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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 24312/2022

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la seguente Rep. 11 ORDINANZA CC. 21/04/2022 sul ricorso R.G. 6995-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in SASSARI, Via RISORGIMENTO 21 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] 9 - intimati - avverso la sentenza n. 468/2016 della CORTE d'APPELLO di CAGLIARI - Sez. dist. di SASSARI, pubblicata il 20.09.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 31.1.2007 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e l'ing. [OSCURATO:PERSONA], esponendo che la Pintus era proprietaria di un lotto di terreno in agro di Sassari per il quale era stata rilasciata una concessione edilizia per la costruzione di una residenza 2o47 'i2 unifamiliare; che i coniugi Fundoni-Pintus avevano dato incarico alla [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui l'ing.

Manconi era legale rappresentante) di realizzare la casa, sottoscrivendo contratto di appalto; che al Manconi era stato dato l'incarico di direzione dei lavori, dopo la rinunzia del progettista a dirigere i lavori; che il Manconi aveva suggerito alcune modifiche al progetto, assicurando la presentazione di variante presso il Comune di Sassari; che i committenti avevano immesso il 20.6.2005 la [OSCURATO:SOCIETA]. nel possesso del cantiere e anticipato la somma di € 43.000,00; che i lavori avevano proceduto al rilento ed erano stati interrotti dopo alcune sospensioni ai primi del 2006; che nel maggio 2006 l'impresa aveva definitivamente abbandonato il cantiere prelevando ponteggi e macchinari; che veniva constatato dai committenti che la costruzione era stata realizzata in modo difforme rispetto al progetto e non era stata predisposta alcuna variante [le difformità concernevano la scala esterna, le altezze del piano mansardato e comportavano un aumento di volumetria non sanabile]; che venivano contestate le difformità, i ritardi, la cattiva e parziale esecuzione dei lavori; che venivano contestate all'ing.

Manconi la mancata sorveglianza dei lavori, la cattiva esecuzione dell'incarico di direzione, la difformità dal progetto e l'assenza di varianti approvate; che per i ritardi nell'esecuzione dell'opera non avevano potuto utilizzare un mutuo agevolato, per cui erano stati costretti a stipulare un nuovo mutuo, sopportando maggiori costi per € 9.914,91.

Concludevano affinché, previo accertamento del grave inadempimento del direttore dei lavori e dell'appaltatore, si dichiarasse legittimo il recesso dai contratti da parte della committenza e, per determinate difformità, carenze e difetti nell'esecuzione dell'opera, la [OSCURATO:SOCIETA], eventualmente in solido con il Manconi, venisse condannata al pagamento delle somme necessarie per porre rimedio ai difetti e difformità e delle somme previste quale penale per il ritardo, oltre al risarcimento dei danni [in particolare, al pagamento delle somme necessarie per le varianti e per le spese effettuate per i due mutui].Si costituivano i convenuti, i quali deducevano che il ritardo nell'esecuzione dei lavori era dipeso dalle continue modifiche al progetto originario richieste dai committenti, e che, peraltro, la realizzazione del rustico era stata ultimata, mancando solo pochi particolari, non realizzati in quanto gli attori non avevano fornito controtelai, soglie, etc., la cui posa era necessaria per eseguire l'intonacatura; che la D.L. aveva concesso le proroghe a seguito delle modifiche chieste dagli attori; che gli attori erano stati incuranti delle date previste in contratto per il versamento degli anticipi, versando in misura inferiore al dovuto e con ritardi i vari acconti contrattualmente determinati; che i lavori erano stati sospesi per difficoltà finanziarie della committenza; che le parti avevano concordato la risoluzione consensuale dell'appalto e raggiunto un accordo consacrato nella scrittura 11.4.2006; che il cantiere era stato riconsegnato alla metà di maggio 2006; che si eccepiva la decadenza per intempestiva denuncia dei vizi e per mancata denuncia di quelli indicati solo in citazione.

Concludevano per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna degli attori al pagamento delle somme di C 33.653,84, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e di C 30.163,00, in favore dell'ing.

Manconi.

Con sentenza n. 147/2013 il Tribunale di Sassari accoglieva parzialmente la domanda dei Pintus-Fundoni, condannando in solido la società appaltatrice e il direttore dei lavori al pagamento della somma di C 46.600,00, con rivalutazione monetaria dalla data dei singoli crediti e interessi legali sul capitale rivalutato di anno in anno; Nel contempo, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale della Ingennan e del Manconi condannando gli attori, in solido, al pagamento al secondo della somma di C 10.054,41, oltre interessi legali e al pagamento alla prima della somma di C 5.660,00, oltre interessi legali; condannava i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali.Avverso detta sentenza proponeva appello l'appaltatrice e il D.L., cui resistevano gli appellati con memoria e appello incidentale.

Con sentenza n. 468/2016, depositata in data 20.9.2016, la Corte d'Appello di Cagliari, Sez.

Dist. di Sassari, accoglieva parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità parziale del contratto di appalto del 6.6.2005 e del contratto di prestazione intellettuale con l'ing.

Manconi; rigettava la domanda degli appellati di condanna degli appellanti al pagamento dei lavori non effettuati; rigettava la domanda riconvenzionale dell'impresa di pagamento per lavori extra contratto; rigettava la domanda per responsabilità aggravata; dichiarava integralmente compensate le spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico degli appellanti.

In particolare, la Corte territoriale rilevava che il contratto di appalto de quo aveva a oggetto la costruzione di una casa al grezzo conforme al progetto [redatto dall'arch.

Castaldi], già autorizzato dal Comune di Sassari, come variato dal progetto dell'ing.

Manconi, per il quale si era in attesa del rilascio di concessione edilizia; che risultava incontroverso che il Manconi non avesse depositato alcun progetto in variante e avesse iniziato i lavori in assenza del necessario provvedimento autorizzativo in variante, così determinando la nullità parziale del contratto di appalto.

Pertanto, nessun compenso potevano pretendere sia l'impresa che l'ing.

Manconi; del pari, alcuna garanzia potevano invocare i committenti stante la loro piena , conoscenza della circostanza che l'inizio dei lavori era avvenuto senza atto autorizzativo comunale.

Andava così rigettata la domanda degli appellati di ottenere la restituzione di € 43.000,00 in conseguenza della nullità parziale del contratto di appalto.

All'impresa non spettava alcuna ulteriore somma, dovendosi ritenere l'importo liquidato satisfattivo del credito spettante all'impresa per l'attività espletata, per cui errava il primo Giudice nel riconoscere, una volta pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa, l'ulteriore somma di C 5.660,00 per lavori extra contratto.

Averso detta sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto alcuna difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e ss., 1325, 1346, 1362 e ss. c.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) in relazione all'invalidità del contratto sia per quanto attiene all'appalto che per quanto attiene alle prestazioni professionali».

Osservano i ricorrenti che nella fattispecie l'oggetto principale del contratto inter partes del 6.6.2005 [ovvero il progetto "redatto dall'ing.

Manconi ed approvato dal Comune di Sassari in attesa del rilascio della concessione edilizia", in base al quale le parti avevano concordato di realizzare la costruzione] non esisteva e che l'altro oggetto previsto nel contratto [ovvero la costruzione], in assenza del relativo progetto autorizzato, era abusiva.

Sicché, l'interpretazione del Giudice non poteva estendersi fino al punto di integrare l'oggetto che mancava.

L'inesistenza dell'oggetto-progetto risulta in modo esplicito dalle dichiarazioni dello stesso Manconi e l'abusività per mancanza di autorizzazione dell'oggetto-costruzione è stata accertata dal CTU.

Si sottolineava che gli attori avessero in più occasioni rilevato che il contratto di appalto aveva un oggetto inesistente non essendovi alcun progetto redatto dall'ing.

Manconi approvato dal Comune e in attesa di rilascio della concessione edilizia, per cui il contratto doveva considerarsi nullo ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c.; pertanto, chiedevano che fosse dichiarata anche l'invalidità di tutti gli atti compiuti in riferimento al contratto medesimo e fosse accertato l'obbligo dei convenuti di restituire agli attori le somme di C 43.000,00 dagli stessi indebitamente versate, oltre rivalutazione e interessi e oltre il risarcimento dei danni.

Tale contratto non era parzialmente nullo, bensì totalmente nullo per inesistenza/illiceità dell'oggetto.

Di conseguenza, si doveva dichiarare l'invalidità (nullità) totale del contratto e disporre la restituzione della somma di € 43.000,00.

1.1. - Il motivo non è fondato.

1.2. - Secondo i principi generali del nostro ordinamento (art.1418 c.c.), il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative in materia urbanistica; con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art.1423 c.c. (ex plurimis Cass. n. 10173 del 2018; conf Cass. n. 3913 del 2009).

Ne consegue che l'appaltatore non possa pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo pattuito; non rilevando l'ignoranza del mancato rilascio della prescritta autorizzazione che non può ritenersi scusabile per la grave colpa dei contraenti, i quali, con l'ordinaria diligenza, ben avrebbero potuto avere conoscenza della reale situazione; essendo parimenti irrilevante la comune intenzione delle parti, manifestata nel contratto, di porre a carico dell'appaltatore l'obbligo di richiedere il provvedimento autorizzavo, in quanto, anche in tal caso, l'opera dedotta in contratto non è lecita sol perché sia prevista la richiesta del provvedimento urbanistico, ma resta un'opera contrastante con norma imperativa, senza possibilità alcuna di considerare l'illecito amministrativo e penale, conseguente a tale attività, come operante in una sfera diversa ed estranea al rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore (Cass. n. 13969 del 2011; conf.

Cass. n. 8890 del 2014; Cass. n. 21475 del 2013; Cass.n. 20301 del 2012; Cass. n. 13969 del 2011; Cass. n. 10173 del 2011).Dalla affermazione di tale principio discende che deve ritenersi parimenti illecita ogni altra opera costruita, non compresa nel contratto d'appalto e non assentita dall'atto amministrativo, in relazione alla quale dunque l'appaltatore non può pretendere compenso o indennità alcuna.

Là dove s'è visto che sfugge alla conclusione della nullità l'ipotesi in cui (cfr. Cass. n. 3913 del 2009) la concessione sia rilasciata dopo la data di stipula del contratto ma, comunque, prima della realizzazione dell'opera, non essendo conforme alla mens legis la sanzione di nullità comminata ad un contratto il cui adempimento, in ossequio al precetto normativo, sia stato intenzionalmente posposto al previo ottenimento della concessione o autorizzazione richiesta, e potendosi tale contratto considerare sospensivamente condizionato, in forza di presupposizione, al previo ottenimento dell'atto amministrativo mancante al momento della stipulazione.

1.3. - Nella specie, la Corte territoriale rilevava che il contratto di appalto de quo del 6.6.2005 aveva ad oggetto la costruzione di una casa al grezzo conforme al progetto [redatto dall'arch.

Castaldi], già autorizzato dal Comune di Sassari, come variato dal progetto dell'ing.

Manconi, per il quale si era in attesa del rilascio di concessione edilizia; e che risultava incontroverso che il Manconi non avesse depositato alcun progetto in variante e avesse iniziato i lavori in assenza del necessario provvedimento autorizzativo in variante, così determinando la nullità parziale del contratto di appalto.

Pertanto, nessun compenso potevano pretendere sia l'impresa che l'ing.

Manconi per i lavori, rispettivamente, svolti e per l'attività professionale relativa, difformi rispetto al progetto dell'arch.

Castaldi; del pari, alcuna garanzia potevano invocare i committenti stante la loro piena conoscenza della circostanza che l'inizio dei lavori era avvenuto senza atto autorizzativo comunale.

Come chiaramente evidenziato alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, la Corte del merito ha ritenuto la nullità parziale del contratto per la parte relativa ai lavori eseguiti in difformità rispetto al progetto regolarmente assentito dall'autorità amministrativa, ritenendo che detti lavori costituissero una variante rispetto al progetto già autorizzato, come evidenziato dal CTU al capo 02 della relazione peritale.

Ora, a fronte di detta chiara distinzione, basata sulla specifica individuazione delle difformità rispetto al progetto in origine autorizzato, i ricorrenti del tutto genericamente vorrebbero far valere la nullità integrale del contratto (rectius, dei contratti, di appalto e di opera professionale), sostenendo che tutta l'attività e quindi l'intero accordo negoziale debba ritenersi nullo per inesistenza o illiceità dell'oggetto.

Ma la tesi dei ricorrenti non considera la distinzione, operata dalla Corte del merito, tra le opere rientranti nella esecuzione del progetto redatto dall'arch.

Castaldi, e quelle eseguite in variante senza la presentazione e l'autorizzazione del progetto variato dell'ing.

Manconi.

E la Corte ha operato detta distinzione con riferimento alla C.T.U., richiamata pertanto in punto di fatto.

E tale accertamento di merito, proprio della Corte d'appello, non è stato neppure scalfito dalle generiche argomentazioni degli odierni ricorrenti, di talchè, sotto detto profilo, può ritenersi che la parte non abbia neppure colto la vera ratio decidendi della Corte d'appello.

2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 c.p.c., 1418, 1325, 2697 c.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) in relazione all'invalidità del contratto, sia per quanto attiene all'appalto che per quanto attiene alle prestazioni professionali, nonché alla totale mancanza di prove riguardo alle pretese avanzate dall'ing.

Manconi per giustificare la richiesta di prestazioni professionali (asseritamente) effettuate a favore dei ricorrenti, alla mancata valutazione delle eccezioni mosse sul punto e alla liquidazione delle medesime in via equitativa».

La Corte d'Appello, confermando la sentenza di primo grado, dopo aver dichiarato che nessun compenso spettava al professionista per l'esecuzione dei lavori, stabiliva, tuttavia, che al medesimo fosse comunque dovuto un compenso, in riferimento a non meglio determinate prestazioni da lui effettuate e che la liquidazione di tale compenso, effettuata dal Tribunale (in via equitativa e che, a detta della Corte, non era stata specificamente contestata) dovesse essere condivisa.

Invece, i ricorrenti hanno ribadito più volte, nei due gradi di merito, le eccezioni relative alle temerarie domande formulate dall'ing.

Manconi sottolineando che non era stato possibile comprendere quali fossero le prestazioni che avrebbero dato diritto a un compenso.

Laddove i ricorrenti avevano prodotto la fattura emessa dall'arch.

Sussarellu dopo il deposito della sentenza di primo grado, da cui risultavano i compensi relativi alla direzione dei lavori per la regolare realizzazione della costruzione.

Pertanto, per i ricorrenti la sentenza impugnata, nella parte in cui ha liquidato a favore dell'ing.

Manconi somme determinate in via equitativa, non solo era contraddittoria in quanto richiamava un contratto che essa stessa aveva dichiarato [anche se parzialmente] nullo, ma appariva anche viziata per violazione degli artt. 112, 113-114 e 115 c.p.c. e 2697 c.c.

2.1. - Il motivo presenta profili di inammissibilità.

2.2. -La Corte del merito, quanto al compenso richiesto dall'ing.

Manconi, ha ritenuto la non condivisibilità della parcella di detto professionista, in quanto indicante anche i lavori extracontratto non esattamente specificati, comprensiva dei calcoli per la progettazione, prestazioni in materia di sicurezza, né indicate né svolte, nonché dei compensi per tenuta contabilità e misura dei lavori, in assenza di prova dello svolgimento effettivo di dette attività; ciò posto, la Corte ha concluso nel senso di aderire alla liquidazione operata dal Tribunale, "non specificamente contestata nel suo ammontare".2.3. - Ciò posto, devono ritenersi inammissibili le dedotte violazioni degli artt.115 e 116 c.p.c.

E infatti, secondo la recente pronuncia delle Sezioni unite, n. 20867 del 2020, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione; e la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.

Quanto al prospettato vizio di motivazione, ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., va posto in rilievo che costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012), consente (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

E di certo il profilo di nullità (parziale) del contratto non può configurare il "fatto storico", oggetto di discussione tra le parti, il cui omesso esame integra il vizio motivazionale ai sensi di legge.

Quanto al prospettato vizio ex art.112 c.p.c., anch'esso è inammissibile.

Ed infatti, come s'è sopra detto, la Corte del merito, dopo aver ritenuto la non condivisibilità della parcella depositata dall'ing.

Manconi, ha richiamato e fatto proprio il quantum già riconosciuto dal Tribunale, non contestato nell'ammontare.

A riguardo, i ricorrenti oppongono di avere contestato la richiesta del direttore dei lavori, richiamando il punto 4, pag. 4 della memoria ex art.183 c.p.c. del primo grado e, del tutto genericamente, l'atto d'appello.

Ora, a fronte della quantificazione operata dal Tribunale in via equitativa, gli odierni ricorrenti, quali in allora appellati ed appellanti incidentali, avrebbero dovuto formulare specifico motivo di gravame avverso il precisato capo di pronuncia, ed indicare nell'odierno ricorso dove e come avessero sollevato detta doglianza, mentre gli stessi si sono limitati ad indicare del tutto genericamente e quindi inammissibilmente, di aver contestato il quantum liquidato dal Tribunale.

3. - Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in riferimento al D.M. n. 55/2014» deducendo che - ove dovessero intendersi compensate non solo le spese del giudizio di appello ma anche quelle del giudizio di primo grado, la sentenza impugnata risulterebbe viziata per violazione delle norme richiamate in rubrica, in quanto, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., la compensazione totale si può disporre solo in relazione alla reciproca soccombenza e non nel caso, come quello in esame, in cui la pronuncia era a favore degli odierni ricorrenti.

Peraltro, anche la compensazione riferita alle sole spese di appello non sarebbe conforme al dettato dell'art. 92 c.p.c. in quanto, anche in tale grado di giudizio, sono state di fatto accolte le domande relative alla nullità, formulate dai ricorrenti.

3.1. - Il motivo non è fondato.

3.2. - A prescindere dalla portata condizionale dell'esame eventuale delle norme impugnate, per costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese.

Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa - fenomeno che non si è verificato nel caso in esame - con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19613 del 2017, Cass. n. 1572 del 2018; Cass n. 26918 del 2018), sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti [minimi, ove previsti e] massimi fissati dalle tabelle vigenti.

Nel caso di specie il ricorrente non ha neppure prospettato che i limiti massimi di quantificazione delle spese siano stati superati.

4. - Il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese in assenza di costituzione in giudizio degli intimati.

Va emessa la dichiarazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Rep. 11 ORDINANZA CC. 21/04/2022 sul ricorso R.G. 6995-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in SASSARI, Via RISORGIMENTO 21 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] 9 - intimati - avverso la sentenza n. 468/2016 della CORTE d'APPELLO di CAGLIARI - Sez. dist. di SASSARI, pubblicata il 20.09.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 31.1.2007 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e l'ing. [OSCURATO:PERSONA], esponendo che la Pintus era proprietaria di un lotto di terreno in agro di Sassari per il quale era stata rilasciata una concessione edilizia per la costruzione di una residenza 2o47 'i2 unifamiliare; che i coniugi Fundoni-Pintus avevano dato incarico alla [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui l'ing. Manconi era legale rappresentante) di realizzare la casa, sottoscrivendo contratto di appalto; che al Manconi era stato dato l'incarico di direzione dei lavori, dopo la rinunzia del progettista a dirigere i lavori; che il Manconi aveva suggerito alcune modifiche al progetto, assicurando la presentazione di variante presso il Comune di Sassari; che i committenti avevano immesso il 20.6.2005 la [OSCURATO:SOCIETA]. nel possesso del cantiere e anticipato la somma di € 43.000,00; che i lavori avevano proceduto al rilento ed erano stati interrotti dopo alcune sospensioni ai primi del 2006; che nel maggio 2006 l'impresa aveva definitivamente abbandonato il cantiere prelevando ponteggi e macchinari; che veniva constatato dai committenti che la costruzione era stata realizzata in modo difforme rispetto al progetto e non era stata predisposta alcuna variante [le difformità concernevano la scala esterna, le altezze del piano mansardato e comportavano un aumento di volumetria non sanabile]; che venivano contestate le difformità, i ritardi, la cattiva e parziale esecuzione dei lavori; che venivano contestate all'ing. Manconi la mancata sorveglianza dei lavori, la cattiva esecuzione dell'incarico di direzione, la difformità dal progetto e l'assenza di varianti approvate; che per i ritardi nell'esecuzione dell'opera non avevano potuto utilizzare un mutuo agevolato, per cui erano stati costretti a stipulare un nuovo mutuo, sopportando maggiori costi per € 9.914,91. Concludevano affinché, previo accertamento del grave inadempimento del direttore dei lavori e dell'appaltatore, si dichiarasse legittimo il recesso dai contratti da parte della committenza e, per determinate difformità, carenze e difetti nell'esecuzione dell'opera, la [OSCURATO:SOCIETA], eventualmente in solido con il Manconi, venisse condannata al pagamento delle somme necessarie per porre rimedio ai difetti e difformità e delle somme previste quale penale per il ritardo, oltre al risarcimento dei danni [in particolare, al pagamento delle somme necessarie per le varianti e per le spese effettuate per i due mutui].Si costituivano i convenuti, i quali deducevano che il ritardo nell'esecuzione dei lavori era dipeso dalle continue modifiche al progetto originario richieste dai committenti, e che, peraltro, la realizzazione del rustico era stata ultimata, mancando solo pochi particolari, non realizzati in quanto gli attori non avevano fornito controtelai, soglie, etc., la cui posa era necessaria per eseguire l'intonacatura; che la D.L. aveva concesso le proroghe a seguito delle modifiche chieste dagli attori; che gli attori erano stati incuranti delle date previste in contratto per il versamento degli anticipi, versando in misura inferiore al dovuto e con ritardi i vari acconti contrattualmente determinati; che i lavori erano stati sospesi per difficoltà finanziarie della committenza; che le parti avevano concordato la risoluzione consensuale dell'appalto e raggiunto un accordo consacrato nella scrittura 11.4.2006; che il cantiere era stato riconsegnato alla metà di maggio 2006; che si eccepiva la decadenza per intempestiva denuncia dei vizi e per mancata denuncia di quelli indicati solo in citazione. Concludevano per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna degli attori al pagamento delle somme di C 33.653,84, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e di C 30.163,00, in favore dell'ing. Manconi. Con sentenza n. 147/2013 il Tribunale di Sassari accoglieva parzialmente la domanda dei Pintus-Fundoni, condannando in solido la società appaltatrice e il direttore dei lavori al pagamento della somma di C 46.600,00, con rivalutazione monetaria dalla data dei singoli crediti e interessi legali sul capitale rivalutato di anno in anno; Nel contempo, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale della Ingennan e del Manconi condannando gli attori, in solido, al pagamento al secondo della somma di C 10.054,41, oltre interessi legali e al pagamento alla prima della somma di C 5.660,00, oltre interessi legali; condannava i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali.Avverso detta sentenza proponeva appello l'appaltatrice e il D.L., cui resistevano gli appellati con memoria e appello incidentale. Con sentenza n. 468/2016, depositata in data 20.9.2016, la Corte d'Appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, accoglieva parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità parziale del contratto di appalto del 6.6.2005 e del contratto di prestazione intellettuale con l'ing. Manconi; rigettava la domanda degli appellati di condanna degli appellanti al pagamento dei lavori non effettuati; rigettava la domanda riconvenzionale dell'impresa di pagamento per lavori extra contratto; rigettava la domanda per responsabilità aggravata; dichiarava integralmente compensate le spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico degli appellanti. In particolare, la Corte territoriale rilevava che il contratto di appalto de quo aveva a oggetto la costruzione di una casa al grezzo conforme al progetto [redatto dall'arch. Castaldi], già autorizzato dal Comune di Sassari, come variato dal progetto dell'ing. Manconi, per il quale si era in attesa del rilascio di concessione edilizia; che risultava incontroverso che il Manconi non avesse depositato alcun progetto in variante e avesse iniziato i lavori in assenza del necessario provvedimento autorizzativo in variante, così determinando la nullità parziale del contratto di appalto. Pertanto, nessun compenso potevano pretendere sia l'impresa che l'ing. Manconi; del pari, alcuna garanzia potevano invocare i committenti stante la loro piena , conoscenza della circostanza che l'inizio dei lavori era avvenuto senza atto autorizzativo comunale. Andava così rigettata la domanda degli appellati di ottenere la restituzione di € 43.000,00 in conseguenza della nullità parziale del contratto di appalto. All'impresa non spettava alcuna ulteriore somma, dovendosi ritenere l'importo liquidato satisfattivo del credito spettante all'impresa per l'attività espletata, per cui errava il primo Giudice nel riconoscere, una volta pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa, l'ulteriore somma di C 5.660,00 per lavori extra contratto. Averso detta sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto alcuna difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e ss., 1325, 1346, 1362 e ss. c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) in relazione all'invalidità del contratto sia per quanto attiene all'appalto che per quanto attiene alle prestazioni professionali». Osservano i ricorrenti che nella fattispecie l'oggetto principale del contratto inter partes del 6.6.2005 [ovvero il progetto "redatto dall'ing. Manconi ed approvato dal Comune di Sassari in attesa del rilascio della concessione edilizia", in base al quale le parti avevano concordato di realizzare la costruzione] non esisteva e che l'altro oggetto previsto nel contratto [ovvero la costruzione], in assenza del relativo progetto autorizzato, era abusiva. Sicché, l'interpretazione del Giudice non poteva estendersi fino al punto di integrare l'oggetto che mancava. L'inesistenza dell'oggetto-progetto risulta in modo esplicito dalle dichiarazioni dello stesso Manconi e l'abusività per mancanza di autorizzazione dell'oggetto-costruzione è stata accertata dal CTU. Si sottolineava che gli attori avessero in più occasioni rilevato che il contratto di appalto aveva un oggetto inesistente non essendovi alcun progetto redatto dall'ing. Manconi approvato dal Comune e in attesa di rilascio della concessione edilizia, per cui il contratto doveva considerarsi nullo ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c.; pertanto, chiedevano che fosse dichiarata anche l'invalidità di tutti gli atti compiuti in riferimento al contratto medesimo e fosse accertato l'obbligo dei convenuti di restituire agli attori le somme di C 43.000,00 dagli stessi indebitamente versate, oltre rivalutazione e interessi e oltre il risarcimento dei danni. Tale contratto non era parzialmente nullo, bensì totalmente nullo per inesistenza/illiceità dell'oggetto. Di conseguenza, si doveva dichiarare l'invalidità (nullità) totale del contratto e disporre la restituzione della somma di € 43.000,00. 1.1. - Il motivo non è fondato. 1.2. - Secondo i principi generali del nostro ordinamento (art.1418 c.c.), il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative in materia urbanistica; con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art.1423 c.c. (ex plurimis Cass. n. 10173 del 2018; conf Cass. n. 3913 del 2009). Ne consegue che l'appaltatore non possa pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo pattuito; non rilevando l'ignoranza del mancato rilascio della prescritta autorizzazione che non può ritenersi scusabile per la grave colpa dei contraenti, i quali, con l'ordinaria diligenza, ben avrebbero potuto avere conoscenza della reale situazione; essendo parimenti irrilevante la comune intenzione delle parti, manifestata nel contratto, di porre a carico dell'appaltatore l'obbligo di richiedere il provvedimento autorizzavo, in quanto, anche in tal caso, l'opera dedotta in contratto non è lecita sol perché sia prevista la richiesta del provvedimento urbanistico, ma resta un'opera contrastante con norma imperativa, senza possibilità alcuna di considerare l'illecito amministrativo e penale, conseguente a tale attività, come operante in una sfera diversa ed estranea al rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore (Cass. n. 13969 del 2011; conf. Cass. n. 8890 del 2014; Cass. n. 21475 del 2013; Cass.n. 20301 del 2012; Cass. n. 13969 del 2011; Cass. n. 10173 del 2011).Dalla affermazione di tale principio discende che deve ritenersi parimenti illecita ogni altra opera costruita, non compresa nel contratto d'appalto e non assentita dall'atto amministrativo, in relazione alla quale dunque l'appaltatore non può pretendere compenso o indennità alcuna. Là dove s'è visto che sfugge alla conclusione della nullità l'ipotesi in cui (cfr. Cass. n. 3913 del 2009) la concessione sia rilasciata dopo la data di stipula del contratto ma, comunque, prima della realizzazione dell'opera, non essendo conforme alla mens legis la sanzione di nullità comminata ad un contratto il cui adempimento, in ossequio al precetto normativo, sia stato intenzionalmente posposto al previo ottenimento della concessione o autorizzazione richiesta, e potendosi tale contratto considerare sospensivamente condizionato, in forza di presupposizione, al previo ottenimento dell'atto amministrativo mancante al momento della stipulazione. 1.3. - Nella specie, la Corte territoriale rilevava che il contratto di appalto de quo del 6.6.2005 aveva ad oggetto la costruzione di una casa al grezzo conforme al progetto [redatto dall'arch. Castaldi], già autorizzato dal Comune di Sassari, come variato dal progetto dell'ing. Manconi, per il quale si era in attesa del rilascio di concessione edilizia; e che risultava incontroverso che il Manconi non avesse depositato alcun progetto in variante e avesse iniziato i lavori in assenza del necessario provvedimento autorizzativo in variante, così determinando la nullità parziale del contratto di appalto. Pertanto, nessun compenso potevano pretendere sia l'impresa che l'ing. Manconi per i lavori, rispettivamente, svolti e per l'attività professionale relativa, difformi rispetto al progetto dell'arch. Castaldi; del pari, alcuna garanzia potevano invocare i committenti stante la loro piena conoscenza della circostanza che l'inizio dei lavori era avvenuto senza atto autorizzativo comunale. Come chiaramente evidenziato alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, la Corte del merito ha ritenuto la nullità parziale del contratto per la parte relativa ai lavori eseguiti in difformità rispetto al progetto regolarmente assentito dall'autorità amministrativa, ritenendo che detti lavori costituissero una variante rispetto al progetto già autorizzato, come evidenziato dal CTU al capo 02 della relazione peritale. Ora, a fronte di detta chiara distinzione, basata sulla specifica individuazione delle difformità rispetto al progetto in origine autorizzato, i ricorrenti del tutto genericamente vorrebbero far valere la nullità integrale del contratto (rectius, dei contratti, di appalto e di opera professionale), sostenendo che tutta l'attività e quindi l'intero accordo negoziale debba ritenersi nullo per inesistenza o illiceità dell'oggetto. Ma la tesi dei ricorrenti non considera la distinzione, operata dalla Corte del merito, tra le opere rientranti nella esecuzione del progetto redatto dall'arch. Castaldi, e quelle eseguite in variante senza la presentazione e l'autorizzazione del progetto variato dell'ing. Manconi. E la Corte ha operato detta distinzione con riferimento alla C.T.U., richiamata pertanto in punto di fatto. E tale accertamento di merito, proprio della Corte d'appello, non è stato neppure scalfito dalle generiche argomentazioni degli odierni ricorrenti, di talchè, sotto detto profilo, può ritenersi che la parte non abbia neppure colto la vera ratio decidendi della Corte d'appello. 2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 c.p.c., 1418, 1325, 2697 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) in relazione all'invalidità del contratto, sia per quanto attiene all'appalto che per quanto attiene alle prestazioni professionali, nonché alla totale mancanza di prove riguardo alle pretese avanzate dall'ing. Manconi per giustificare la richiesta di prestazioni professionali (asseritamente) effettuate a favore dei ricorrenti, alla mancata valutazione delle eccezioni mosse sul punto e alla liquidazione delle medesime in via equitativa». La Corte d'Appello, confermando la sentenza di primo grado, dopo aver dichiarato che nessun compenso spettava al professionista per l'esecuzione dei lavori, stabiliva, tuttavia, che al medesimo fosse comunque dovuto un compenso, in riferimento a non meglio determinate prestazioni da lui effettuate e che la liquidazione di tale compenso, effettuata dal Tribunale (in via equitativa e che, a detta della Corte, non era stata specificamente contestata) dovesse essere condivisa. Invece, i ricorrenti hanno ribadito più volte, nei due gradi di merito, le eccezioni relative alle temerarie domande formulate dall'ing. Manconi sottolineando che non era stato possibile comprendere quali fossero le prestazioni che avrebbero dato diritto a un compenso. Laddove i ricorrenti avevano prodotto la fattura emessa dall'arch. Sussarellu dopo il deposito della sentenza di primo grado, da cui risultavano i compensi relativi alla direzione dei lavori per la regolare realizzazione della costruzione. Pertanto, per i ricorrenti la sentenza impugnata, nella parte in cui ha liquidato a favore dell'ing. Manconi somme determinate in via equitativa, non solo era contraddittoria in quanto richiamava un contratto che essa stessa aveva dichiarato [anche se parzialmente] nullo, ma appariva anche viziata per violazione degli artt. 112, 113-114 e 115 c.p.c. e 2697 c.c. 2.1. - Il motivo presenta profili di inammissibilità. 2.2. -La Corte del merito, quanto al compenso richiesto dall'ing. Manconi, ha ritenuto la non condivisibilità della parcella di detto professionista, in quanto indicante anche i lavori extracontratto non esattamente specificati, comprensiva dei calcoli per la progettazione, prestazioni in materia di sicurezza, né indicate né svolte, nonché dei compensi per tenuta contabilità e misura dei lavori, in assenza di prova dello svolgimento effettivo di dette attività; ciò posto, la Corte ha concluso nel senso di aderire alla liquidazione operata dal Tribunale, "non specificamente contestata nel suo ammontare".2.3. - Ciò posto, devono ritenersi inammissibili le dedotte violazioni degli artt.115 e 116 c.p.c. E infatti, secondo la recente pronuncia delle Sezioni unite, n. 20867 del 2020, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione; e la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. Quanto al prospettato vizio di motivazione, ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., va posto in rilievo che costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012), consente (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). E di certo il profilo di nullità (parziale) del contratto non può configurare il "fatto storico", oggetto di discussione tra le parti, il cui omesso esame integra il vizio motivazionale ai sensi di legge. Quanto al prospettato vizio ex art.112 c.p.c., anch'esso è inammissibile. Ed infatti, come s'è sopra detto, la Corte del merito, dopo aver ritenuto la non condivisibilità della parcella depositata dall'ing. Manconi, ha richiamato e fatto proprio il quantum già riconosciuto dal Tribunale, non contestato nell'ammontare. A riguardo, i ricorrenti oppongono di avere contestato la richiesta del direttore dei lavori, richiamando il punto 4, pag. 4 della memoria ex art.183 c.p.c. del primo grado e, del tutto genericamente, l'atto d'appello. Ora, a fronte della quantificazione operata dal Tribunale in via equitativa, gli odierni ricorrenti, quali in allora appellati ed appellanti incidentali, avrebbero dovuto formulare specifico motivo di gravame avverso il precisato capo di pronuncia, ed indicare nell'odierno ricorso dove e come avessero sollevato detta doglianza, mentre gli stessi si sono limitati ad indicare del tutto genericamente e quindi inammissibilmente, di aver contestato il quantum liquidato dal Tribunale. 3. - Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in riferimento al D.M. n. 55/2014» deducendo che - ove dovessero intendersi compensate non solo le spese del giudizio di appello ma anche quelle del giudizio di primo grado, la sentenza impugnata risulterebbe viziata per violazione delle norme richiamate in rubrica, in quanto, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., la compensazione totale si può disporre solo in relazione alla reciproca soccombenza e non nel caso, come quello in esame, in cui la pronuncia era a favore degli odierni ricorrenti. Peraltro, anche la compensazione riferita alle sole spese di appello non sarebbe conforme al dettato dell'art. 92 c.p.c. in quanto, anche in tale grado di giudizio, sono state di fatto accolte le domande relative alla nullità, formulate dai ricorrenti. 3.1. - Il motivo non è fondato. 3.2. - A prescindere dalla portata condizionale dell'esame eventuale delle norme impugnate, per costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa - fenomeno che non si è verificato nel caso in esame - con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19613 del 2017, Cass. n. 1572 del 2018; Cass n. 26918 del 2018), sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti [minimi, ove previsti e] massimi fissati dalle tabelle vigenti. Nel caso di specie il ricorrente non ha neppure prospettato che i limiti massimi di quantificazione delle spese siano stati superati. 4. - Il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione in giudizio degli intimati. Va emessa la dichiarazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulte
Sentenza Cassazione n. 24312/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris