CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01018/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ì2>" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 8 novembre 2021_ che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale affermato che emerge chiaramente la totale assenza di collaborazione dell'imputato e non ricorrono altre circostanze tali da poter giustificare il riconoscimento delle invocate attenuanti generiche, anche in considerazione dei precedenti penali dello stesso (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso