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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 34598/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Verona sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA], in proprio, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., che confermava il provvedimento impugnato, ovvero il decreto di (ispezione, perquisizione e) sequestro disposto dal pubblico Ministero presso la società [OSCURATO:SOCIETA] all'esito della cui esecuzione venivano sottoposti a sequestro (come si legge a pagina 2 dell'ordinanza impugnata) documenti vari e n. 8 esemplari di cani coinvolti nell'attività di sperimentazione svolta dalla menzionata società.

Dagli atti emerge che la [OSCURATO:PERSONA] riveste il ruolo di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] e che (come riportato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata) l'istanza di riesame sia stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella qualità suddetta.

Il ricorso deduce due profili di censura del provvedimento impugnato.

1. Il primo motivo di ricorso censura l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 262, comma 1, cod. proc. pen. atteso che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la cessazione delle esigenze probatorie, non avrebbe provveduto alla restituzione degli esemplari.

La ricorrente, sul punto, invoca l'applicazione dell'art. 262 del codice di rito, che prevede la possibilità per l'avente diritto di chiedere la restituzione di quanto in sequestro.

2. Il secondo motivo di ricorso censura l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 253, comma 1, e 125 cod. proc. pen. per motivazione apparente in punto di concreta finalità probatoria del sequestro e di necessità di vincolo ai fini dell'accertamento dei fatti.

La Procura Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto formalizzato da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, con riguardo all'ordinanza del Tribunale pronunciata, invece, su ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA], quale terzo interessato.

Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, la LAV - [OSCURATO:PERSONA] ETS, già ammessa in sede di riesame, chiedeva disporsi notifica in suo favore dell'avviso di fissazione dell'udienza al fine di espletare la propria difesa tecnica, istanza rigettata dal Presidente della terza sezione, in ragione dell'applicabilità dei principi già espressi da questa Corte, che ha recentemente affermato, in tema di riesame, che l'avviso di fissazione dell'udienza da celebrarsi a seguito di impugnazione del decreto di affidamento ex art. 260-bis cod. proc. pen. dev'essere notificato, oltre che al pubblico ministero e al difensore, al solo soggetto che ha avanzato la richiesta e non alle associazioni di cui all'art. 19- quater disp. coord. trans. cod. pen., ancorché legittimate all'impugnazione. (Sez. 3, n. 12805 del 18/02/2026, Associazione, Rv. 289843 - 02). 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per essere lo stesso formalizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], in proprio, nei confronti del provvedimento reso dal Tribunale del riesame su ricorso della società dalla stessa legalmente rappresentata. 1.1 Si osserva, infatti, che il ricorso al Tribunale del riesame, in atti, indicava espressamente che la [OSCURATO:PERSONA] agiva nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], soggetto terzo rispetto al procedimento penale, il cui interesse attuale e concreto alla proposizione del gravame risultava evidentemente correlato alla qualità di proprietario di quanto in sequestro e, per l'effetto, soggetto legittimato a chiederne la restituzione.

Diversamente, il ricorso per cassazione risulta formalizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] in proprio, ed è, peraltro, e ad ulteriore conferma di quanto sopra detto, corredato di procura non avente comunque i requisiti prescritti dall'art. 122 del codice di rito per il conferimento della procura speciale necessaria per la partecipazione al giudizio delle parti private.

Come, infatti, chiaramente affermato da questa Corte, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come sarebbe la [OSCURATO:SOCIETA] ove il ricorso fosse stato presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante (circostanza priva di un chiaro riferimento testuale nel ricorso per cassazione) varrebbe comunque la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui le stesse "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale", analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925).

Pertanto, l'odierno ricorso per cassazione risulta formalizzato da soggetto diverso da quello che ha avanzato istanza di riesame, non impugnante in quella sede, e pertanto sotto un primo profilo privo di legittimazione ad impugnare un provvedimento rispetto al quale è rimasta quiescente, ed altresì, comunque, privo di interesse attuale e concreto all'impugnazione atteso che la stessa risulta finalizzata all'ottenimento della restituzione di beni alla stessa non spettante (viceversa, spettante alla [OSCURATO:SOCIETA]), senza che neppure venga comunque dedotto in ricorso l'interesse attuale e concreto (diverso quindi dalla restituzione dei beni) della [OSCURATO:PERSONA], quale persona fisica, alla impugnazione proposta (cfr. sul punto Sez.

U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della caysp di 3inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Verona sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA], in proprio, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., che confermava il provvedimento impugnato, ovvero il decreto di (ispezione, perquisizione e) sequestro disposto dal pubblico Ministero presso la società [OSCURATO:SOCIETA] all'esito della cui esecuzione venivano sottoposti a sequestro (come si legge a pagina 2 dell'ordinanza impugnata) documenti vari e n. 8 esemplari di cani coinvolti nell'attività di sperimentazione svolta dalla menzionata società. Dagli atti emerge che la [OSCURATO:PERSONA] riveste il ruolo di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] e che (come riportato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata) l'istanza di riesame sia stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella qualità suddetta. Il ricorso deduce due profili di censura del provvedimento impugnato. 1. Il primo motivo di ricorso censura l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 262, comma 1, cod. proc. pen. atteso che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la cessazione delle esigenze probatorie, non avrebbe provveduto alla restituzione degli esemplari. La ricorrente, sul punto, invoca l'applicazione dell'art. 262 del codice di rito, che prevede la possibilità per l'avente diritto di chiedere la restituzione di quanto in sequestro. 2. Il secondo motivo di ricorso censura l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 253, comma 1, e 125 cod. proc. pen. per motivazione apparente in punto di concreta finalità probatoria del sequestro e di necessità di vincolo ai fini dell'accertamento dei fatti. La Procura Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto formalizzato da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, con riguardo all'ordinanza del Tribunale pronunciata, invece, su ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA], quale terzo interessato. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, la LAV - [OSCURATO:PERSONA] ETS, già ammessa in sede di riesame, chiedeva disporsi notifica in suo favore dell'avviso di fissazione dell'udienza al fine di espletare la propria difesa tecnica, istanza rigettata dal Presidente della terza sezione, in ragione dell'applicabilità dei principi già espressi da questa Corte, che ha recentemente affermato, in tema di riesame, che l'avviso di fissazione dell'udienza da celebrarsi a seguito di impugnazione del decreto di affidamento ex art. 260-bis cod. proc. pen. dev'essere notificato, oltre che al pubblico ministero e al difensore, al solo soggetto che ha avanzato la richiesta e non alle associazioni di cui all'art. 19- quater disp. coord. trans. cod. pen., ancorché legittimate all'impugnazione. (Sez. 3, n. 12805 del 18/02/2026, Associazione, Rv. 289843 - 02). 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per essere lo stesso formalizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], in proprio, nei confronti del provvedimento reso dal Tribunale del riesame su ricorso della società dalla stessa legalmente rappresentata. 1.1 Si osserva, infatti, che il ricorso al Tribunale del riesame, in atti, indicava espressamente che la [OSCURATO:PERSONA] agiva nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], soggetto terzo rispetto al procedimento penale, il cui interesse attuale e concreto alla proposizione del gravame risultava evidentemente correlato alla qualità di proprietario di quanto in sequestro e, per l'effetto, soggetto legittimato a chiederne la restituzione. Diversamente, il ricorso per cassazione risulta formalizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] in proprio, ed è, peraltro, e ad ulteriore conferma di quanto sopra detto, corredato di procura non avente comunque i requisiti prescritti dall'art. 122 del codice di rito per il conferimento della procura speciale necessaria per la partecipazione al giudizio delle parti private. Come, infatti, chiaramente affermato da questa Corte, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come sarebbe la [OSCURATO:SOCIETA] ove il ricorso fosse stato presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante (circostanza priva di un chiaro riferimento testuale nel ricorso per cassazione) varrebbe comunque la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui le stesse "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale", analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Pertanto, l'odierno ricorso per cassazione risulta formalizzato da soggetto diverso da quello che ha avanzato istanza di riesame, non impugnante in quella sede, e pertanto sotto un primo profilo privo di legittimazione ad impugnare un provvedimento rispetto al quale è rimasta quiescente, ed altresì, comunque, privo di interesse attuale e concreto all'impugnazione atteso che la stessa risulta finalizzata all'ottenimento della restituzione di beni alla stessa non spettante (viceversa, spettante alla [OSCURATO:SOCIETA]), senza che neppure venga comunque dedotto in ricorso l'interesse attuale e concreto (diverso quindi dalla restituzione dei beni) della [OSCURATO:PERSONA], quale persona fisica, alla impugnazione proposta (cfr. sul punto Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della caysp di 3inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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