CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43045/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 11/10/2022 detta CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita ,a relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 11.10.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Piacenza emessa in data 11.01.2013 che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt.453 e 455 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi 4 ed euro 400,00 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.133 cod. pen. e all'art. 27, comma 3, Cost. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in particolare in riferimento all'art.62 n.6 cod. pen. e all'art.27, comma 3, Cost. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha posto in rilievo la circostanza per cui non vi siano stati comportamenti riparatori — andati oltre la mera collaborazione già valutata ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche - da parte dell'imputato atti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, che tra l'altro, già si erano esaurite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d