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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:278
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995C0312

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 4 luglio 1996 ( *1 )

1. Con ricorso presentato in data 4 ottobre 1995, la Commissione chiede alla Corte di constatare che il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati ( 1 ), e 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ( 2 ).

2. Al riguardo, è sufficiente rilevare che il governo lussemburghese non contesta le infrazioni addebitategli.

Nelle sue osservazioni, si è limitato a rilevare che tali direttive sono in corso di trasposizione.

Il che, conformemente alla giurisprudenza della Corte ( 3 ), non costituisce, tuttavia, causa esimente dell'inadempimento.

Conclusioni

3. Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, lo Stato convenuto alle spese. ( *1 ) Lingua originale: l'italiano. ( 1 ) GU L 117, pag. 1 . ( 2 ) GU L 117, pag. 15 . ( 3 ) Si veda, ex multis, sentenza 6 aprile 1995, causa C-147/94, Commissione/Spagna (Race. pag.

I-1015) .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995C0312 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] presentate il 4 luglio 1996 ( *1 ) 1. Con ricorso presentato in data 4 ottobre 1995, la Commissione chiede alla Corte di constatare che il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati ( 1 ), e 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ( 2 ). 2. Al riguardo, è sufficiente rilevare che il governo lussemburghese non contesta le infrazioni addebitategli. Nelle sue osservazioni, si è limitato a rilevare che tali direttive sono in corso di trasposizione. Il che, conformemente alla giurisprudenza della Corte ( 3 ), non costituisce, tuttavia, causa esimente dell'inadempimento. Conclusioni 3. Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, lo Stato convenuto alle spese. ( *1 ) Lingua originale: l'italiano. ( 1 ) GU L 117, pag. 1 . ( 2 ) GU L 117, pag. 15 . ( 3 ) Si veda, ex multis, sentenza 6 aprile 1995, causa C-147/94, Commissione/Spagna (Race. pag. I-1015) .
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