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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28312/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 09/12/2025, il Tribunale di sorveglianza di Bari harevocato il beneficio della liberazione anticipata concesso a [OSCURATO:PERSONA] complessivi giorni 630 con riferimento ai 10 semestri tra il 2011 e il 2019,meglio indicati nella richiesta di revoca della Procura Generale presso la Corte diappello di Bari.Diomede era stato condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.con condotta permanente protrattasi dal 2005 al 28/01/2020, mantenendo lasua adesione al clan Mercante-Diomede, e dalla sentenza di condanna eraemerso che egli aveva continuato la sua militanza nel clan anche durante la suadetenzione, mantenendo costanti rapporti epistolari con congiunti appartenentiad un clan alleato.Tale accertata partecipazione all’associazione, unitamente all’irregolarecondotta intramuraria, scandita nell’arco temporale tra il 2006 e il 2018 da ben11 infrazioni disciplinari, segnava, secondo il Tribunale di sorveglianza, ilfallimento complessivo del tentativo di recupero sociale del condannato.2.

Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diGiuseppe Diomede, che ha dedotto violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ede), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 57 l.n. 354/75 e 27 Cost. ed alladocumentazione prodotta nel giudizio, in particolare quella relativa all’attivitàlavorativa e agli attestati di studio e un’ordinanza del Magistrato di sorveglianzadi Sassari con la quale era stata rigettata la richiesta di dichiarare il Diomededelinquente abituale.Secondo il ricorrente i l provvedimento impugnato non avrebbecorrettamente applicato l’art. 57 l.n. 354/75, essendosi limitato a riportare icontenuti delle sentenze a suo carico, senza svolgere un’autonoma valutazione eaffidandosi a dei meri automatismi.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Le cumulative doglianze di violazione di legge e di vizio di motivazionesono manifestamente infondate perché, lamentando che il Tribunale disorveglianza si sarebbe limitato a riportare – senza un’autonoma valutazione – lasentenza della Corte di appello di Bari in data 17/06/2022, irrevocabile dal10/10/2023, non si confrontano con l’apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato e censurano l’omesso esame di documentazione attestante l’attivitàlavorativa e di studio, nonché di un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza diSassari che aveva rigettato la richiesta di dichiarazione di delinquenza abituale.In realtà il Tribunale di sorveglianza ha preso atto che dopo la concessionedel beneficio (giorni 630 di liberazione anticipata) la sentenza della Corte diappello di Bari, sopra richiamata, aveva accertato che il Diomede avevacommesso il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. dal 2005 con permanenza finoal 28/01/2020.Orbene, «Aa fini della revoca della liberazione anticipata per delitto noncolposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, il "tempus commissidelicti" del reato oggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuatodal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dalgiudice della cognizione, non spettando al tribunale medesimo alcun autonomopotere di delimitazione temporale della condotta. (Fattispecie in tema dicondanna per associazione per delinquere, contestata con l'indicazione della soladata di cessazione)». (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Scalogna, Rv.284511 - 01).Pertanto, correttamente il provvedimento impugnato poggia le suevalutazioni sui riferimenti temporali indicati nella sentenza.Il Tribunale di sorveglianza ha poi specificamente esaminato ladocumentazione che la difesa sostiene non essere stata valutata e ne ha trattoargomenti esattamente opposti a quelli che il ricorrente afferma dovesse esseretratti, ma con percorso logico del tutto plausibile e privo di incongruenze.Ha in particolare evidenziato che nella sentenza irrevocabile si dà atto delpositivo accertamento di una militanza del Diomede del clan proseguitarisocializzazione alla quale la difesa fa riferimento.Alla luce di questi elementi concludere – come fa il Tribunale di sorveglianza– che il percorso di rieducazione del condannato non ha avuto alcun positivoesito e non lo rende meritevole del beneficio è operazione di logica stringenteche mette in ragionata relazione le condotte di adesione alla cosca con icomportamenti tenuti durante la detenzione.Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha collegato l’accertamento dellasopravvenuta sentenza irrevocabile anche alle numerose e reiterate infrazionidisciplinari e lungo questa logica ricostruzione ha proceduto a riformulare uncomplessivo giudizio sull’esito del percorso di risocializzazione evidentementefallito.Ha, pertanto, dato corretta applicazione, nell’ambito di un articolatoaccertamento di merito insindacabile in sede di legittimità, al principio in base alquale «ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposocommesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta altribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera dirieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momentomanifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'operarieducativa o a un'occasionale manifestazione di devianza». (Sez. 1, n. 45342 del10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789 - 01).E nessuna incidenza può avere in senso contrario al giudizio del tribunale disorveglianza la diversa valutazione svolta dal Magistrato di sorveglianza in ordineai presupposti per la dichiarazione di delinquenza abituale.3.

Da tali considerazioni deriva che il ricorso debba essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della CorteCostituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 09/12/2025, il Tribunale di sorveglianza di Bari harevocato il beneficio della liberazione anticipata concesso a [OSCURATO:PERSONA] complessivi giorni 630 con riferimento ai 10 semestri tra il 2011 e il 2019,meglio indicati nella richiesta di revoca della Procura Generale presso la Corte diappello di Bari.Diomede era stato condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.con condotta permanente protrattasi dal 2005 al 28/01/2020, mantenendo lasua adesione al clan Mercante-Diomede, e dalla sentenza di condanna eraemerso che egli aveva continuato la sua militanza nel clan anche durante la suadetenzione, mantenendo costanti rapporti epistolari con congiunti appartenentiad un clan alleato.Tale accertata partecipazione all’associazione, unitamente all’irregolarecondotta intramuraria, scandita nell’arco temporale tra il 2006 e il 2018 da ben11 infrazioni disciplinari, segnava, secondo il Tribunale di sorveglianza, ilfallimento complessivo del tentativo di recupero sociale del condannato.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diGiuseppe Diomede, che ha dedotto violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ede), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 57 l.n. 354/75 e 27 Cost. ed alladocumentazione prodotta nel giudizio, in particolare quella relativa all’attivitàlavorativa e agli attestati di studio e un’ordinanza del Magistrato di sorveglianzadi Sassari con la quale era stata rigettata la richiesta di dichiarare il Diomededelinquente abituale.Secondo il ricorrente i l provvedimento impugnato non avrebbecorrettamente applicato l’art. 57 l.n. 354/75, essendosi limitato a riportare icontenuti delle sentenze a suo carico, senza svolgere un’autonoma valutazione eaffidandosi a dei meri automatismi.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Le cumulative doglianze di violazione di legge e di vizio di motivazionesono manifestamente infondate perché, lamentando che il Tribunale disorveglianza si sarebbe limitato a riportare – senza un’autonoma valutazione – lasentenza della Corte di appello di Bari in data 17/06/2022, irrevocabile dal10/10/2023, non si confrontano con l’apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato e censurano l’omesso esame di documentazione attestante l’attivitàlavorativa e di studio, nonché di un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza diSassari che aveva rigettato la richiesta di dichiarazione di delinquenza abituale.In realtà il Tribunale di sorveglianza ha preso atto che dopo la concessionedel beneficio (giorni 630 di liberazione anticipata) la sentenza della Corte diappello di Bari, sopra richiamata, aveva accertato che il Diomede avevacommesso il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. dal 2005 con permanenza finoal 28/01/2020.Orbene, «Aa fini della revoca della liberazione anticipata per delitto noncolposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, il "tempus commissidelicti" del reato oggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuatodal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dalgiudice della cognizione, non spettando al tribunale medesimo alcun autonomopotere di delimitazione temporale della condotta. (Fattispecie in tema dicondanna per associazione per delinquere, contestata con l'indicazione della soladata di cessazione)». (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Scalogna, Rv.284511 - 01).Pertanto, correttamente il provvedimento impugnato poggia le suevalutazioni sui riferimenti temporali indicati nella sentenza.Il Tribunale di sorveglianza ha poi specificamente esaminato ladocumentazione che la difesa sostiene non essere stata valutata e ne ha trattoargomenti esattamente opposti a quelli che il ricorrente afferma dovesse esseretratti, ma con percorso logico del tutto plausibile e privo di incongruenze.Ha in particolare evidenziato che nella sentenza irrevocabile si dà atto delpositivo accertamento di una militanza del Diomede del clan proseguitarisocializzazione alla quale la difesa fa riferimento.Alla luce di questi elementi concludere – come fa il Tribunale di sorveglianza– che il percorso di rieducazione del condannato non ha avuto alcun positivoesito e non lo rende meritevole del beneficio è operazione di logica stringenteche mette in ragionata relazione le condotte di adesione alla cosca con icomportamenti tenuti durante la detenzione.Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha collegato l’accertamento dellasopravvenuta sentenza irrevocabile anche alle numerose e reiterate infrazionidisciplinari e lungo questa logica ricostruzione ha proceduto a riformulare uncomplessivo giudizio sull’esito del percorso di risocializzazione evidentementefallito.Ha, pertanto, dato corretta applicazione, nell’ambito di un articolatoaccertamento di merito insindacabile in sede di legittimità, al principio in base alquale «ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposocommesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta altribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera dirieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momentomanifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'operarieducativa o a un'occasionale manifestazione di devianza». (Sez. 1, n. 45342 del10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789 - 01).E nessuna incidenza può avere in senso contrario al giudizio del tribunale disorveglianza la diversa valutazione svolta dal Magistrato di sorveglianza in ordineai presupposti per la dichiarazione di delinquenza abituale.3. Da tali considerazioni deriva che il ricorso debba essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della CorteCostituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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