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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34931/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 26976/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso,elettivamente d omiciliat o in ROMA, via Celimontana n. 38 ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MONTEFIORI e Luca RICCARDI, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura speciale in calce al controricorso e elettivamente domiciliat i in ROMA , Via dei Gracchi n. 137presso lo studio Montefiori- cucina ; - c ontroricorren t i - r icorrenti incidentali - per la cassazione della sentenza n. 1648/2021della Corte d’appello di Bologna pubblicata in data 30 giugno 2021; CC 5 luglio2024 Ric. 26976del 2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I.Ambrosi udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2024 dal la Consigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. Con atto di citazione del luglio2010, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna, Sezione distaccata di Faenza, gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare la loro responsabilitàprofessionale relativamente all’attività da essi prestata in una causa proposta in sua rappresentanza ed interesse neiconfronti della ditta [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]. per i vizi della cosa venduta (ciclomotore [OSCURATO:SOCIETA] acquistato nel luglio 2001 ) e per conseguenza, ottenere il risarcimento deidanni patiti.

L’attorededusse in fatto che i convenuti non avevano fornito alcuna utile informazione sull’andamento del giudizio e che gli stessi avevano falsamente riferito del buon esito, senza rendergli noto che esso era stato deciso con una sentenza a sé sfavorevole, non consentendogli neppure di proporre appello.

Si costitu irono gli avvocati convenuti contestando nel merito la domanda e negando di non aver informato l’attore sull’andamento del giudizio e che la decisione di non proporre appello fu presa di comune accordo conil predetto.

Il Tribunale con sentenza n. 171 del 2011 accolse la domanda e condannò i convenuti al risarcimento del danno.

2. G li avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propose ro appello dinanzi alla Corte territoriale di Bologna;si costituì resistendo al gravame e proponendo appello incidentale,l’originario attore [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello accolse l’appello principale ed in riforma della sentenza di prime cure, pur riconoscendo la responsabilità dei professionisti, respinse la domanda per mancata prova del nocumento subito nonché l’appello incidentale propost o da [OSCURATO:PERSONA] i , condannando quest’ultimoal rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti.

CC 5 luglio2024 Ric. 26976del 2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I.Ambrosi 3.Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi;resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e,a loro volta, propongono ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ..

Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato distinte e rispettive memorie.

Motividella decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale , il ricorrente lamenta l’“omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”; in particolare, contesta quanto ritenuto dalla Corte d’appello che, dopo aver affermato “condivisibilmente” che gli appellanti non avevano fornito prova circa l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti del cliente, ha osservato che « in ordine alla circostanza relativa alla mancata comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza» (…) , « le argomentazioni di parte appellante non appaiono supportate da alcun elemento che consenta di affermare l’avvenuto rispetto di tale onere di comunicazione» concludendo nell’affermare “in modo francamente sorprendente” a parere dell’odierno ricorrente, che l’accertamento della responsabilità invocata «implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudizialeche avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita».

In proposito, osserva che “un conto sono i danni derivanti dalla (sola) omessa comunicazione, altro i pregiudizi derivanti dalla imperita o negligente conduzione della causa e dalla impossibilità di interporre appello a causa della omessa doverosa informazione” e la prova di essi si evince dal costo della sosta del mezzo presso la ditta Tozzi (2 Euro al giorno), costo che avrebbe potuto essere evitato, quanto meno a far data dalla pubblicazione della sentenza sino alla data del precetto, attesoche, se fosse stato informato, il cliente si sarebbe attivato per attenuare le conseguenze pregiudizievoliin oggetto.

Sostiene CC 5 luglio2024 Ric. 26976del 2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I.Ambrosi di aver fornito la prova della prognosi favorevole sia in relazione a lla domanda contro la convenuta società produttrice del motoveicolo, [OSCURATO:SOCIETA], (nell’aver posto la domanda contrattuale anziché extracontrattuale con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva della convenuta)sia nei confronti della convenuta ditta venditrice [OSCURATO:PERSONA] (nel non aver erroneamentechiesto al teste Morini se l’attore avesse denunciato al venditore il vizio più grave lamentato ovvero l’ondeggiamento dello scooter)e quindi di aver allegato fatti e documenti volti a dimostrare che il gravame avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolto.

2. Con ilsecondo motivo, il ricorrente censura la “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176– 2236 – 1223 - 2697 c.c. e 11 2, 11 5 e 116 in relazione all’art. 360, co. 1, n° 3 c.p.c.per avere la Corte di appello ritenuto non provati i danni conseguenti all’inadempimento dell’obbligo di informare il cliente circa l’esito della causa”; in particolare,denuncia come erronea la soluzione prescelta dalla Corte d’appello che, da una parte , ha ritenuto provato l’inadempimento all’obbligo informativo e dall’altra, ha giudicato non assolto l’onere probatorio gravante sul ricorrente violando le regole che presidiano i criteri di riparto dell’onere probatoriosia in ambito contrattuale che aquiliano.

3. Con il terzo motivo , il ricorrente lamenta “in ordine al rigetto dell’appello incidentale” la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. in relazione all’art. 360, n° 3 c.p.c.” per violazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2043 – 2056 – 2059 c.c. 43 - 380 c.p. per avere la Corte di appello ritenuto non provato il danno, il nesso causale e l’elemento soggettivo del reato”; in particolare, il r i corrente assume di aver correttamente invocato la perdita di chance, denunciato che il dolo del patrocinio infedele non è dolo specifico e che le regole del nesso causale nell’accertamento del reato in sede civile sono quelle proprie del giudizio civile da accertarsi secondo il criterio del “ più probabile che non” e che , infine,i professionisti non hanno fornito alcuna prova circa l’adempimento dell’obbligo informativo su di loro gravante né che la rinuncia all’appello sarebbe stata concordata con il cliente.

CC 5 luglio2024 Ric. 26976del 2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I.Ambrosi

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale , gli odierni controricorrenti denunciano,in modo condizionato, la “ Violazione degli artt.1176– 2236 – 1223 - 2697 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n° 3 c.p.c. assumendo di aver fornito elementi da cui desumere l’assolvimento dell’obbligo informativo nei confronti del cliente Pratolesi”. 5.Venendo all’esame del ricorso principale, i primi due motivi, come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, da esaminare congiuntamente per il vincolo di evidente di connessione, sono fondati per quanto di ragione nei limiti e per le considerazioni di seguito illustrate.

5.1. Giova il richiamo al percorso motivazionale tracciato dallaCorte bolognese, la qualeha ritenuto, sulla base delle allegazioni e della istruttoria esperita, non sussistere elementi ch e consentissero di affermare la responsabilità dei due professionisti, affermando in via generale che «tutti gli atti del procedimento risultano essere stati tempestivamente prodotti, di talché non può affermarsi un inadempimento relativo allo svolgimento dell’attività difensiva,né risultano evidenti carenze nel contenuto degli atti giudiziari predisposti nell’interesse dell’appellato che consentano di accedere alla prospettazione da questi sostenuta» (pag. 3 della sentenza impugnata).

Più in particolare , quanto alla asserita «circostanza della mancata comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza», la Corte d’appello ha ritenuto, per un verso , che le argomentazioni degli appellanti non apparivano « supportate da alcun elemento che consenta di affermare l’avvenuto rispetto di tale onere di informazione» e che alcun riscontro aveva trovato la questione relativa al fatto che la mancata proposizione dell’appello era conseguita ad una scelta condivisa tra difensori e cliente ; per l’altroverso, ha osservato che la invocata responsabilità implicava «una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale» che avrebbe dovuto essere proposta e seguita secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale ha poi escluso che «nelle difese dell’appellato » fosse «reperibile alcuna considerazione che consenta diritenere soddisfatto CC 5 luglio2024 Ric. 26976del 2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I.Ambrosi il previsto onere, posto che difetta radicalmente ogni considerazione circa lanecessaria valutazione prognostica positiva, in difetto della quale non può ritenersi sussistere il nesso causale tra l’inadempimento ed il danno lamentato.

Ha pure ritenuto che grava sul cliente - creditore, che lamenti l’inadempimento da parte del professionista della propria obbligazione, l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base aiquali il giudice possa valutare se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività svolta dalprofessionista possa essere giudicata sufficiente.

Dunque , l’attore dovrà provare non solo di aver subito un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale in relazione ad un affermato giudizio prognostico di segno positivo circa la fondatezza dell’azione non coltivata dal difensore.» (pag. 4 della sentenza impugnata, dove pure è richiamato l’arresto Cass. Sez. 3 n. 3355/2014). 5.2.Tanto richiamato, va osservato che sebbene la Corte bolognese avesseaffermato che i difensori non avevano provato n é di aver comunicato l’avvenuto deposito della sentenza n é che la mancata proposizione dell’appello era stata frutto di una scelta comune tra difensori e cliente, allo stesso tempo, ha tuttavia ritenuto che l’onere della prova sulla valutazione prognostica positiva circa l’esito favorevole dell’azione giudiziale non fosse stato fornito dal cliente, ritenendoche « Tale prova, come detto, n on risulta fornita nel caso di specie laddove la responsabilità è stata ritenuta mera conseguenza della mancata informazione circa il deposito della sentenza e dunque mera conseguenza della mancata proposizione dell’appello» (pag. 5 della sentenza impugnata).

IlGiudice d’appello così decidendo ha quindi tralasciato, con evidente difetto di omesso esame in fattoe non corretta applica zione del le norme di riparto degli oneri probatori, di procedere ad un accertamento,in concreto, limitandosi in modo del tutto assertivo ad escludere che l’attore originario avesse fornito «alcuna allegazione che consenta di affermare il nesso di causalità tra la mancata informativa circa il deposito della sentenza e la scadenza del termine per appellare ed il danno lamentato in relazione a tale CC 5 luglio2024 Ric. 26976del 2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I.Ambrosi mancata impugnazione» (pag. 6 della sentenza impugnata) e non esaminando, viceversa , le specifiche allegazioni fornite dallo stesso a ttore con cuiaveva documentato una serie di fatti e circostanze: - il costo della sosta del motoveicolo presso la ditta Tozzi, per 2 Euro al giorno , e la transazione intervenuta in merito tra l’attore e la stessa ditta venditrice (doc. alleg. 6), nonché gli ulteriori fatti e circostanze dedotti , e cioè l’aver proposto la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale e non aquiliana nel denunciareil vizio di produzione (ondeggiamento anomalo dello scooter) sia nei confronti del la convenuta società produttrice del motoveicolo, [OSCURATO:SOCIETA] (doc. alleg. 8) sia nei confronti della convenuta ditta venditrice,[OSCURATO:PERSONA] (doc. alleg. nn. 9 - 11) , circostanze discusse tra le parti e decisive, volte a fornire la prova della prognosi favorevole peril gravame che, se fosse statotempestivamente proposto, avrebbe avuto probabilità di successononché il nesso tra l’inadempimento all’obbligo di informazione , già accertato dai giudici di merito, e il danno lamentato.

Dall’accoglimento per quanto di ragione dei primi due motivi di ricorso principale, discende l’assorbimento del terzo.

6. Venendo all’esame del ricorso incidentale, l’unico motivo proposto va disattesoperché non fondato.

I ricorrenti incidentali tendono con esso a veicolare nel presente giudizio u n’ alternativa ricostruzione di quanto accertato dai giudici di merito, i quali hanno concordemente affermato la condotta inadempiente dei professionisti ed in particolare, la Corte d’appello in proposito ha osservato che le argomentazioni dei professionisti (ovvero dellaparte allora appellante) « non appaiono supportate da alcun elemento che consenta di affermare l’avvenuto rispetto di taleonere di comunicazione» (pag. 3 della sentenza impugnata).

Alla luce degli accertamenti svolti nel merito non può sostenersi, quindi, come pretenderebbero i ricorrenti incidentali, di aver fornito elementi istruttori utili a dimostrare di aver assoltol’obbligo informativo nei confronti del cliente Pratolesi, comunicandogli l’esito della sentenza di soccombenza nei confronti delle ditte Tozzi e [OSCURATO:SOCIETA],tenuto conto che sia CC 5 luglio2024 Ric. 26976del 2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I.Ambrosi in prime che insecondo cure, è emerso il contrario, con la differenza che il Tribunale ha liquidato il danno derivante dall’inadempimento mentre la Corte d’appellolo ha negato sull’errato presupposto che il nocumento fosse indimostrato. 7.In conclusione, il ricorso principale va accolto in relazione ai motivi primo e secondo nei sensi di cui in motivazione, assorbito il terzo, viceversa l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato è rigettato, la sentenza va cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna , in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso dai medesimi proposto, a norma del comma 1-quater dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 (Cass., Sez.

U., 20/02/2020, n. 4315).

Per questi motivi La Corte accogliei primi due motivi del ricorso principale nei sensi precisati in motivazione, il terzo assorbito,rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 26976/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso,elettivamente d omiciliat o in ROMA, via Celimontana n. 38 ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MONTEFIORI e Luca RICCARDI, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura speciale in calce al controricorso e elettivamente domiciliat i in ROMA , Via dei Gracchi n. 137presso lo studio Montefiori- cucina ; - c ontroricorren t i - r icorrenti incidentali - per la cassazione della sentenza n. 1648/2021della Corte d’appello di Bologna pubblicata in data 30 giugno 2021; CC 5 luglio2024 Ric. 26976del 2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2024 dal la Consigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con atto di citazione del luglio2010, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna, Sezione distaccata di Faenza, gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare la loro responsabilitàprofessionale relativamente all’attività da essi prestata in una causa proposta in sua rappresentanza ed interesse neiconfronti della ditta [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]. per i vizi della cosa venduta (ciclomotore [OSCURATO:SOCIETA] acquistato nel luglio 2001 ) e per conseguenza, ottenere il risarcimento deidanni patiti. L’attorededusse in fatto che i convenuti non avevano fornito alcuna utile informazione sull’andamento del giudizio e che gli stessi avevano falsamente riferito del buon esito, senza rendergli noto che esso era stato deciso con una sentenza a sé sfavorevole, non consentendogli neppure di proporre appello. Si costitu irono gli avvocati convenuti contestando nel merito la domanda e negando di non aver informato l’attore sull’andamento del giudizio e che la decisione di non proporre appello fu presa di comune accordo conil predetto. Il Tribunale con sentenza n. 171 del 2011 accolse la domanda e condannò i convenuti al risarcimento del danno. 2. G li avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propose ro appello dinanzi alla Corte territoriale di Bologna;si costituì resistendo al gravame e proponendo appello incidentale,l’originario attore [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello accolse l’appello principale ed in riforma della sentenza di prime cure, pur riconoscendo la responsabilità dei professionisti, respinse la domanda per mancata prova del nocumento subito nonché l’appello incidentale propost o da [OSCURATO:PERSONA] i , condannando quest’ultimoal rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti. CC 5 luglio2024 Ric. 26976del 2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi 3.Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi;resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e,a loro volta, propongono ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ.. Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato distinte e rispettive memorie. Motividella decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale , il ricorrente lamenta l’“omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”; in particolare, contesta quanto ritenuto dalla Corte d’appello che, dopo aver affermato “condivisibilmente” che gli appellanti non avevano fornito prova circa l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti del cliente, ha osservato che « in ordine alla circostanza relativa alla mancata comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza» (…) , « le argomentazioni di parte appellante non appaiono supportate da alcun elemento che consenta di affermare l’avvenuto rispetto di tale onere di comunicazione» concludendo nell’affermare “in modo francamente sorprendente” a parere dell’odierno ricorrente, che l’accertamento della responsabilità invocata «implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudizialeche avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita». In proposito, osserva che “un conto sono i danni derivanti dalla (sola) omessa comunicazione, altro i pregiudizi derivanti dalla imperita o negligente conduzione della causa e dalla impossibilità di interporre appello a causa della omessa doverosa informazione” e la prova di essi si evince dal costo della sosta del mezzo presso la ditta Tozzi (2 Euro al giorno), costo che avrebbe potuto essere evitato, quanto meno a far data dalla pubblicazione della sentenza sino alla data del precetto, attesoche, se fosse stato informato, il cliente si sarebbe attivato per attenuare le conseguenze pregiudizievoliin oggetto. Sostiene CC 5 luglio2024 Ric. 26976del 2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi di aver fornito la prova della prognosi favorevole sia in relazione a lla domanda contro la convenuta società produttrice del motoveicolo, [OSCURATO:SOCIETA], (nell’aver posto la domanda contrattuale anziché extracontrattuale con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva della convenuta)sia nei confronti della convenuta ditta venditrice [OSCURATO:PERSONA] (nel non aver erroneamentechiesto al teste Morini se l’attore avesse denunciato al venditore il vizio più grave lamentato ovvero l’ondeggiamento dello scooter)e quindi di aver allegato fatti e documenti volti a dimostrare che il gravame avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolto. 2. Con ilsecondo motivo, il ricorrente censura la “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176– 2236 – 1223 - 2697 c.c. e 11 2, 11 5 e 116 in relazione all’art. 360, co. 1, n° 3 c.p.c.per avere la Corte di appello ritenuto non provati i danni conseguenti all’inadempimento dell’obbligo di informare il cliente circa l’esito della causa”; in particolare,denuncia come erronea la soluzione prescelta dalla Corte d’appello che, da una parte , ha ritenuto provato l’inadempimento all’obbligo informativo e dall’altra, ha giudicato non assolto l’onere probatorio gravante sul ricorrente violando le regole che presidiano i criteri di riparto dell’onere probatoriosia in ambito contrattuale che aquiliano. 3. Con il terzo motivo , il ricorrente lamenta “in ordine al rigetto dell’appello incidentale” la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. in relazione all’art. 360, n° 3 c.p.c.” per violazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2043 – 2056 – 2059 c.c. 43 - 380 c.p. per avere la Corte di appello ritenuto non provato il danno, il nesso causale e l’elemento soggettivo del reato”; in particolare, il r i corrente assume di aver correttamente invocato la perdita di chance, denunciato che il dolo del patrocinio infedele non è dolo specifico e che le regole del nesso causale nell’accertamento del reato in sede civile sono quelle proprie del giudizio civile da accertarsi secondo il criterio del “ più probabile che non” e che , infine,i professionisti non hanno fornito alcuna prova circa l’adempimento dell’obbligo informativo su di loro gravante né che la rinuncia all’appello sarebbe stata concordata con il cliente. CC 5 luglio2024 Ric. 26976del 2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi 4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale , gli odierni controricorrenti denunciano,in modo condizionato, la “ Violazione degli artt.1176– 2236 – 1223 - 2697 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n° 3 c.p.c. assumendo di aver fornito elementi da cui desumere l’assolvimento dell’obbligo informativo nei confronti del cliente Pratolesi”. 5.Venendo all’esame del ricorso principale, i primi due motivi, come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, da esaminare congiuntamente per il vincolo di evidente di connessione, sono fondati per quanto di ragione nei limiti e per le considerazioni di seguito illustrate. 5.1. Giova il richiamo al percorso motivazionale tracciato dallaCorte bolognese, la qualeha ritenuto, sulla base delle allegazioni e della istruttoria esperita, non sussistere elementi ch e consentissero di affermare la responsabilità dei due professionisti, affermando in via generale che «tutti gli atti del procedimento risultano essere stati tempestivamente prodotti, di talché non può affermarsi un inadempimento relativo allo svolgimento dell’attività difensiva,né risultano evidenti carenze nel contenuto degli atti giudiziari predisposti nell’interesse dell’appellato che consentano di accedere alla prospettazione da questi sostenuta» (pag. 3 della sentenza impugnata). Più in particolare , quanto alla asserita «circostanza della mancata comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza», la Corte d’appello ha ritenuto, per un verso , che le argomentazioni degli appellanti non apparivano « supportate da alcun elemento che consenta di affermare l’avvenuto rispetto di tale onere di informazione» e che alcun riscontro aveva trovato la questione relativa al fatto che la mancata proposizione dell’appello era conseguita ad una scelta condivisa tra difensori e cliente ; per l’altroverso, ha osservato che la invocata responsabilità implicava «una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale» che avrebbe dovuto essere proposta e seguita secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale ha poi escluso che «nelle difese dell’appellato » fosse «reperibile alcuna considerazione che consenta diritenere soddisfatto CC 5 luglio2024 Ric. 26976del 2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi il previsto onere, posto che difetta radicalmente ogni considerazione circa lanecessaria valutazione prognostica positiva, in difetto della quale non può ritenersi sussistere il nesso causale tra l’inadempimento ed il danno lamentato. Ha pure ritenuto che grava sul cliente - creditore, che lamenti l’inadempimento da parte del professionista della propria obbligazione, l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base aiquali il giudice possa valutare se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività svolta dalprofessionista possa essere giudicata sufficiente. Dunque , l’attore dovrà provare non solo di aver subito un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale in relazione ad un affermato giudizio prognostico di segno positivo circa la fondatezza dell’azione non coltivata dal difensore.» (pag. 4 della sentenza impugnata, dove pure è richiamato l’arresto Cass. Sez. 3 n. 3355/2014). 5.2.Tanto richiamato, va osservato che sebbene la Corte bolognese avesseaffermato che i difensori non avevano provato n é di aver comunicato l’avvenuto deposito della sentenza n é che la mancata proposizione dell’appello era stata frutto di una scelta comune tra difensori e cliente, allo stesso tempo, ha tuttavia ritenuto che l’onere della prova sulla valutazione prognostica positiva circa l’esito favorevole dell’azione giudiziale non fosse stato fornito dal cliente, ritenendoche « Tale prova, come detto, n on risulta fornita nel caso di specie laddove la responsabilità è stata ritenuta mera conseguenza della mancata informazione circa il deposito della sentenza e dunque mera conseguenza della mancata proposizione dell’appello» (pag. 5 della sentenza impugnata). IlGiudice d’appello così decidendo ha quindi tralasciato, con evidente difetto di omesso esame in fattoe non corretta applica zione del le norme di riparto degli oneri probatori, di procedere ad un accertamento,in concreto, limitandosi in modo del tutto assertivo ad escludere che l’attore originario avesse fornito «alcuna allegazione che consenta di affermare il nesso di causalità tra la mancata informativa circa il deposito della sentenza e la scadenza del termine per appellare ed il danno lamentato in relazione a tale CC 5 luglio2024 Ric. 26976del 2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi mancata impugnazione» (pag. 6 della sentenza impugnata) e non esaminando, viceversa , le specifiche allegazioni fornite dallo stesso a ttore con cuiaveva documentato una serie di fatti e circostanze: - il costo della sosta del motoveicolo presso la ditta Tozzi, per 2 Euro al giorno , e la transazione intervenuta in merito tra l’attore e la stessa ditta venditrice (doc. alleg. 6), nonché gli ulteriori fatti e circostanze dedotti , e cioè l’aver proposto la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale e non aquiliana nel denunciareil vizio di produzione (ondeggiamento anomalo dello scooter) sia nei confronti del la convenuta società produttrice del motoveicolo, [OSCURATO:SOCIETA] (doc. alleg. 8) sia nei confronti della convenuta ditta venditrice,[OSCURATO:PERSONA] (doc. alleg. nn. 9 - 11) , circostanze discusse tra le parti e decisive, volte a fornire la prova della prognosi favorevole peril gravame che, se fosse statotempestivamente proposto, avrebbe avuto probabilità di successononché il nesso tra l’inadempimento all’obbligo di informazione , già accertato dai giudici di merito, e il danno lamentato. Dall’accoglimento per quanto di ragione dei primi due motivi di ricorso principale, discende l’assorbimento del terzo. 6. Venendo all’esame del ricorso incidentale, l’unico motivo proposto va disattesoperché non fondato. I ricorrenti incidentali tendono con esso a veicolare nel presente giudizio u n’ alternativa ricostruzione di quanto accertato dai giudici di merito, i quali hanno concordemente affermato la condotta inadempiente dei professionisti ed in particolare, la Corte d’appello in proposito ha osservato che le argomentazioni dei professionisti (ovvero dellaparte allora appellante) « non appaiono supportate da alcun elemento che consenta di affermare l’avvenuto rispetto di taleonere di comunicazione» (pag. 3 della sentenza impugnata). Alla luce degli accertamenti svolti nel merito non può sostenersi, quindi, come pretenderebbero i ricorrenti incidentali, di aver fornito elementi istruttori utili a dimostrare di aver assoltol’obbligo informativo nei confronti del cliente Pratolesi, comunicandogli l’esito della sentenza di soccombenza nei confronti delle ditte Tozzi e [OSCURATO:SOCIETA],tenuto conto che sia CC 5 luglio2024 Ric. 26976del 2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I.Ambrosi in prime che insecondo cure, è emerso il contrario, con la differenza che il Tribunale ha liquidato il danno derivante dall’inadempimento mentre la Corte d’appellolo ha negato sull’errato presupposto che il nocumento fosse indimostrato. 7.In conclusione, il ricorso principale va accolto in relazione ai motivi primo e secondo nei sensi di cui in motivazione, assorbito il terzo, viceversa l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato è rigettato, la sentenza va cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna , in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso dai medesimi proposto, a norma del comma 1-quater dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 (Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315). Per questi motivi La Corte accogliei primi due motivi del ricorso principale nei sensi precisati in motivazione, il terzo assorbito,rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
Sentenza Cassazione n. 34931/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris