CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 12704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19211/2020 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. DIS . S . R . L . , in persona del leg ale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1319/2019 d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAdepositata il14/01/2020 R.G.N. 1086/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di prime cure, di rigetto dell’opposizione svolta dall'attuale parte intimata avverso cartella di pagamento per omissioni contributive per crediti INPS concernenti, in riferimento al periodo 2005-2009, i rapporti di lavoro subordinato di alcuni dipendenti, nonostante la formale qualificazione di contratti di associazione in partecipazione; 2. la Corte di merito, investita dall'impugnazione dell'INPS, e per quanto in questa sede rileva, riteneva tempestiva l’opposizione stante la nullità della relativa notificazione, per violazione dei requisiti formali, ex art. 140 cod.proc.civ. ed escludeva, comunque, la sanatoria dei vizi, sul presupposto che non potesse postularsi la conoscenza legale della cartella pur non essendo stato rispettato il procedimento notificatorio ex art. 140 cod.proc.civ. (nella specie, anche in conseguenza, ad avviso della Corte di merito, del mancato ritiro della raccomandata informativa concernente l’avviso di deposito alla casa comunale e della contestuale affissione all’albo comunale, alla stregua delle disposizioni dichiarate incostituzionali da Corte cost n.258 del 2012 per l’ipotesi di irreperibilità temporanea); escludeva, inoltre, potessepostularsi la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, ex art.156 cod.proc.civ., per essere carente il presupposto della conoscenza di fatto, acquisita aliunde, conseguentemente al mancato ritiro della raccomandata informativa; 3. per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., con un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resistono, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; [OSCURATO:PERSONA] 4. con il ricor so si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.140,156 cod.proc.civ., art. 26, d.P.R. n.602/1973, art. 60, co.1 , lett. e) d.P.R. 600/1973, per non avere la Corte di merito ravvisato un’ipotesi di conoscibilità legale, sulla base di circostanze pacifiche tra le parti - il destinatario della notificazione della cartella aveva ricevuto la raccomandata di deposito della stessa presso l’ufficio postale, come si evince dalla sentenza impugnata, tanto da scegliere, consapevolmente, di non ritirarla determinando, con tale condotta, la compiuta giacenza –con la conseguenza che, in difetto di tempestiva opposizione avverso il ruolo contenuto nella cartella, lo stesso era divenuto incontrovertibile sì da precludere l'esame del merito della pretesa; 5. l’ente previdenziale assume che la cartella era stata regolarmente notificata, con il decorso dei dieci giorni dall'invio della raccomandata informativa, a nulla rilevando il fatto che il destinatario non avesse curato il ritiro, presso l'ufficio postale, dell'atto notificato determinando la compiuta giacenza, fatto ascrivibile a mera inerzia del destinatario , non incidente sulla conoscenza legale dell'atto non ritirato e, in definitiva, in difetto di allegazione dell’impossibilita di prendere cognizione, del contenuto del plico, per colpa non propria; 6. il ricorso è da accogliere; 7. giova premettere che, essendo ancora in discussione la validità della notifica della cartella esattoriale, la questione non può annoverarsi tra i rapporti esauriti ai quali non si applicano gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, per effetto della quale nei casi di irreperibilità «cd. relativa» del destinatario, deve applicarsi l'art. 140 cod.proc.civ., in forza dell'ultimo comma dell’articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973; 8. è dunque necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti (v. Cass. n. 31724 dello 2019; n. 11057 del 9/5/2018, Cass. n. 9782 del 19/04/2018, Cass. n. 25079 del 26/11/2014); 9. tanto premesso, è stato altresì chiarito (Cass. n. 19522 del 30/09/2016, Cass. n. 27479 del 30/12/2016) che l'omissione di uno degli adempimenti di cui al predetto articolo 140 cod.proc.civ. (nella specie l'affissione alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario dell'avviso di avvenuto deposito del piego) rende la notifica nulla e non inesistente (in coerenza con la stretta limitazione delle ipotesi di inesistenza della notifica individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016); 10. tale nullità resta sanata, ai sensi dell'art. 156 cod.proc.civ., per raggiungimento dello scopo, se il destinatario abbia comunque regolarmentericevuto la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale; 11. inoltre, detta raccomandata informativa, in relazione alla sua finalità, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale; 12. questa Corte ha, dunque, enunciato il principio, riferibile alla fattispecie di causa e al quale si intende assicurare continuità, secondo cui il raggiungimento dello scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo e ha deliberatamente scelto di omettere il ritiro del plico presso l'ufficio postale, determinando la compiuta giacenza (Cass. nn. 265 e 31724 del 2019); 13. ebbene, nei casi dianzi indic ati non può che opera re la presunzione di conoscenza, di cui all'art. 1335 cod.civ., superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass.n. 15315 del 2014); 14. a tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata che, pertanto, deve essere cassata e, in accoglimento del ricorso, decidendo nel merito, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, l’opposizione va dichiarata inammissibile, per decorso del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n.46 del 1999; 15. segue coerente la condanna alle spese dell’intero processo, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché l’originaria opposizione non poteva essere proposta. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese liquidate, in favore dell'INPS, in euro 25.000,00 per il primo grado, euro 30.000,00 per l’appello, euro 35.000,00 per il giudizio di legittimità; e, in favore dl [OSCURATO:PERSONA], in euro 25.000,00 per il primo grado, euro 22.500,00 per il giudizio di appello, euro 12.000,00 pe