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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 01383/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6933/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “S.

MARIA”, con sede in TERNI, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di PERUGIA n. 38/2025 depositata il 25/01/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 6933/2025 Numero sezionale 16/2026 Numero di raccolta generale 1383/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22/1/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6933/2025 Numero sezionale 16/2026 Numero di raccolta generale 1383/2026 Data pubblicazione 22/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6933/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “S. MARIA”, con sede in TERNI, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di PERUGIA n. 38/2025 depositata il 25/01/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 6933/2025 Numero sezionale 16/2026 Numero di raccolta generale 1383/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22/1/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6933/2025 Numero sezionale 16/2026 Numero di raccolta generale 1383/2026 Data pubblicazione 22/01/2026
Decreto Cassazione n. 01383/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris