CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00446/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato il differimento dell'esecuzione della pena, tramite detenzione domiciliare, concesso con precedente ordinanza del 18 giugno 2019 al c:ondannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza, dopo aver premesso che il beneficio era stato sospeso in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza con provvedimento del 27 aprile 2023, ha revocato il beneficio, evidenziando la :sussistenza di due violazioni alle prescrizioni della detenzione domiciliare (avvenute il 26 novembre 2022 ed il 22 aprile 2023, quando il condannato non è stato trovato nell'abitazione) e constatando un quadro di salute migliorato, mediocre, ma non incompatibile con il carcere. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che, in realtà, vi è stato un errore da parte del Tribunale nella ricostruzione del fatto, perché la violazione commessa dal condannato è soltanto una (quella del 22 aprile 2023, l'altra non esiste, si tratta di un refuso contenuto nell'annotazione dei Carabinieri), ed è di tipo bagatellare, perché, al momento del controllo, il condannato stava proprio rientrando in casa, peraltro, insieme alle due sorelle; l'ordinanza impugnata, inoltre, non considera che la relazione medica citata in motivazione, in realtà, non conclude in senso favorevole alla compatibilità con il carcere ma ritiene necessari ulteriori accertamenti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, l'argomento speso nell'unico motivo di ricorso, secondo cui la motivazione dell'ordinanza impugnata è affetta da un vizio di travisamento del fatto. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che, con annotazione del 22 aprile 2023 della [OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, Filippini è stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare; nell'annotazione si legge che i Carabinieri si sono recati presso la sua abitazione per un controllo, non lo hanno trovato, lo hanno atteso sul posto per 25 minuti e lo hanno visto rientrare in automobile insieme alle due sorelle. Nell'annotazione non si fa alcun riferimento ad altra precedente evasione del 26 novembre. Il riferimento al 26 novembre si rinviene„ invece, nella comunicazione notizia di reato, che funge da lettera di trasmissione alla Procura della Repubblica, riepilogativa dell'attività d'indagine svolta dalia Compagnia sulla vicenda, ed a cui è allegata l'annotazione appena citata. Nella c.n.r., infatti, pur essendo riportato in intestazione il 22 aprile 2023 come data dell'evasione, nella parte descrittiva si indica - una unica volta - come data del fatto il 26 novembre. Il fatto di evasione che sarebbe avvenuto il 26 novembre, peraltro, è descritto in modo del tutto identico (sia per la peculiare condotta, caratterizzata dal rientro a casa in auto del condannato insieme alle sorelle, sia per gli orari in cui sarebbe avvenuto, ovvero dalle 10.50 alle 11.15) a quello constatato nell'annotazione del 22 aprile 2023, il che rende evidente che, come sostiene il ricorso, quell'unico riferimento al 26 novembre 2022 contenuto nel corpo della c.n.r. sia un mero refuso. L'ulteriore argomento speso nell'unico motivo di ricorso è assorbito. Ne consegue che il ricorso è fondato, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglia