CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 27925/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15526/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 204, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all’incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO PALERMO n. 2506/2018 depositata il14/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Trapani accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] per avere il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inadempiuto all’obbligo, derivante dal contratto di deposito titoli in amministrazione, di tempestiva comunicazione di un’operazione di aumento di capitale, con riferimento a titoli “[OSCURATO:PERSONA]”. Ciò aveva reso impossibile l’esercizio del diritto di opzione che gli spettava mediante la sottoscrizione (nel periodo previsto dal 30 marzo al 7 aprile 2009) di 361600 azioni di nuova emissione a un prezzo di favore (individuando il valore delle azioni alla data dell’8 aprile 2009 immediatamente successiva alla scadenza del termine per l’adesione all’offerta) e l’immediata rivendita delle azioni il giorno successivo che gli avrebbe consentito di maturare una consistente plusvalenza. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, contestando la propria responsabilità ‒ deduceva di avere tempestivamente inviato al depositante una comunicazione scritta e tentato vanamente di contattarlo telefonicamente ‒ e deducendo l’erronea quantificazione del danno, in ordine alla data di riferimento per la quotazione delle azioni e al calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità della banca per inadempimento dell’obbligo di comunicazione ex art. 1838 c.c. ma, accogliendo parzialmente il gravame della banca, ha ridotto il quantum del danno risarcibile da € 120.000,00 a € 18.328,00, comprensivi di rivalutazione e interessi sul capitale rivalutato. La Corte ha aderito alla tesi della banca secondo cui, se avesse esercitato il diritto di azione (nel periodo previsto dal 30 marzo al 7 aprile 2009), Strazzera avrebbe avuto la disponibilità delle azioni solo il 20 aprile 2009 che corrispondeva al decimo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di offerta (secondo le previsioni del “calendario dell’offerta”), sicché per la determinazione del valore delle azioni doveva farsi riferimento alla data da ultimo indicata e non a quella dell’8 aprile 2009 indicata dal tribunale. Strazzera ha proposto ricorso, resistito dal [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale, resistito a sua volta da Strazzera con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., imputa alla corte d’appello di avere fornito una motivazione apparente laddove, ai fini della quantificazione del danno, aveva determinato il valore delle azioni alla data del 20 aprile 2009, anziché (a suo avviso più correttamente) dell’8 aprile 2009, e di non avere considerato che egli già possedeva 8000 azioni Seat prima dell’aumento di capitale, vendute a sua insaputa dalla banca e che avrebbe potuto vendere insieme alle nuove azioni ricavandone un profitto, con l’effetto di avere aggravato il danno da lui patito. Il motivo è inammissibile per un duplice ordinedi ragioni. Innanzitutto, non censura sotto alcun profilo la ratio decidendi posta a fondamento della decisione con la quale la corte ha indicato nel 20 aprile 2009 la prima data utile per la rivendita dei titoli, poiché l’adesione all’offerta in data precedente non avrebbe comportato un immediato effetto traslativo e cioè la disponibilità delle azioni da parte degli aventi diritto, evento che si sarebbe realizzato “entro il decimo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di offerta”. Inoltre, il ricorrente deduce nel motivo la violazione del rapporto di mandato per la vendita di azioni Seat già in suo possesso e lamenta, al contempo, di non averle potute vendere insieme alle nuove azioni. Si tratta tuttavia di questione poco chiara nella sua formulazione e non trattata nella sentenza, né precisandosi se, come e quando introdotta e valorizzata nel giudizio di merito, nel quale l’attore aveva lamentato che gli era stato impedito di divenire titolare, mediante esborso di un modesto importo, di 361600 nuove azione che avrebbe potuto rivendere a un prezzo più elevato. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., assumendo che la corte non avrebbe illustrato l’iter logico seguito per la liquidazione del danno in via equitativa, è inammissibile. La sentenza impugnata ha compiutamente argomentato la decisione di ancorare la quotazione dei titoli alla data del 20 aprile 2009, non avendo l’interessato potuto averne la effettiva disponibilità in data precedente e ne ha accertato il valore che ha ritenuto “coerente con l’andamento del titolo nel periodo precedente all’operazione di aumento di capitale” e “prossimo a quello di riferimento nel periodo indicato, tenendo conto del costo da sostenere per l’esercizio dei diritti di opzione… e di quanto percepito comunque dalla vendita di tale diritto…”. Si tratta di motivazione che, contrariamente a quanto denunciato, è rispettosa del minimo costituzionale, sollecitandosi nel motivo, in definitiva, la rivisitazione di incensurabili apprezzamenti di fatto. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1838, comma 2, c.c., 1176, comma 2, 1710 e 2441, comma 3, c.c., per avere la corte di merito detratto il corrispettivo (€ 9136,20) accreditato al depositante per la vendita dei titoli “[OSCURATO:PERSONA]” dalla quantificazione del danno da perdita di chances per il mancato esercizio del diritto di opzione, incorrendo in un errore di calcolo. La corte avrebbe erroneamente ritenuto che tale somma fosse il corrispettivo della vendita del diritto di opzione che Strazzera non aveva potuto esercitare, mentre si trattava della vendita non autorizzata di azioni in suo possesso, dalla quale egli sostiene di avere patito un danno ulteriore. Il motivo è perplesso e difetta di chiarezza, come già anticipato. Si sostiene che il menzionato importo sarebbe stato detratto dalla quantificazione del danno, sebbene la sentenza si sia limitata a “[tenere] conto… di quanto percepito comunque dalla vendita di tale diritto (€ 9136,20)”, senza chiarire nel motivo se tale importo si riferisca al prezzo di nuove azioni comunque opzionate o di vecchie azioni già in suo possesso vendute dalla banca (vd. risposta al primo motivo) e a quali azioni si riferisca la “vendita dei diritti di opzione” menzionata dallo stesso Strazzera nell’atto di citazione in primo grado. Il motivo è quindi inammissibile, risolvendosi in una generica contestazione di un giudizio fattuale riguardante la quantificazione del danno patito da Strazzera. Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, per avere la corte d’appello fatto decorrere la rivalutazione monetaria e gliinteressi sul capitale rivalutato da una data (28 aprile 2020) diversa da quella già individuata come data di disponibilità delle azioni (20 aprile 2009). Esso è inammissibile poiché non coglie il senso del contestato passaggio motivazionale che è affettonon dal vizio denunciato, ma da un mero errore materiale, reso evidente dal riferimento in sentenza alla data del 28 aprile 2009 ivi indicata come “il giorno successivo a quello di ipotetica disponibilità delle azioni” che è pacifico in causa essere il 20aprile dello stesso anno. In conclusione, il ricorso principale è inammissibile. Il ricorso incidentale è tardivo, in quanto notificato il 26 giugno 2019 (quando il termine di cui all’art. 327 c.p.c. era scaduto) avverso sentenza pubblicata il 14 dicembre 2018, e inefficace, essendo il ricorso principale inammissibile, ex art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile e il ricorso incidentale inefficace; condanna il ricorrente principale alle spese, liquidate in € 5200,00. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.