CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14591/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21271 /2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domi- ciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] , n. 12, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ SALVATORE, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] ), domiciliato pressola Cancelleria della Corte di Cassazione , –controricorrente – nonché Oggetto:IVA – accerta- mento– controllo auto- matizzato [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., –intimata – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Si- cilia,sez. staccata di Catania, n. 976 / 6 /20 2 1 depositata il 1 ° febbraio 2021,non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, è stato rigettato l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] di Catania n. 11430 / 9 /201 5 che ha accolto il ricorsointroduttivo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella dipagamento n. 29320140012218222 emessa dall’agente della ri- scossioneper conto dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto IVA relativaal periodo di imposta 2010 . 2.L’Agenzia ha emesso la cartella di pagamento a seguito di iscri- zionea ruolo e controllo automatizzato ex art t. 36 bis d.P.R. 600/73 e54 d.P.R. n.633/72 in sede di controllo formale della dichiarazione deiredditi Modello IVA 2011 per l’anno di imposta 2010, cui è seguita comunicazionedi irregolarità , in ragione del mancato riconoscimento delcredito IVA derivante da dichiarazione omessa per l’anno di im- posta2009. 3.Il giudice di prime cure ha accerta to l’esistenza del credito e l’ eser- ciziodel diritto entro i due anni dal momento in cui il credito è sorto, ritenendosulla base della giurisprudenza di legittimità che non fosse preclusivala mancata presentazione della dichiarazione annuale. Per l’effetto,ha dispo sto l’annullamento della cartella di pagamento . La decisioneè stata confermata dal giudice d’ appello . 4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , affidato a d un unico motiv o , cui replica il contribuente con controricorso . L’agente della riscossione non ha svoltodifese. Consideratoche: 5.Con un unico motivo di ricorso l’Agenzia - ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. - prospetta la violazione e falsa applica- zione de gli art t . 3 0 , 54 bis e 55 d.P.R. n.633/72 , 13 del d.lgs. n.471/97, 1242 cod. civ. per aver il giudice d’appello ritenuto che l’Agenziadelle Entrate non avrebbe potuto fare uso nella fattispecie dell’iscrizionea ruolo e controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. 600/73e 54 d.P.R. n.633/72. Secondo la ricorrente, sarebbe stato improprioil richiamo alla compensazione di cui all’art.1242 comma 1cod. civ. e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione operato dal giudice d’appello, perché l’esistenza del credito IVA del contri- buente “è stato appurat a solo in sede di esame dell’istanza di re- clamo presentata dal contribuente e, quindi, successivamente al controlloautomatizzato della dichiarazione dell’anno di imposta 2010 eall’emissione della cartella di pagamento ” (cfr. p.6 ricorso). 6.Il motivo è inammissibile. Laquestione centrale non è la legittimità della procedura ex artt. 36 bisd.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. n.633/72 , che ben poteva essere adot- tatadall’Agenzia nella fattispecie . Il punto focale è che , per consoli- datainterpretazione di questa Corte (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8131del 03/04/2018, Rv. 647726 - 01, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 - 01) , una volta ricevuta la notifica della cartella, legittimamente adottata dall’Am- ministrazione finanziaria, il contribuente ha piena facoltà di dimo- strarein giudizio il legittimo esercizio del diritto di detrazione pur in assenzadi dichiarazione annuale.LaCorte ribadisce il principio del l a neutralità dell'imposizione armo- nizzatasul valore aggiunto , il quale comporta che , pur in mancanza didichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versa- mentiper un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la pre- sentazionedella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quelloin cui il diritto è sorto, dev ’ essere riconosciuta dal giudice tri- butario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti so- stanzialiper la detrazione . I n tal caso, nel giudizio di impugnazione dellacartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automa- tizzato,non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimo- stratoin concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzatiad operazioni imponibili . 7.Nel caso di specie, la CTR ha accerta to che , nonostante l’ omessa dichiarazione annuale, in concreto la contribuente ha dimostrato il suo diritto alla detrazione, in quanto l’esistenza del credito non è stata contestata dall’Agenzia e l’esercizio della stessa è avvenuto entroi due anni da quando il diritto è sorto. Afronte di ciò, la ricorrente per cassazione non ha fornito evidenza , riproducendoi pertinenti passaggi delle proprie difese in primo e se- condogrado, di aver tempestivamente contestato o l’esistenza del creditoo il superamento della cornice temporale biennale , dando di- mostrazionedel superamento del periodo di due anni tra il momento incui il credito è sorto e l’ esercizio del diritto . Daquanto precede deriva l’inammissibilità della censura. 8. Il ricorso è in conclusione rigettato e le spese di lite, liquidate comein dispositivo in favore della parte costituita , seguono la soc- combenza. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la