CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 07682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti--; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Premesso che con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari ha applicato nei confronti degli odierni ricorrenti la pena di anni due e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 4 e 7 I. 895/1967, 56, 583, 585 e 703 cod. pen. e che i ricorsi per cassazione censurano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione rispetto agli elementi ascritti a carico dei due imputati; Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita i casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, e che è pertanto inammissibile la doglianza relativa alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. così come per il mancato riconoscimento delle generiche che non viene nemmeno dedotto fosse stato oggetto dell'accordo tra le parti (ex plurimis: Cass., Sez. VI, 7 novembre 2019, n. 1032, Rv. 278337; Cass., Sez. Il , 11 gennaio 2018, n. 4727, Rv. 272014); Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023