Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 24900/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: CEGLIA Domenico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] COLANDREA Maurizio,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Achille,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] IODICE Carmine,nato ad Airola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] VOTINO Maurizio,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditala requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; udito i difensori, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inconfigurabilità del conflitto, e l’avv ocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è rimesso alla decisione della Corte; [OSCURATO:PERSONA] 1 Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame di un decreto di sequestro preventivo emesso il 7.10.2024 dal g.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato conflitto negativo di competenza.

L’ordinanza premette che in data 8.4.2021 il g.i.p.del [OSCURATO:PERSONA], investito di una richiesta di sequestro preventivo nel medesimo procedimento, dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendocome più gravi i reati di cui ai capi 5),6) e 7 ) della provvisoria imputazione , relativi a ipotesi delittuose di cui all'art. 2 d.lgs. n.74 del 2000, aggravati dalla circostanza ad effetto speciale ai sensi dell'art.13-bis, co mma 3, dello stesso decreto legislativo.

Trattandosi di reati commessi nel territorio di competenza di diverso tribunale,restituiva gli atti al pubblico ministero, che litrasmetteva al g.i.p. del Tribunale di Napoli nord , il quale ultimo emetteva il decreto di sequestro preventivo oggetto di impugnazione.

Il Tribunale del riesame, riconoscendo la correttezza del ragionamento del g.i.p. del [OSCURATO:PERSONA] quanto all'individuazione del reato più grave, ha rilevato,tuttavia, che tale reato è contestato , oltre che ai capi 5 ) , 6 ) , 7 ) , anche ai capi 3),4), 13) e 14 ) d ella imputazione provvisoria.

Ciò posto, ha considerato che nel caso di specie lacompetenza per territorio derivante dalla connessione va determinata ai sensi dell'art.16 cod. proc . pen ., in virtù del quale la competenza per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

Nelcaso di specie, il primo reato è stato commesso nel territorio d el Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],dovendosi individuare in quello di cui al capo 3) , com messo fino al 19/10/2017 a [OSCURATO:PERSONA] S annita .

Di conseguenza , il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevatoconflitto negativo di competenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve ritenersi che sia ravvisabile, nel caso di specie, un conflitto di competenza riconducibile alla previsione di cui all’art. 28, comma 2, cod. proc. pen.

Ilcontrasto di determinazioni inerenti alla competenza può manifestarsi, non soltanto nella fase processuale di cognizione, ma anche nel segmento procedimentale ad essa precedente delle indagini preliminari.

Lagiurisprudenza di legittimità haprecisato che può ravvisarsi un caso analogo di conflitto, da risolvere ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., che non è definito dal legislatore in modo preciso e tassativo per l'impossibilità di predeterminarne a priori il contenuto a fronte dell'estrema variabilità di situazioni processuali di contrasto coinvolgenti la competenza, allorché il dissenso tra giudici diversi relativamente al medesimo fatto dia luogo ad una stasi procedurale, rimovibile soltanto attraverso la individuazione del giudice competente al compimento di specifici atti.

È, infatti, costante l'affermazione che limita l'ambito applicativo dell'art. 28 cod. proc. pen., comma 2, ai casi di contrasto tra giudici da cui derivi una condizione di paralisi dell'attività processuale in dipendenza del dissenso insorto tra due organi giurisdizionali rispetto all'adozione di provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale(da ultimo, Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278360 –01, spec. in motivazione) Non costituisce ostacolo alla rilevazione del conflitto la circostanza della sua emersione nel corso delle indagini preliminari.

È ben vero che all'iniziativa del giudice che nega la competenza e solleva il conflitto non può assegnarsi la funzione di provocare l'individuazione della competenza ai fini della futura celebrazione del giudizio principale, perché il giudice per le indagini preliminari è chiamato a pronunciarsi ai fini del compimento di singoli specifici atti processuali e non ad esercitare una potestà cognitiva che investa la fondatezza dell'accusa in funzione di definizione del processo; conseguentemente, è abilitato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto "limitatamente al provvedimento richiestogli" secondo la previsione testuale dell'art. 22, comma 2, cod. proc. pen.

Tuttavia, pur nell'indiscussa validità di tale principio, è proprio in riferimento alla determinazione del giudice legittimato a provvedere sull'emissione della misura cautelare, quindi in relazione al "provvedimento richiesto",che nel caso specifico è insorto il contrasto e che necessita un intervento decisorio (cfr., ancora, Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, cit.).

E, nei medesimi termini, si è espressa questa Corte, per venire al caso di specie, proprio in una pronuncia relativa ad una ipotesi per la quale era intervenuta declinazione di competenza da parte del tribunale del riesame in relazione all'adozione di provvedimento cautelare, alla luce della quale può affermarsi che si configuraun'ipotesi di conflitto negativo di competenza qualora il tribunale del riesame, investito del gravame avverso un provvedimento cautelare disposto dal giudice per le indagini preliminari di un tribunale distrettuale, ritenga la competenza dialtro giudice per le indagini preliminari di diverso distretto di corte d’appello, atteso che tale declinatoria di competenza, seppure resa in fase pre- processuale, determina uno stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto (cfr. Sez. 1, n. 17100 del 13/3/2019, Tribunale riesame Bolzano, Rv. 275482 -01). 2 Ciò premesso, non c’è contrasto, nel merito, tra i due giudici in conflitto circa il fatto che quello di cui agli artt. 2, 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 sia il reato più grave e che i reati contestati siano connessi ex art. 16 cod. proc. pen.

L’assunto è condivisibile, a partire dalla premessa, ben individuata dal g.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che tutti i reati contestati si sono consumati non oltre il 2.12.2019 e, quindi, prima dell’entrata in vigore delle modifiche intervenute con l’art. 39, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, il quale ha disposto un inasprimento delle pene previste per i reati di cui agli artt. 2, 4, 5, 8, 10, 10-bise 10-terd.lgs. n. 74 del 2000: il comma 3 dello stesso art. 39, infatti, aveva previsto ab initioche l’ efficacia delle modifiche in materia penale previste dal decreto - legge fosse posticipata al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione (verificatasi il25.12.2019).

Di conseguenza, a leggere i capi di imputazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], i reati più gravi, tra quelli per cui si procede, sono i reatiprevisti dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 , che, sebbene puniticon pene edittali analoghe a quelle previste per il reato di cui all’art. 8 dello stesso d.lgs., sono nel caso di specie ulteriormente aggravati ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis, che prevede una circostanza ad effetto speciale.

Pur tuttavia, i due giudici in conflitto – che concordano circa l’individuazione della fattispecie di reato più grave tra quell e conness e e sul criterio di determinazione della competenza per territorio – divergono, invece, nella individuazione concreta dell’autorità giudiziaria competente.

La difformità di conclusioni cui giungono è dovuta essenzialmente al fatto che il g.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] circoscrive le ipotesi di reato in cui è contestata l’aggravante di cui all’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 a quelle contestate ai capi 5), 6) e 7) dell’imputazione, che, tutte commesse nel territorio di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lo hanno indotto a restituire gli atti al P.M. di [OSCURATO:PERSONA], il quale li ha conseguentemente trasmessi al P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Senonché il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, aggravato ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 risultava contestato sin dall’inizio anche ai capi 3) e 4) dell’imputazione, con riferimento a condotte che sarebbero state commesse nel territorio di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il reato di cui al capo 3) è –tra le dichiarazioni fraudolente in questione –quello commesso per primo in ordine cronologico.

Di conseguenza, è esatta la conclusione cui approda il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] quando afferma che la competenza per territorio spetta, ex art. 16 cod. proc. pen.,al giudice del luogo in cui è stato commesso il primo reato di pari gravità, che nel caso di specie è da individuarsi nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’interno delcui territorio – secondo l’imputazione – il contribuente del capo 3) ha il suo domicilio fiscale (art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000).

3. Il conflitto di competenza, pertanto, deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui devono essere trasmessi gli atti.

Alla risoluzione del conflitto, consegue, che debba trovare applicazione l’art. 32, comma 3, cod. proc. pen., circa l’efficacia della misura cautelare reale.

P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: CEGLIA Domenico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] COLANDREA Maurizio,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Achille,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] IODICE Carmine,nato ad Airola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] VOTINO Maurizio,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditala requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; udito i difensori, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inconfigurabilità del conflitto, e l’avv ocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è rimesso alla decisione della Corte; [OSCURATO:PERSONA] 1 Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame di un decreto di sequestro preventivo emesso il 7.10.2024 dal g.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato conflitto negativo di competenza. L’ordinanza premette che in data 8.4.2021 il g.i.p.del [OSCURATO:PERSONA], investito di una richiesta di sequestro preventivo nel medesimo procedimento, dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendocome più gravi i reati di cui ai capi 5),6) e 7 ) della provvisoria imputazione , relativi a ipotesi delittuose di cui all'art. 2 d.lgs. n.74 del 2000, aggravati dalla circostanza ad effetto speciale ai sensi dell'art.13-bis, co mma 3, dello stesso decreto legislativo. Trattandosi di reati commessi nel territorio di competenza di diverso tribunale,restituiva gli atti al pubblico ministero, che litrasmetteva al g.i.p. del Tribunale di Napoli nord , il quale ultimo emetteva il decreto di sequestro preventivo oggetto di impugnazione. Il Tribunale del riesame, riconoscendo la correttezza del ragionamento del g.i.p. del [OSCURATO:PERSONA] quanto all'individuazione del reato più grave, ha rilevato,tuttavia, che tale reato è contestato , oltre che ai capi 5 ) , 6 ) , 7 ) , anche ai capi 3),4), 13) e 14 ) d ella imputazione provvisoria. Ciò posto, ha considerato che nel caso di specie lacompetenza per territorio derivante dalla connessione va determinata ai sensi dell'art.16 cod. proc . pen ., in virtù del quale la competenza per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Nelcaso di specie, il primo reato è stato commesso nel territorio d el Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],dovendosi individuare in quello di cui al capo 3) , com messo fino al 19/10/2017 a [OSCURATO:PERSONA] S annita . Di conseguenza , il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevatoconflitto negativo di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve ritenersi che sia ravvisabile, nel caso di specie, un conflitto di competenza riconducibile alla previsione di cui all’art. 28, comma 2, cod. proc. pen. Ilcontrasto di determinazioni inerenti alla competenza può manifestarsi, non soltanto nella fase processuale di cognizione, ma anche nel segmento procedimentale ad essa precedente delle indagini preliminari. Lagiurisprudenza di legittimità haprecisato che può ravvisarsi un caso analogo di conflitto, da risolvere ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., che non è definito dal legislatore in modo preciso e tassativo per l'impossibilità di predeterminarne a priori il contenuto a fronte dell'estrema variabilità di situazioni processuali di contrasto coinvolgenti la competenza, allorché il dissenso tra giudici diversi relativamente al medesimo fatto dia luogo ad una stasi procedurale, rimovibile soltanto attraverso la individuazione del giudice competente al compimento di specifici atti. È, infatti, costante l'affermazione che limita l'ambito applicativo dell'art. 28 cod. proc. pen., comma 2, ai casi di contrasto tra giudici da cui derivi una condizione di paralisi dell'attività processuale in dipendenza del dissenso insorto tra due organi giurisdizionali rispetto all'adozione di provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale(da ultimo, Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278360 –01, spec. in motivazione) Non costituisce ostacolo alla rilevazione del conflitto la circostanza della sua emersione nel corso delle indagini preliminari. È ben vero che all'iniziativa del giudice che nega la competenza e solleva il conflitto non può assegnarsi la funzione di provocare l'individuazione della competenza ai fini della futura celebrazione del giudizio principale, perché il giudice per le indagini preliminari è chiamato a pronunciarsi ai fini del compimento di singoli specifici atti processuali e non ad esercitare una potestà cognitiva che investa la fondatezza dell'accusa in funzione di definizione del processo; conseguentemente, è abilitato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto "limitatamente al provvedimento richiestogli" secondo la previsione testuale dell'art. 22, comma 2, cod. proc. pen. Tuttavia, pur nell'indiscussa validità di tale principio, è proprio in riferimento alla determinazione del giudice legittimato a provvedere sull'emissione della misura cautelare, quindi in relazione al "provvedimento richiesto",che nel caso specifico è insorto il contrasto e che necessita un intervento decisorio (cfr., ancora, Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, cit.). E, nei medesimi termini, si è espressa questa Corte, per venire al caso di specie, proprio in una pronuncia relativa ad una ipotesi per la quale era intervenuta declinazione di competenza da parte del tribunale del riesame in relazione all'adozione di provvedimento cautelare, alla luce della quale può affermarsi che si configuraun'ipotesi di conflitto negativo di competenza qualora il tribunale del riesame, investito del gravame avverso un provvedimento cautelare disposto dal giudice per le indagini preliminari di un tribunale distrettuale, ritenga la competenza dialtro giudice per le indagini preliminari di diverso distretto di corte d’appello, atteso che tale declinatoria di competenza, seppure resa in fase pre- processuale, determina uno stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto (cfr. Sez. 1, n. 17100 del 13/3/2019, Tribunale riesame Bolzano, Rv. 275482 -01). 2 Ciò premesso, non c’è contrasto, nel merito, tra i due giudici in conflitto circa il fatto che quello di cui agli artt. 2, 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 sia il reato più grave e che i reati contestati siano connessi ex art. 16 cod. proc. pen. L’assunto è condivisibile, a partire dalla premessa, ben individuata dal g.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che tutti i reati contestati si sono consumati non oltre il 2.12.2019 e, quindi, prima dell’entrata in vigore delle modifiche intervenute con l’art. 39, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, il quale ha disposto un inasprimento delle pene previste per i reati di cui agli artt. 2, 4, 5, 8, 10, 10-bise 10-terd.lgs. n. 74 del 2000: il comma 3 dello stesso art. 39, infatti, aveva previsto ab initioche l’ efficacia delle modifiche in materia penale previste dal decreto - legge fosse posticipata al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione (verificatasi il25.12.2019). Di conseguenza, a leggere i capi di imputazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], i reati più gravi, tra quelli per cui si procede, sono i reatiprevisti dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 , che, sebbene puniticon pene edittali analoghe a quelle previste per il reato di cui all’art. 8 dello stesso d.lgs., sono nel caso di specie ulteriormente aggravati ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis, che prevede una circostanza ad effetto speciale. Pur tuttavia, i due giudici in conflitto – che concordano circa l’individuazione della fattispecie di reato più grave tra quell e conness e e sul criterio di determinazione della competenza per territorio – divergono, invece, nella individuazione concreta dell’autorità giudiziaria competente. La difformità di conclusioni cui giungono è dovuta essenzialmente al fatto che il g.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] circoscrive le ipotesi di reato in cui è contestata l’aggravante di cui all’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 a quelle contestate ai capi 5), 6) e 7) dell’imputazione, che, tutte commesse nel territorio di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lo hanno indotto a restituire gli atti al P.M. di [OSCURATO:PERSONA], il quale li ha conseguentemente trasmessi al P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Senonché il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, aggravato ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 risultava contestato sin dall’inizio anche ai capi 3) e 4) dell’imputazione, con riferimento a condotte che sarebbero state commesse nel territorio di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il reato di cui al capo 3) è –tra le dichiarazioni fraudolente in questione –quello commesso per primo in ordine cronologico. Di conseguenza, è esatta la conclusione cui approda il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] quando afferma che la competenza per territorio spetta, ex art. 16 cod. proc. pen.,al giudice del luogo in cui è stato commesso il primo reato di pari gravità, che nel caso di specie è da individuarsi nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’interno delcui territorio – secondo l’imputazione – il contribuente del capo 3) ha il suo domicilio fiscale (art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000). 3. Il conflitto di competenza, pertanto, deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui devono essere trasmessi gli atti. Alla risoluzione del conflitto, consegue, che debba trovare applicazione l’art. 32, comma 3, cod. proc. pen., circa l’efficacia della misura cautelare reale. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice
Decreto Cassazione n. 24900/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris