanza, nel rispetto del contradditorio tra le parti e con facoltà dell'istante di precisare gli esatti termini della richiesta formulata.

Nello stesso senso delle pronunce delle Sezioni unite e dela Sezione seconda sopra citate, sono i seguenti ulteriori arresti: Sez. 3, n. 45683 del 11/10/2011, D., Rv. 251604; Sez. 3, n. 14433 del 04/12/2013, dep. 27/03/2014, Z., Rv. 259719; Sez. 1, n. 22136 del 15/01/2016, Chirico, Rv. 267304; Sez. 6, n. 33908 del 07/06/2017, Medina, Rv. 270563.

1.2. Si è però anticipato, quanto alla necessaria specificità della doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., che la medesima risulta formulata in modo del tutto generico in riferimento all'inscindibile (rispetto a quello attinente alla sua tardività) giudizio sulla non congruità del risarcimento stesso.

La Corte territoriale, infatti, aveva osservato come la somma versata fosse inferiore anche al mero valore economico degli oggetti sottratti, come indicato dalla persona offesa in denuncia, e mai espressamente modificato o corretto, e non comprendesse neppure quel danno morale che, anche considerando le odiose modalità di commissione del reato, gli aveva certamente cagionato.

Le mere affermazioni, infatti, contenute nel ricorso, circa l'asserita approssimazione, per eccesso, della valutazione fatta dalla persona offesa, in denuncia, del valore dei beni e circa la sicura congruità del risarcimento essendo stato lo stesso accettato dalla medesima, non sono atte a confutare l'argomento speso dalla Corte territoriale ma si limitano ad eluderlo, posto che, agli atti, si rinviene la sola valutazione dei beni sottratti, effettuata in denuncia e pari ad euro 10.000, ed ancora nulla risulta imputato a ristoro del danno morale.

Né l'accordo fra le parti (peraltro neppure allegato in copia al ricorso, per verificarne gli esatti termini) consente una diversa conclusione.

A tal proposito poi, si deve ricordare come, anche da ultimo (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368), questa Corte abbia avuto modo di precisare che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa.

2. Anche il terzo motivo, sulla ricorrenza della circostanza aggravante dell'essersi, la prevenuta, avvalsa di un mezzo fraudolento (o dell'essere la stessa assorbita nella circostanza aggravante della simulazione della qualità di incaricato di pubblico servizio), è inammissibile sia perché versato in fatto sia perché manifestamente infondato.

2.1. Quanto alla configurabilità dell'aggravante, infatti, si rammentano gli arresti di questa Corte in tema: - in via generale, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974); - più in particolare, integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento la condotta di colui che, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Suffer, Rv. 269640 e :Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019).

Del resto, è evidente come la condotta che la Corte di merito ha considerato concretare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. - volta prima ad individuare dove la persona offesa custodisse i beni, per poi distrarla con un espediente, ed infine, con l'aiuto del complice, operare la sottrazione - non poteva certo dirsi ricompresa nella mera condotta di sottrazione dei beni che, di per sé, già configura la consumazione del delitto di furto (non aggravato).

2.2. Quanto all'invocato assorbimento dell'aggravante del mezzo fraudolento in quella contestata ai sensi del n. 5 dell'art. 625 cod. pn ., la Corte territoriale aveva congruamente rilevato come proprio la complessiva condotta tenuta dalla prevenuta avesse imposto di ritenere entrambe le circostanze, dato che la prevenuta si era avvalsa sia della simulazione della qualità di incaricato di pubblico servizio (così da poter accedere all'abitazione e creare un clima di falsa fiducia) sia del diverso ed ulteriore segmento di condotta, fraudolenta, primo descritto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 ottobre 2021, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ulteriori aggravanti ed alla recidiva, rideterminava nella misura indicata in dispositivo la pena inflitta a Francesca Sesta per il delitto ascrittole ai sensi degli artt. 624 bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., per avere sottratto i beni indicati in imputazione (denaro in contanti, preziosi, assegni e documenti personali) dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in cui era penetrata, insieme agli indicati coimputati, adducendo di dovere effettuare un controllo sul pagamento delle imposte comunali, fingendosi una dipendente del locale Municipio. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di gravame, la Corte osservava quanto appresso. L'aggravante dell'utilizzo dell'avere adoperato un mezzo fraudolento non era concretata dalla simulazione delle funzioni ma da quanto poi accaduto: la prevenuta si era fatta mostrare una banconota, aveva chiesto, prima, di visionare i gioielli e, poi, di poter usufruire del servizio igienico, così da operare sulla cassaforte mentre il complice distraeva la persona offesa. Non poteva concedersi l'attenuante del danno risarcito posto che questo era avvenuto dopo che il Gip aveva già ammesso il rito abbreviato a seguito della richiesta dell'imputato (Cass. nn. 30200/11, 15750/20 e 2213/20). Il risarcimento poi era anche parziale, consistendo nel versamento di soli 8.000 euro a fronte di un danno, solo patrimoniale, indicato dalla persona offesa in euro 10.000. 2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 62 n.6 cod. pen., ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tardività del risarcimento del danno. Proprio alla luce delle pronunce nn. 30200/11 e 15750/20, il cui portato era stato equivocato dalla Corte di merito, il risarcimento non poteva considerarsi tardivo perché era intervenuto il 9 novembre 2020 quando il Gip, il precedente 4 novembre, si era limitato a valutare l'ammissibilità formale del richiesto rito abbreviato, rito che era stato definitivamente ammesso dal Gup alla successiva udienza del 9 febbraio 2021. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt,,,2- n. 6 cod pen. e 597 cod proc pen., ed il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante in parola configurandosi un risarcimento solo parziale del danno. Non si era adeguatamente valutato l'accordo fra le parti e l'affermazione della persona offesa che, in denuncia, aveva quantificato i danni in una somma indicata in via di approssimazione. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 625 n. 2 cod. pen., per avere ritenuto che la condotta della prevenuta configurasse l'utilizzo di un mezzo fraudolento. Il comportamento che la Corte distrettuale aveva descritto aveva costituito solo il mezzo che aveva consentito all'imputata di penetrare nell'appartamento, per consumare il reato, non potendole, pertanto, esserle contestato come una circostanza aggravante del medesimo. Al più, poi, tale condotta doveva considerarsi assorbita nell'altra aggravante, la simulazione della qualità di incaricata di pubblico servizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata è inammissibile. 1. Il primo ed il secondo motivo, spesi entrambi sul manc:ato riconoscimento della circostanza attenuante dell'avvenuto, integrale, risarcimento del danno sono inammissibili perché, come si vedrà più avanti, difettano di specificità nel confutare l'argomento, speso dalla Corte territoriale, relativo alla non integralità del medesimo. 1.1. Quanto, invero, argomentato dalla Corte di merito in ordine alla tardività dell'avvenuto risarcimento, non è condivisibile. Si è, infatti, anche di recente ricordato (Sez. 2, n. 23573 del 08/07/2020, Festante, Rv. 279481) che le stesse Sezioni unite - con la pronuncia 28 aprile 2011, n. 30200, Ohonba - avevano precisato che, nell'ipotesi in cui la richiesta di rito abbreviato si innesti su una richiesta di giudizio immediato, si richiede un preliminare vaglio di ammissibilità, ad opera del giudice investito della richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, concernente i requisiti formali della stessa e solo in caso di esito positivo, all'udienza fissata con decreto "de plano" si procederà, da parte di un diverso giudice, in contraddittorio, al vaglio della fondatezza della richiesta, con l'adozione dell'ordinanza annmissiva del rito abbreviato. Se ne deve pertanto dedurre che, con il decreto di fissazione dell'udienza per il rito abbreviato (emesso senza instaurare il contraddittorio), il giudice si limita a delibare la regolarità formale dell'istanza (anche nel caso in cui non sia chiesta alcuna integrazione probatoria), mentre l'ammissione del giudizio abbreviato coincide con l'emissione in udienza della relativa ordinanza, nel rispetto del contradditorio tra le parti e con facoltà dell'istante di precisare gli esatti termini della richiesta formulata. Nello stesso senso delle pronunce delle Sezioni unite e dela Sezione seconda sopra citate, sono i seguenti ulteriori arresti: Sez. 3, n. 45683 del 11/10/2011, D., Rv. 251604; Sez. 3, n. 14433 del 04/12/2013, dep. 27/03/2014, Z., Rv. 259719; Sez. 1, n. 22136 del 15/01/2016, Chirico, Rv. 267304; Sez. 6, n. 33908 del 07/06/2017, Medina, Rv. 270563. 1.2. Si è però anticipato, quanto alla necessaria specificità della doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., che la medesima risulta formulata in modo del tutto generico in riferimento all'inscindibile (rispetto a quello attinente alla sua tardività) giudizio sulla non congruità del risarcimento stesso. La Corte territoriale, infatti, aveva osservato come la somma versata fosse inferiore anche al mero valore economico degli oggetti sottratti, come indicato dalla persona offesa in denuncia, e mai espressamente modificato o corretto, e non comprendesse neppure quel danno morale che, anche considerando le odiose modalità di commissione del reato, gli aveva certamente cagionato. Le mere affermazioni, infatti, contenute nel ricorso, circa l'asserita approssimazione, per eccesso, della valutazione fatta dalla persona offesa, in denuncia, del valore dei beni e circa la sicura congruità del risarcimento essendo stato lo stesso accettato dalla medesima, non sono atte a confutare l'argomento speso dalla Corte territoriale ma si limitano ad eluderlo, posto che, agli atti, si rinviene la sola valutazione dei beni sottratti, effettuata in denuncia e pari ad euro 10.000, ed ancora nulla risulta imputato a ristoro del danno morale. Né l'accordo fra le parti (peraltro neppure allegato in copia al ricorso, per verificarne gli esatti termini) consente una diversa conclusione. A tal proposito poi, si deve ricordare come, anche da ultimo (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368), questa Corte abbia avuto modo di precisare che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. 2. Anche il terzo motivo, sulla ricorrenza della circostanza aggravante dell'essersi, la prevenuta, avvalsa di un mezzo fraudolento (o dell'essere la stessa assorbita nella circostanza aggravante della simulazione della qualità di incaricato di pubblico servizio), è inammissibile sia perché versato in fatto sia perché manifestamente infondato. 2.1. Quanto alla configurabilità dell'aggravante, infatti, si rammentano gli arresti di questa Corte in tema: - in via generale, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974); - più in particolare, integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento la condotta di colui che, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Suffer, Rv. 269640 e :Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019). Del resto, è evidente come la condotta che la Corte di merito ha considerato concretare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. - volta prima ad individuare dove la persona offesa custodisse i beni, per poi distrarla con un espediente, ed infine, con l'aiuto del complice, operare la sottrazione - non poteva certo dirsi ricompresa nella mera condotta di sottrazione dei beni che, di per sé, già configura la consumazione del delitto di furto (non aggravato). 2.2. Quanto all'invocato assorbimento dell'aggravante del mezzo fraudolento in quella contestata ai sensi del n. 5 dell'art. 625 cod. pn ., la Corte territoriale aveva congruamente rilevato come proprio la complessiva condotta tenuta dalla prevenuta avesse imposto di ritenere entrambe le circostanze, dato che la prevenuta si era avvalsa sia della simulazione della qualità di incaricato di pubblico servizio (così da poter accedere all'abitazione e creare un clima di falsa fiducia) sia del diverso ed ulteriore segmento di condotta, fraudolenta, primo descritto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
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