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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 21868/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe pronunciata il 25/2/2026 dalla Corte d'appello di Palermo, che ha confermato la sentenza, impugnata dall'imputato, emessa dal Tribunale di Palermo in data 4/6/2025, di condanna dello stesso alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; che il ricorso - che denuncia, con unico motivo, violazione delle norme di legge relativa all'obbligo di motivare la decisone di condanna e l'omessa esplicitazione dei criteri di valutazione delle prove a carico - è stato proposto per motivi non specifici perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, limitandosi ad una astratta enunciazione di principi (costituzionali, normativi, giurisprudenziali) del tutto avulsi dalla fattispecie concreta e che non attaccano, in alcun modo, la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; 1che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici quando risultano intrinsecamente indeterminati (come nella specie) e quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra molte, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/2/2023, Rezzuto e altri, non mass.; Sez. 3, n. 25827 del 21/3/2025, Pirolo, non mass.); che, pertanto va dichiarato inammissibile, in quanto aspecifico, con conseguente condanna del/la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 12 U2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe pronunciata il 25/2/2026 dalla Corte d'appello di Palermo, che ha confermato la sentenza, impugnata dall'imputato, emessa dal Tribunale di Palermo in data 4/6/2025, di condanna dello stesso alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; che il ricorso - che denuncia, con unico motivo, violazione delle norme di legge relativa all'obbligo di motivare la decisone di condanna e l'omessa esplicitazione dei criteri di valutazione delle prove a carico - è stato proposto per motivi non specifici perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, limitandosi ad una astratta enunciazione di principi (costituzionali, normativi, giurisprudenziali) del tutto avulsi dalla fattispecie concreta e che non attaccano, in alcun modo, la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; 1che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici quando risultano intrinsecamente indeterminati (come nella specie) e quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra molte, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/2/2023, Rezzuto e altri, non mass.; Sez. 3, n. 25827 del 21/3/2025, Pirolo, non mass.); che, pertanto va dichiarato inammissibile, in quanto aspecifico, con conseguente condanna del/la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 12 U2026
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