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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36743/2022

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NANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12478/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, p.zza Prati degli Strozzi n.22; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di par- tecipare all'eventuale udienza di discussione; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] 4e dell'Abruzzo, n.470/4/2014 depositata il 6 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.139/1/10 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Teramo che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento per IVA, II.DD. e IRAP relativo all'anno di im- posta 2004.

2. Le riprese facevano seguito ad invito di comparizione per giustificare lo scostamento tra dichiarazione per il periodo di imposta e studio di settore applicabile.

Il giudice di prime cure condivideva la prospetta- zione della società ritenendo decisivo il fatto che l'Amministrazione fi- nanziaria non avesse subito un danno effettivo in conseguenza della condotta posta in essere dalla contribuente.

Al contrario la CTR accer- tava l'assoluta discrezionalità ed arbitrarietà con la quale la società provvedeva ad imputare all'esercizio 2003 e successivamente al 2004 ricavi e costi privi di riferimenti certi e precisi, al solo scopo di effettuare una pianificazione fiscale favorevole del reddito di impresa e relative imposte, e confermava le riprese.

3. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione la contri- buente affidato a tre motivi, cui l'Agenzia delle Entrate replica con mera comparsa di costituzione in giudizio, ai fini dell'eventuale partecipa- zione all'udienza di discussione.

Da ultimo, la ricorrente deposita istanza di sospensione del processo Considerato che:

4. Con istanza depositata in data 7.10.2022 la contribuente ha chiesto 5- 4c la sospensione del processo ex arti*, comma 5, della

I. 31 agosto 2022 n.130 al fine di poter procedere alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata del giudizio e occorre provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte: sospende il processo ex art.5 commi 7 e 10 della

I. n.130/2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma in data 14 ottobre 2022 DITOSITATO r CACTt.i F P Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12478/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, p.zza Prati degli Strozzi n.22; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di par- tecipare all'eventuale udienza di discussione; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] 4e dell'Abruzzo, n.470/4/2014 depositata il 6 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.139/1/10 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Teramo che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento per IVA, II.DD. e IRAP relativo all'anno di im- posta 2004. 2. Le riprese facevano seguito ad invito di comparizione per giustificare lo scostamento tra dichiarazione per il periodo di imposta e studio di settore applicabile. Il giudice di prime cure condivideva la prospetta- zione della società ritenendo decisivo il fatto che l'Amministrazione fi- nanziaria non avesse subito un danno effettivo in conseguenza della condotta posta in essere dalla contribuente. Al contrario la CTR accer- tava l'assoluta discrezionalità ed arbitrarietà con la quale la società provvedeva ad imputare all'esercizio 2003 e successivamente al 2004 ricavi e costi privi di riferimenti certi e precisi, al solo scopo di effettuare una pianificazione fiscale favorevole del reddito di impresa e relative imposte, e confermava le riprese. 3. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione la contri- buente affidato a tre motivi, cui l'Agenzia delle Entrate replica con mera comparsa di costituzione in giudizio, ai fini dell'eventuale partecipa- zione all'udienza di discussione. Da ultimo, la ricorrente deposita istanza di sospensione del processo Considerato che: 4. Con istanza depositata in data 7.10.2022 la contribuente ha chiesto 5- 4c la sospensione del processo ex arti*, comma 5, della I. 31 agosto 2022 n.130 al fine di poter procedere alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata del giudizio e occorre provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte: sospende il processo ex art.5 commi 7 e 10 della I. n.130/2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma in data 14 ottobre 2022 DITOSITATO r CACTt.i F P Il
Sentenza Cassazione n. 36743/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris