CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02123/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catanzaro avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 15 marzo 2021 con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, operante sotto l'egida dei fratelli Gallace, nonché per vari reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 19), 20), 21), 22), 26) della contestazione provvisoria. 2. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 8, 9, 12, 16 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sulla base di elementi esterni ai capi di imputazione. Era stato per contro segnalato che: rispetto al procedimento Area 15, celebrato a Milano, erano corrispondenti le coordinate spazio-temporali dei reati associativi; in relazione al capo 2) si fa riferimento alla fase di recupero dello stupefacente in Vittuone, luogo di residenza di Riitano, segnalandosi nell'ordinanza genetica gli accordi avvenuti tra Palamara e Riitano, mentre il predetto era in Lombardia; al capo 3 è contestata un'importazione di cocaina in luogo imprecisato, quando emerge che nel territorio milanese erano organizzati e gestiti i presunti traffici; nei successivi capi di imputazione si specifica come luogo di consumazione la Lombardia, con protagonisti Riitano e Ferro, già indagati nel procedimento milanese. Emerge dalla contestazione la sovrapponibilità delle consorterie e la competenza del Tribunale di Milano in relazione al luogo in cui era sorto il proposito criminoso e che costituiva la base operativa da individuarsi nella residenza di Riitano. A Milano era stata indagata la parte afferente alla base operativa, mentre nel presente procedimento era oggetto di indagine la base direzionale calabrese, nell'altro procedimento rimasta ignota. Richiama il ricorrente gli argomenti già addotti con riguardo alle contestazioni riferite al reato associativo, per segnalare che non si trattava di consorterie diverse e che la genesi della presente indagine era da ricondurre all'esame della messaggistica sequestrata dalle Autorità olandesi in Costarica, da cui era emerso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'affare illecito di cui al capo 2). Peraltro, nel procedimento milanese la questione di incompetenza territoriale era stata sempre respinta, in quanto la presenza di un centro direzionale calabrese non era idoneo a giustificare lo spostamento di competenza. Richiama il ricorrente gli insegnamenti giurisprudenziali in materia di competenza territoriale per i reati associativi e segnala la rilevanza del luogo in cui la consumazione ha avuto inizio. Contesta le valutazioni del Tribunale in ordine al limitato rilievo della competenza per connessione con riguardo solo a pochi componenti del gruppo investigato, sottolinea la rilevanza della connessione come criterio originario di attribuzione della competenza, potendosi fare eccezione nel caso in cui per determinati reati sia intervenuta archiviazione o per il reato più grave, che esercita vis attractiva, sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il motivo, avente ad oggetto l'eccezione di incompetenza territoriale, si sofferma su elementi volti a ricondurre l'associazione dedita al narcotraffico, di cui al capo 1) della contestazione provvisoria, all'associazione già oggetto del procedimento Area 51, per la quale sono state pronunciate sentenze di primo e secondo grado dall'A.G. milanese. In tale quadro si è rilevato che dovrebbe dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, trattandosi di reato attribuibile alla competenza del Tribunale di Milano, tale da attrarre anche i reati connessi. 3. Ma in realtà la deduzione difensiva non è idonea ad inficiare la diversa valutazione espressa nel provvedimento impugnato. Il Tribunale ha infatti rilevato come l'associazione, di cui al presente procedimento, non possa dirsi la stessa, che ha formato oggetto del procedimento Area 51, accomunata all'altra solo da modalità estrinseche di svolgimento dell'attività, incentrate sull'utilizzo di dispositivi Blackberry e di autovetture con doppio-fondo, e dalla compartecipazione di tre soggetti, indicati come sodali anche dell'associazione di cui al capo 1). In particolare, il Tribunale ha sottolineato come sia inidoneo a fondare conclusioni diverse il ruolo che nell'ambito dell'associazione avrebbe assunto [OSCURATO:PERSONA], personaggio di rilievo anche nell'indagine Area 51: si osserva infatti nel provvedimento impugnato come non assuma decisivo significato il fatto che Riitano sia stato attinto da plurime analoghe contestazioni del reato associativo, in quanto ciò si correla alla veste di broker internazionale del narcotraffico che il predetto aveva assunto, occupandosi di rilevanti importazioni di sostanze stupefacenti, effettuate con compagini diverse. 4. Sulla scorta di tali premesse il Tribunale ha dunque considerato i criteri di attribuzione della competenza territoriale per i reati associativi (che nel caso dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. attraggono la competenza dei reati connessi, quand'anche più gravi: Sez. 1, n. 16123 del 16/11/2018, dep. 2019, confl. comp. G.U.P. Tribunale Roma, Rv. 276391), dando correttamente rilievo «al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione» (Sez. 3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 6, n. 4118 del 10/1/2018, Piccolo, Rv. 2721852): in tale prospettiva il Tribunale ha con motivazione non illogica individuato tale luogo sulla base di una pluralità di indici convergenti, in particolare rilevando come il vertice del sodalizio fosse costituito da [OSCURATO:PERSONA], dimorante a Guardavalle - dopo la sua scarcerazione nel maggio 2014- per tutto il tempo in cui si erano protratte le indagini, come vari appartenenti al sodalizio si recassero in Calabria con cadenza periodica per approvvigionarsi e ricevere disposizioni e come diversi reati fine fossero consumati in territorio calabrese, elementi idonei all'individuazione dell'effettivo centro decisionale e strategico, a prescindere dal fatto che operazioni di importazione fossero consumate altrove e coordinate dalla Lombardia. 5. Deve aggiungersi che, contrariamente agli assunti difensivi, non è ravvisabile la competenza dei Tribunale di Milano neppure ove voglia farsi ricorso ad una connessione tra le due associazioni, in quanto, pur costituendo la connessione criterio originario di attribuzione della competenza, l'eventuale vincolo della continuazione non sarebbe ravvisabile con riguardo a tutti i soggetti partecipanti all'associazione oggetto del presente procedimento, solo alcuni dei quali risultano essere stati inseriti nell'associazione di cui al procedimento Area 51, non potendo dunque concretamente operare il criterio di connessione ai fini della competenza territoriale. Va infatti al riguardo osservato che, diversamente da quanto ritenuto per il criterio di connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quello di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. presuppone che il disegno criminoso faccia capo a tutti i soggetti coinvolti nei due reati (sul punto Sez, U. n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, che ha ribadito il principio, pur giungendo a conclusioni diverse per il caso di nesso teleologico; Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519). 6. Di qui il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]