Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:C:1998:169
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996O0116 - IT
Avis juridique important
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61996O0116
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 28 aprile 1998. - [OSCURATO:PERSONA] GmbH. - Revocazione di una sentenza - Sentenza pregiudiziale - Irricevibilità manifesta. - [OSCURATO:PERSONA]116/96 REV.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-01889
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Valutazione da parte del giudice nazionale - Domanda di revocazione di sentenza pregiudiziale proposta dalle parti nella causa principale - Irricevibilità
(Trattato CE, art. 177; Statuto della Corte di giustizia CE, art. 41; regolamento di procedura della Corte, artt. 98-100)
[OSCURATO:PERSONA]. 177 del Trattato istituisce, tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, un procedimento di cooperazione diretta nel corso del quale le parti sono solo invitate a presentare osservazioni nell'ambito giuridico tracciato dal giudice a quo.
Nei limiti fissati dall'art. 177 del Trattato spetta quindi ai soli giudici nazionali decidere del principio e dell'oggetto di un eventuale rinvio alla Corte e spetta del pari a questi soli giudici stabilire se si ritengono sufficientemente illuminati dalla pronuncia pregiudiziale emessa su loro domanda o se ritengono necessario adire nuovamente la Corte. Quindi, le parti nella causa principale non possono invocare l'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia né gli artt. 98-100 del regolamento di procedura per chiedere la revocazione delle sentenze pronunciate ai sensi del detto art. 177. Solo il giudice nazionale destinatario di una sentenza del genere potrebbe, se necessario, riproporre alla Corte nuovi elementi di valutazione che possano indurla a fornire una soluzione diversa ad una questione già sollevata.