CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 18023/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARI Lato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza del 17 gennaio 2025, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Cagliari, su richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, con le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica infraquinquennale, unificate le condotte dal vincolo della continuazione e operata la riduzione per il rito. 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione del vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. Lamenta che il giudice, nell'applicazione della pena, non abbia rilevato che nel caso in esame doveva escludersi la recidiva contestata, in quanto i precedenti penali dell'imputato non sarebbero sintomatici di una spiccata capacità a delinquere e l'eventuale ricaduta nel reato non sarebbe indicativa di una maggiore pericolosità. Chiede, pertanto, che venga esclusa la recidiva contestata e che le attenuanti generiche vengano riconosciute nella loro massima estensione. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dato che non si contesta che l'accordo concluso fra le parti prevedesse il riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 2025 Il Consigliere estensore I